Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 36-2021 Parte 2
Si è visto (https://www.asisportfisco.it/sicurezza-sul-lavoro) che, con l’entrata in vigore delle norme in materia di lavoro sportivo di cui al D.Lgs. n. 36/2021, ai fini della sicurezza sul lavoro, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo sportivo sono equiparati ai rapporti di lavoro dipendente, qualora la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
Ai medesimi fini, sono equiparati ai lavoratori dipendenti anche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo amministrativo-gestionale.
Ciò significa che gli enti sportivi dilettantistici, qualora si avvalgano delle prestazioni (sportive o amministrativo-gestionali) di collaboratori coordinati e continuativi, dovranno far fronte ai diversi adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Fanno eccezione i soli collaboratori coordinati e continuativi di tipo sportivo che percepiscono compensi inferiori ad € 5.000,00 annui, ai quali si applica – per espressa previsione del Legislatore della c.d. Riforma dello sport (art. 33, D.Lgs. 36/2021) – l’art. 21, comma 2, D.Lgs. 81/2008.
Tali soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, D.Lgs. 81/2008;
b) partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto disposto dall’art. 37, D.Lgs. 81/2008.
L’art. 33, D.Lgs. 36/2021, come anticipato, si riferisce solamente al comma 2 dell’art. 21. Ciò nonostante, in ragione dell’equiparazione (ai fini della sicurezza sul lavoro) dei collaboratori coordinati e continuativi, che percepiscano compensi inferiori ad € 5.000,00 annui, ai lavoratori autonomi, pare si debba ritenere applicabile ad essi anche il precedente comma 1 (che impone ai lavoratori di: utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di cui al titolo III, D.Lgs. 81/2008, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al successivo titolo IV; munirsi di dispositivi di protezione individuale, da utilizzare conformemente alle disposizioni di cui al predetto titolo III; in taluni casi, munirsi di apposita tessera di riconoscimento).
L’art. 21 è applicabile anche ai volontari. Ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/2008, gli enti sportivi dilettantistici devono inoltre fornire ai volontari dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività, nonché adottare misure utili a eliminare, o a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione dei volontari e le altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione (a prescindere da quali soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi, svolgano tali attività).
In ragione dell’equiparazione dei collaboratori coordinati e continuativi di tipo sportivo, che percepiscano compensi inferiori ad € 5.000,00 annui, ai lavoratori autonomi, nonché al fine di evitare che tali soggetti (i quali presentano un profilo di rischio analogo a quello dei volontari e dei collaboratori che percepiscano compensi superiori ad € 5.000,00 annui) rimangano privi di qualsiasi tutela, ad essi pare applicabile – benché ciò non sia espressamente previsto dall’art. 33, D.Lgs. 36/2021 – anche l’art. 26, D.Lgs. 81/2008, in materia di obblighi connessi ai contratti d’opera (disposizione, quest’ultima, che, unitamente all’art. 21, D.Lgs. 81/2008, si applica certamente ai lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro autonomo).
Dall’art. 26, comma 1, discende l’obbligo per gli enti sportivi dilettantistici, in caso di affidamento di lavori e servizi a lavoratori autonomi (o a soggetti ad essi equiparati), la cui attività si svolga all’interno dei luoghi di cui l’ente abbia la disponibilità giuridica, di: a) verificare l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi in relazione alle prestazioni ad essi affidate; b) fornire ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Dall’art. 26, comma 2, deriva, inoltre, il dovere per gli enti sportivi dilettantistici ed i lavoratori autonomi (o i soggetti ad essi equiparati) di: a) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto d’opera (o, nel caso dei lavoratori sportivi che percepiscano compensi inferiori ad € 5.000,00 annui, del contratto di collaborazione coordinata e continuativa); b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività dei diversi soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Tralasciando la possibilità che, ai fini della cooperazione e del coordinamento di cui all’art. 26, comma 2, possa essere necessaria la redazione di un apposito documento (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I.) oppure la nomina di un incaricato con compiti di supervisione, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali adeguate all’incarico conferito, è necessario che:
– da un lato, i collaboratori coordinati e continuativi (nonché i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo) informino gli enti sportivi dilettantistici, a favore dei quali svolgono la propria prestazione lavorativa, dei rischi che potranno essere prodotti dall’attività loro affidata;
– dall’altro, gli enti sportivi dilettantistici informino i collaboratori coordinati e continuativi (ed i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo) dei rischi presenti all’interno della propria organizzazione.
Gli enti sportivi dilettantistici ed i collaboratori coordinati e continuativi (ed i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo) dovranno, inoltre, collaborare al fine di eliminare, o quantomeno ridurre, i rischi legati alle attività comunemente svolte, nonché allo scopo di prevenire il verificarsi di eventi lesivi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dagli enti e quelle prestate dai collaboratori.
Alla luce di quanto affermato, si ritiene pertanto opportuno che gli enti sportivi dilettantistici – anche qualora si avvalgano solamente dell’opera di volontari o di collaboratori coordinati e continuativi di tipo sportivo che percepiscano compensi inferiori ad € 5.000,00 annui – provvedano alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di cui agli artt. 28 e seguenti, D.Lgs. 81/2008. Ciò all’evidente fine di effettuare una preventiva valutazione dei rischi relativi ai luoghi di cui gli enti si servono ed alle attività che gli stessi svolgono, per poi poter fornire ai volontari e/o ai collaboratori adeguate informazioni circa i rischi che essi potranno incontrare durante lo svolgimento della loro prestazione. La valutazione dei rischi costituisce presupposto necessario anche per poter collaborare con i collaboratori coordinati e continuativi (o con i lavoratori autonomi) ai fini della prevenzione di eventuali eventi lesivi (anche derivanti da rischi di tipo interferenziale), nonché per poter adottare ogni misura di prevenzione e di emergenza relativa all’attività svolta dai volontari ed eliminare (o ridurre) i rischi interferenziali a cui gli stessi potrebbero essere esposti.
In relazione all’attività dei collaboratori coordinati e continuativi (sia di tipo sportivo, a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti, sia di tipo amministrativo-gestionale) sembra venire in rilievo anche l’art. 2087 c.c., che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di adottare le “misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica o la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Tale ultima disposizione – che la giurisprudenza ritiene “norma di chiusura del sistema antinfortunistico”, suscettibile di “interpretazione estensiva […] alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), ai quali deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro” (Cass. n. 3291/2016) – è caratterizzata da un’ampia portata applicativa. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la categoria dei “prestatori di lavoro” di cui all’art. 2087 c.c. non coincide “con quella dei lavoratori subordinati ma include anche altri soggetti, sia normativamente equiparati ai lavoratori subordinati e sia comunque attratti nell’alveo di protezione della sicurezza e salute sul lavoro, anche se estranei al rapporto di lavoro” (Cass. n. 3701/2022, nella quale si evidenzia come, in ragione della disposizione generale di cui all’art. 2087 c.c., “il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro, non potendosi distinguere, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato o, finanche, di persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza”).
A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la predisposizione di un ambiente salubre ed esente da rischi costituisce a carico dell’imprenditore un obbligo anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l’esecuzione del contratto debba operare all’interno dell’impresa, da cui deriva una responsabilità di natura contrattuale, nonché una possibile responsabilità penale” (così Cass. n. 24538/2015, che richiama Cass. pen. nn. 25534/2015, 42465/2010 e 37840/2009).
Quanto affermato induce a ritenere che gli enti sportivi dilettantistici, nel caso si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi di tipo sportivo, anche qualora corrispondano loro compensi inferiori ad € 5.000,00 annui, debbano provvedere, non solo ad informare gli stessi sui rischi esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare, ma anche ad adottare misure volte a prevenire il verificarsi di eventi lesivi (anche derivanti da rischi di tipo interferenziale o emergenziale). In caso contrario, gli enti sportivi che si avvalessero di collaboratori coordinati e continuativi di tipo sportivo, anche se al di sotto della soglia di € 5.000,00 annui, senza adempiere i relativi obblighi in materia di sicurezza, in caso di infortunio potrebbero essere chiamati a rispondere, sia civilmente, sia penalmente, dei danni subiti dagli stessi nell’esercizio dell’attività lavorativa svolta a loro favore.
Matteo Clò, avvocato in Modena