Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 36-2021

Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 36-2021

L’entrata in vigore delle norme in materia di lavoro sportivo di cui al D.Lgs. n. 36/2021 comporta rilevanti novità anche in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prima della riforma, ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/2008, ai soggetti di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (tra i quali vi erano i percettori di premi, rimborsi forfetari di spesa e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché i collaboratori coordinati e continuativi di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale), erano applicabili le disposizioni di cui all’art. 21, D.Lgs. 81/2008.

Ai collaboratori sportivi ed amministrativo-gestionali si applicavano pertanto le medesimo regole previste, in tema di sicurezza sul lavoro, per i lavoratori autonomi (nonché per i volontari).

Era pertanto sufficiente che i collaboratori sportivi ed amministrativo-gestionali:

a) utilizzassero attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di cui al titolo III, D.Lgs. 81/2008, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al successivo titolo IV;

b) si munissero di dispositivi di protezione individuale (da utilizzare conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, D.Lgs. 81/2008);

c) si munissero di apposita tessera di riconoscimento (qualora la loro prestazione fosse effettuata in un luogo di lavoro in cui si svolgevano attività in regime di appalto o subappalto).

Gli stessi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, avevano facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, D.Lgs. 81/2008;

b) partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto disposto dall’art. 37, D.Lgs. 81/2008.

Unico adempimento a carico dell’ente sportivo dilettantistico era rappresentato dall’obbligo,  qualora la prestazione del collaboratore sportivo o dell’amministrativo-gestionale fosse svolta “nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro”, di fornire a tale soggetto “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali [era] chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività” e di “adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non [fosse] possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si [svolgevano] nell’ambito della medesima organizzazione” (art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/2008).

Da quanto riportato emerge come, prima del D.Lgs. 36/2021, l’ente sportivo dilettantistico che si avvalesse dell’attività di collaboratori sportivi o amministrativo-gestionali di tipo non professionale, dovesse adempiere solamente alcuni degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 la situazione sembra essere profondamente cambiata.

L’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR è stato infatti parzialmente abrogato, e i rapporti sia di collaborazione sportiva sia di collaborazione amministrativo-gestionale sono stati ricondotti al novero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, comma 1, n. 3), c.p.c.

Ai fini della sicurezza sul lavoro, tali rapporti di collaborazione, benché denominati dal D.Lgs. 36/2021 come di lavoro autonomo, sono equiparati ai rapporti di lavoro dipendente, qualora la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente (art. 3, comma 7, D.Lgs. 81/2008).

Fanno eccezione i soli collaboratori coordinati e continuativi operanti nell’ambito dello sport dilettantistico, ad esclusione di quelli di tipo amministrativo-gestionale, che percepiscano compensi inferiori ad € 5.000,00 annui, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 21, D.Lgs. 81/2008.

Alla luce delle novità apportate dal D.Lgs. 36/2021, gli enti sportivi dilettantistici che a partire dal 1° luglio 2023 si avvalgano di co.co.co. sportivi con compenso annuo superiore ad € 5.000,00 o di co.co.co. di tipo amministrativo-gestionale (a prescindere dall’ammontare dei compensi ad essi corrisposti) dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

Gli enti sportivi dilettantistici dovranno, pertanto, far fronte a diversi adempimenti, tra i quali:

– predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR (negli enti con meno di 10 dipendenti può essere fatto ricorso a procedure standardizzate);

– nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP (negli enti con meno di 200 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro, il quale può altresì svolgere direttamente i compiti propri del servizio di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione);

– nominare il medico competente (qualora si renda necessaria la sorveglianza sanitaria);

– far eleggere il Rappresentante dei lavori per la sicurezza;

– adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

– adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;

– prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza;

– fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

Matteo Clò, avvocato in Modena

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