L’esenzione IVA per i servizi connessi allo sport

“L’esenzione IVA per i servizi connessi allo sport”

La riforma dello sport porta con sé la tematica dell’esenzione IVA per le prestazioni di servizi legati alla pratica dello sport, vediamo quali sono gli articoli che normano questo tema.

Il 16 agosto scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge

112 del 10/8/2023 di conversione del D.L. 75/2023 il cui art. 36- bis introduce l’esenzione da IVA per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva. Tale previsione normativa disciplina sia il futuro quando al comma 1. recita che “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”, che il passato quando al comma 2. recita che “Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”. Infatti tale articolo prima introduce una nuova fattispecie di esenzione iva in vigore dal

17 agosto 2023 e poi va a sanare quei comportamenti che antecedentemente a tala data applicavano il regime di esenzione iva previsto per le attività didattiche e formative riconducendole espressamente all’art. 10 del DPR n. 633 del 1972. Previsione che, tra l’altro, va in contrasto con l’interpretazione dell’AdE di cui alla risposta all’Interpello n. 393/E/2022 che nega l’applicazione dell’esenzione IVA sui corsi di nuoto.

Già l’art. 5, comma 15-quater lettera b) del d.l.15/10/2021 n. 146 modificando gli articoli 4 e 10 del DPR n. 633 del 1972 prevede il regime di esenzione IVA per “le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica resa da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento, o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”, a far data dal 1° luglio 2024 e a condizione che non si provochino distorsioni della concorrenza con danno alle imprese le cui attività rientrano nel naturale assoggettamento IVA. D’altro canto l’art. 5 recepisce quanto previsto dalla Direttiva UE in materia IVA relativamente ai

servizi sportivi e, diventando attuativo dal luglio 2024, consente fino a tale data la de-commercializzazione per quelle prestazioni rese da sodalizi sportivi in presenza di requisiti specifici così come previsto dall’art. 4 sopra menzionato e fino alla data della sua abrogazione.

Ma come impatta tutto questo sul mondo sportivo, relativamente ai soggetti, alle prestazioni e ai destinatari?

Di sicuro l’impatto è diverso a seconda del soggetto, partendo dal presupposto che i soggetti interessati sono gli organismi senza fine di lucro, compresi quelli di cui all’art. 6 D.Lgs 36/2021, ovvero non solo associazioni sportive con o senza personalità giuridica e società sportive, ma anche enti del terzo settore iscritti al RUNTS.

Per le Società Sportive Dilettantistiche, che sono necessariamente dotate di Partita IVA, e per le Associazioni Sportive Dilettantistiche con Partita IVA cambia poco: si tratta solo di modificare la norma di esenzione perchè di fatto espletano già gli adempimenti fiscali, che in caso di opzione per il regime di cui alla legge 398/91 sono semplificati quali la fatturazione o emissione di scontrino fiscale, la registrazione delle fatture e dei corrispettivi, le liquidazioni trimestrali IVA. Sembra pacifica la compatibilità tra la nuova previsione di esenzione IVA ex art. 36 bis e l’agevolazione ex legge 398/91.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno solo codice fiscale si trovano invece a dover far fronte all’esigenza di aprire la Partita IVA e di scegliere o meno il regime di cui sopra per poter beneficiare anche delle semplificazioni in merito agli adempimenti fiscali. Rimane aperto il dubbio in merito alle tempistiche entro cui adeguarsi, potrebbe essere presumibile farlo a partire dal primo gennaio prossimo, considerando il 2023 come anno transitorio in analogia anche ad altri aspetti toccati dalla riforma, rimanendo comunque la possibilità di usufruire dell’esclusione IVA prevista dall’attuale art. 4 sopra citato fino al primo luglio 2024.

In relazione alle prestazioni interessate il D.L. 75/2023 fa riferimento alle “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi” dove, se è pacifico ricondurre quest’ultima categoria di servizi tra quelli identificati nella Riforma dello Sport e quindi riconducibili a quelli svolti da soggetti iscritti nel RAS, diverso è il caso dei servizi strettamente connessi che possono riferirsi anche ad attività sportive non necessariamente qualificate come dilettantistiche e quindi non comprese tra quelle inserite nell’elenco CONI contestualizzate nel RAS.

La norma in esame disciplina l’esenzione IVA non solo per le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche per gli organismi diversi purchè senza scopo di lucro e conseguentemente

anche per i servizi di natura sportiva diversi da quelli rientranti tra le discipline sportive codificate come sopra. Ecco che il D.L. 75/2023 si configura come una norma di esenzione generale, mentre quella che entrerà in vigore a luglio 2024 si pone come norma di esenzione specifica facendo riferimento diretto alle “prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fano parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”. Inoltre l’inserimento nell’art. 10 del DPR. 633/72 della previsione della mancanza di distorsioni della concorrenza a danno delle altre imprese commerciali, porterebbe ad escludere l’applicazione dell’esenzione ai soggetti che, pur in mancanza di lucro, svolgono attività commerciale. Quale debba essere nella sostanza l’interpretazione di questa previsione non è ancora chiaro.

Anche in merito ai soggetti destinatari delle prestazioni in esenzione IVA ci sono utili riflessioni da fare a partire dall’identificare di chi sono quelle “persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica” inserendole nel contesto delle definizioni della Riforma dello Sport secondo cui: “attività fisica o attività motoria è qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo- scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo” e per sport si intende “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”. Se da una parte è difficile dare una interpretazione concreta riguardo a quali siano i destinatati fruitori dei servizi in esenzione a partire da tali definizioni, dall’altra sembra plausibile anche adesso, e in coerenza con il punto precedente, uscire dall’ambito dei tesserati ad un organismo sportivo affiliato ad una Federazione, EPS o Disciplina Sportiva Associata.

In conclusione l’impatto complessivo sul mondo sportivo delle norme inerenti l’esenzione IVA nella sostanza non è certo di poco conto, in quanto rientrante in un complesso normativo che sembra rivoluzionare il concetto di sport dilettantistico per come lo abbiamo conosciuto e trattato fino a oggi.

Barbara D’Onza

Dott. Commercialista

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