I nuovi modelli organizzativi e di controllo previsti dalla Riforma dello Sport

I nuovi modelli organizzativi e di controllo previsti dalla Riforma dello Sport

Entro il 31 agosto 2023 gli Organismi Sportivi devono adeguarsi a quanto disposto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 39/2021, in virtù dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport.

Gli Organismi Sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva) dovranno quindi redigere le Linee Guida per la predisposizione di Modelli Organizzativi e di Controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità — o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

E’ chiaro quindi che per il “lavoratore sportivo” e per ogni forma di prestazione lavorativa dietro corrispettivo, sarà, sicuramente, applicabile la forma di responsabilità amministrativa in capo all’ente sportivo, sia esso associazione o società, a meno che lo stesso abbia adottato un modello organizzativo idoneo finalizzato a prevenire reati della stessa fattispecie di quello commesso dal proprio collaboratore.

In tal caso, se l’esecuzione del reato si è verificato per inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che devono essere adottati dall’ente medesimo in virtù di detto modello, l’ente sportivo verrà ritenuto responsabile.

L’art. 16, decreto legislativo n. 39/2021, prevede anche che tutti gli enti sportivi già dotati di un modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, dovranno integrarlo ed aggiornarlo con quanto disposto dal nuovo decreto di riferimento. Il decreto legislativo n. 231/2001 ha caratterizzato una particolare forma di responsabilità amministrativa degli enti, qualora determinati reati siano commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi mandatari e siano realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’ente sportivo stesso.

L’art. 16 del decreto legislativo n. 39/2021, prevede inoltre che la mancata adozione del modello organizzativo sarà sanzionabile dall’Organismo Sportivo di riferimento. Quest’ultimo, all’interno delle proprie Linee Guida, avrà previsto specifiche sanzioni in capo ai tesserati in caso di violazioni al Codice delle pari opportunità e/o di condanna in via definitiva per reati contro i minori (600-bis e seguenti del c.p.). Inoltre, viene previsto che per i reati suddetti, gli enti potranno costituirsi parte civile nei relativi processi.


Si può affermare che l’introduzione di tale norma offre un serio ed efficace contrasto ad ogni forma di molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione. Al contempo si prefigge l’obiettivo di limitare l’oggettiva attribuzione della sanzione prevedendone l’irrogazione esclusivamente ai casi in cui essa costituisca un evidente colpa da parte dell’ente sportivo.

La normativa di riferimento ha imposto alle Federazioni Sportive Nazionali, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, la emanazione di linee guida indirizzate a tutti gli aderenti volte a individuare i confini per la redazione dei nuovi modelli organizzativi.

Siffatti modelli, come detto integrativi nel caso di preesistenza dei modelli di cui alla L. 231/01 ovvero innovati in caso di assenza degli stessi, dovranno essere predisposti con previsione di specifici protocolli di controllo al fine di evitare e scongiurare episodi di abuso, violenza o discriminazione soprattutto nei confronti dei minori.

Sul punto si è già espresso il CONI sia tramite la Giunta Nazionale che tramite l’Osservatorio Permanente, organi che hanno già emanato specifiche disposizioni e principi fondamentali in tal senso.

Quanto introdotto dalla Riforma. A parere di chi scrive, rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo di una più consapevole e tutelante crescita culturale della cultura sportiva soprattutto a livello base.

Stefano Succi, avvocato specializzato in diritto sportivo

Avv. Alessandro Ciancamerla

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