Prestazioni sportive dei volontari
Art. 4 del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (c.d. Decreto Correttivo)
Il decreto legislativo 5 ottobre 2022 n. 163 ha introdotto modifiche – integrative e correttive – al decreto legislativo 36/2021, la norma di riforma dello sport, che in attuazione della legge delega del 08 agosto 2019 n.86 era intervenuta in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Nello specifico, attraverso questo contributo, intendiamo occuparci dell’art. 17 del decreto legislativo n. 163/2022 che interviene sull’art.29 del D.Lgs. 36 rubricato Prestazione sportive dei volontari.
Una prima modifica che risulta evidente confrontando il vecchio testo normativo con quello modificato da ultimo dal legislatore consiste nella sostituzione del termine “amatori” con il termine “volontari”.
Se la prima versione dell’art.29 del d.lgs. 36/2021 definiva amatori coloro che “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo gratuito, senza finalità lucrative neanche indirette, per promuovere lo sport”, a favore di Federazioni, Discipline associate ed Enti di promozione sportiva, nonché società e associazioni sportive dilettantistiche, la versione che entrerà in vigore il primo gennaio 2023 (a meno di ulteriori rinvii) rimuove il termine amatori sostituendolo con il termine volontari. La finalità del legislatore è, con ogni probabilità, quella di uniformare il testo della norma in commento con le definizioni utilizzate nella riforma del terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017 all’ interno del quale, all’art.17, si definisce il volontario nel seguente modo:
“Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.”
Il parallelismo è evidente.
Nella nuova formulazione dell’art.29 in commento il volontario è, dunque, una persona che, comunque per finalità amatoriali e senza fini di lucro, anche indiretti, si occupa di attività sportiva, nonché di formazione, didattica e di preparazioni di atleti, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
Leggendo il testo normativa risulta evidente, inoltre, che la prestazione volontaria non deve essere in alcun modo retribuita. Lo si evince già dal fatto che il legislatore, al comma 1, individua tali figure come coloro che svolgono le attività suddette in modo personale, gratuito e senza fini di lucro, ma risulta ancora più evidente dalla lettura del comma 2 dell’art.29. Il legislatore, infatti, in maniera esplicita indica che le prestazioni dei volontari non possono essere in alcun modo retribuite, non soltanto dagli enti per i quali la prestazione è effettuata, ma addirittura nemmeno dal beneficiario ultimo della prestazione stessa, intendendo, ad esempio, con il termine beneficiario il corsista a cui il tecnico sportivo volontario, insegna una particolare disciplina.
L’unica apertura che il legislatore individua riguarda solo il rimborso delle spese, appositamente documentate, relative a spese di trasferte, spese di vitto e di alloggio, sostenute in occasioni di prestazione effettuate al di fuori del territorio comunale. Detti rimborsi non concorreranno alla formazione del reddito del volontario.
Ciò costituisce una restrizione rispetto al testo previgente, nel quale era previsto che, seppur entro i limiti previsti dall’articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (il riferimento è ai 10.000 euro finora individuati come limite detassato per le collaborazioni sportive) si potessero erogare agli “amatori” anche “premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari”.
Viene così a determinarsi una netta distinzione tra volontari e collaboratori nello sport dilettantistico. Dal primo gennaio 2023 dunque le prestazioni sportive potranno essere inquadrate solamente in una delle due seguenti forme:
• volontario: colui che presta opera gratuita e non percepisce compensi ma solo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute;
• lavoratore sportivo: colui che percepisce un compenso per l’attività sportiva svolta.
E’ da attenzionare anche il comma 3 dell’art.29. Il legislatore conferma sostanzialmente il vecchio testo normativa affermando l’incompatibilità della figura di volontario con quello di lavoratore. Non sarà possibile ricoprire il doppio ruolo di lavoratore e di volontario all’interno dell’ente per la quale la prestazione è resa. Ciò a prescindere dalla forma con cui la prestazione lavorativa fosse effettuata, ossia lavoro subordinato od autonomo. Non rileva nemmeno se il prestatore sia associato o meno all’ente per cui presta la propria attività.
Infine, il comma 4 introduce l’obbligo della stipula di una polizza di responsabilità civile verso terzi a favore dei volontari, con l’intento esplicito, di proteggere comunque la prestazione del volontario e il beneficiario della stessa. Anche qui il parallelismo con il testo unico del terzo settore è evidente, ancor di più perché lo stesso legislatore fa esplicito riferimento allo stesso nella parte in cui afferma che, “alla norma in commento, si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”. Tale articolo è stato regolamentato dal decreto del ministro dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 con il quale sono stati previsti le modalità di stipula delle assicurazioni obbligatorie e le modalità di controllo. In base a tale norma gli enti interessati dovranno stipulare le polizze e che queste potranno essere “collettive” o “numeriche”, e dovranno essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa. I volontari secondo tale norma possono essere sia occasionali (si immagini a quei volontari impiegati per una singola manifestazione sportiva o un singolo evento) sia non occasionali. In tale ultima situazione i volontari dovranno essere iscritti in un apposito registro dei volontari la cui tenuta e modalità di messa in esercizio è sempre disciplinato dal decreto ministeriale su menzionato.
Il registro dovrà essere preventivamente numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, ad esempio il segretario del comune presso cui ha sede l’Ente sportivo. Sull’ultima pagina, dovranno essere dichiarati il numero dei fogli che compongono il registro. E’ prevista anche la possibilità di tenere il registro in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.
Ai fini della compilazione del registro i dati da indicare, per ciascun volontario, sono i seguenti:
- il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
- la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.
Con l’entrata in vigore della nuova riforma dello sport, dunque, società e le associazioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, CONI, CIP e la societa’ Sport e salute s.p.a. (tutti gli enti interessati alla norma in commento come d nuova formulazione) potranno avvalersi della nuova figura di volontari sportivi purchè siano rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni dettate dall’art.29 del D.Lgs. 36/2021 come modificato dall’art. 17 del D.Lgs 163/2022.
Mario Rapisarda – Consulente del lavoro