Nuovo contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi

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Con il DPCM del 30 giugno 2022, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, per l’importo complessivo di euro 53.000.000,00.

Il primo di Agosto il Dipartimento dello Sport, pubblica sul proprio sito quanto previsto dal DPCM sopra riportato, e da tale data decorrono i termini per presentare le domande, agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate), complete di tutta la documentazione a supporto, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del suddetto DPCM.

Le domande pertanto devono essere presentate il 31 Agosto 2022, come confermato dalla Faq 5, che riportiamo integralmente:

In merito al contributo in oggetto, quando scadono i termini di presentazione delle istanze da parte delle ASD/SSD al proprio organismo affiliante? 
Le istanze devono essere presentate agli organismi affilianti entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando (primo agosto 2022), ex art. 5, co.1, del bando.

Ps.: ci sembra corretto ricordare che alla data della pubblicazione di cui sopra non era presente né il “format” nè le “faq”.

Le Faq, di cui l’acronimo che deriva dall’inglese “Frequently Asked Questions”, che può essere tradotto come “Domande ricorrenti”, sono una raccolta delle domande più comuni rivolte dalle Asd/Ssd contenenti le relative risposte. In questo caso è importante sottolineare che la prima versione è uscita il 10 Agosto, poi modificata dopo poco, il 12 Agosto ed in fine, si pensa, il 18 agosto, con ovvia difficoltà di tutte le parti coinvolte per la richiesta del contributo (asd/ssd, tecnici che devono rilasciare le asseverazioni, comitati degli enti e delle federazioni) specie se consideriamo ancche che Agosto è notoriamente “periodo feriale”.

Da una parte abbiamo, infatti,  i rappresentanti delle Asd/Ssd che i primi del mese erano in vacanza per una piccola pausa prima della ripresa dell’attività sportiva o anche se a lavoro, presi ad organizzare la nuova stagione e si sono dovuti attivare per comprendere se avevano i requisiti per poter fare la domanda per il contributo.

Il primo grosso dilemma a cui sono chiamati a rispondere è in merito al Il requisito della presenza nell’oggetto sociale dello Statuto della “gestione di impianti sportivi”, riportiamo in merito le Faq  9, 10 e 24:

Il requisito della presenza nell’oggetto sociale dello Statuto della “gestione di impianti sportivi” di cui all’articolo 2 comma 1 può essere considerato assolto se presente nell’Atto Costitutivo?

Si

Il requisito della presenza nell’oggetto sociale della “gestione di impianti sportivi” di cui all’articolo 2 comma 1 può essere considerato assolto con la presenza nella visura camerale del corrispondente codice ATECO?

Si

La gestione di un impianto sportivo deve rientrare necessariamente nell’oggetto statutario della asd/ssd al momento della pubblicazione del bando?

Il requisito della gestione di un impianto deve certamente sussistere già alla data di pubblicazione del bando, ma può essere comprovato con diverse modalità: atto costitutivo, statuto, codice ateco, modello EAS per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi o finanche delibera assembleare con la quale l’attuale gestione dell’impianto venga dichiarata strumentale al perseguimento dell’oggetto statutario ovvero dell’attività sportiva dilettantistica che deve essere esercitata in via stabile e principale.

Attenzione: si consiglia di allegre, anche se non fosse tra i documenti necessari per la domanda del contributo, cioè che attesta il “requisito” di cui sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Mod Eas.

Per alcuni non è stato facile neppure comprendere se, hai fini del contributo, è valido il Titolo per cui hanno in gestione la palestra, come indicato all’articolo 3 lettera A, riportiamo in merito le Faq 12, 14, 18:

 Il comodato d’uso gratuito dell’immobile rappresenta un negozio giuridico per il possesso dell’immobile?

Per l’accesso al contributo la gestione può essere esercitata in virtù di titolo di proprietà, di una concessione amministrativa, di contratto di affitto o di altro negozio giuridico (anche contratto di comodato d’uso gratuito) che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva.

Nel caso di immobile dato in affidamento ad un ATI (associazione temporanea di impresa), può essere presentata la domanda di fondo perduto?

Sì, purché almeno una delle associate sia iscritta nel registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. Resta inteso che ogni ATI potrà presentare un’unica istanza di contributo.

La concessione amministrativa o il contratto di comodato d’uso gratuito devono essere registrati presso l’ufficio dell’agenzia delle entrate? (integrata)

Sì, per ottenere il beneficio del contributo è necessario avere registrato tutti gli atti, fonte del possesso o della detenzione.

Ovviamente, come indicato alla Faq 25, il possesso o la detenzione devono essere necessariamente in via esclusiva e non possono rientrare gli impianti con un utilizzo prevalente ad ore.

Da una prima lettura della norma e della prima versione delle Faq, alcune Asd/Ssa, si vedevano escluse dal contributo, perché non rispettavano il requisito del numero minimo di tesserati richiesto, come indicato ne DPCM: 

      alla data del 01 agosto, devono avere un numero di tesserati pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN.

Quindi, ad esempio, chi aveva 150 tesserati con un EPS e 100 con un altro, a tenore letterario della norma sembrava escluso, fino a che non è stata pubblicata la Faq 15:

La nostra SSD ha al suo interno molte discipline sportive, affiliate al rispettivo organismo sportivo (sia FSN che EPS). Nel nostro caso a chi dovremmo trasmettere la documentazione? A tutti gli organismi cui siamo affiliati o possiamo/dobbiamo sceglierne una? magari quella con più tesserati al 01.08.2022? In tal ultimo caso, l’organismo a cui è presentata la domanda deve verificare tale dato oppure deve essere preventivamente richiesta una asseverazione a tutti gli altri organismi di riferimento?

Ai sensi dell’art. 2, co. 5, del bando, gli organismi sportivi affilianti sono chiamati ad asseverare il numero di tesserati dichiarato dalla Associazione o Società sportiva. Ciò posto, premessa l’ammissibilità di un cumulo di tesserati presso i diversi organismi affilianti (purché della medesima natura: FS o EPS), l’istanza presentata per il tramite dell’organismo prescelto (ragionevolmente, in base al maggior numero dei tesserati), dovrà essere contestualmente corredata dalla asseverazione, da parte degli altri organismi affilianti.

Tuttavia non è necessario rivolgersi a tutti gli altri organismi affilianti, ma è sufficiente avere le asseverazioni utili al raggiungimento del numero minimo di tesserati stabilito dal bando per ottenere il beneficio.

Attenzione: in tal caso nel caso un’Asd/Ssd rientrante in questa casistica dovrà, ovviamente, allegare alla documentazione necessaria, una o più asseverazione, da parte degli altri organismi affilianti diversi da quello che presenterà la domanda.

Vengono richiamate dalla Faq 11, oltre che l’EPS e le FSN, le Discipline Sportive Associate:

Il requisito relativo al numero di tesserati di cui all’articolo 3 lettera B, se riferito ad una Disciplina Sportiva Associata, deve essere considerato assolto con 200 o con 30 unità?

Il numero di tesserati presso gli enti di cui all’articolo 2 comma 1 relativamente alla Discipline Sportive Associate è da considerarsi assolto con 30 unità.

E se una Asd/Ssd è affiliata ad una federazione la cui stagione termina precedentemente il primo di agosto? La risposta la troviamo nella Faq 27:

Come possono essere conteggiati i tesserati delle asd/ssd affiliate a quelle Federazioni la cui stagione sportiva si conclude fra il 30 giugno e il primo agosto 2022?

Per le asd/ssd affiliate a quelle Federazioni la cui stagione sportiva si conclude tra la data di approvazione (30 giugno 2022) e la data di pubblicazione (1° agosto 2022) del DPCM, nelle more della riaffiliazione, valgono i tesserati risultanti all’ultima data utile prima della chiusura della stagione sportiva.

Il Presidente di una Asd/Ssd, na volta fatto una prima analisi dei Presupposti Oggettivi indicati all’art.3 del il DPCM del 30 giugno 2022, si deve mettere, ferie permettendo, alla ricerca di due figure professionali:

  1. un tecnico abilitato che attesti, tramite una dichiarazione asseverata, che le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato.

Prima di entrare nel merito di cosa il tecnico deve asseverare, richiamiamo la Faq 13, che ci dice chi è un “tecnico abilitato”:

In relazione al punto “c” dell’art. 3 del DPCM 30 giugno 22, che tipo di tecnico abilitato deve stilare la dichiarazione asseverata?

Deve trattarsi di un tecnico abilitato nella materia di riferimento: un ingegnere, un architetto o un geometra.

  1. un dottore Commercialista che attesti, tramite una dichiarazione, il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l’ammontare degli stessi ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera a) del presente decreto

Prima di entrare nel merito di cosa il Commercialista deve dichiarare, richiamiamo la Faq 19, che amplia, rispetto al DPCM, i possibili Professionisti, abilitati a tale mansione:

In relazione all’art.3, co 1, del bando, la dichiarazione che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD può essere fatta anche da un altro professionista della materia? (integrata)

Il bando parla espressamente di dottore commercialista. Tuttavia il ruolo e le prerogative che la norma assegna a tale figura, in relazione agli scopi inerenti il bando, possono essere ragionevolmente assicurati anche da un ragioniere commercialista, da un esperto contabile o da un revisore legale o anche da un consulente del lavoro.

I Tecnici chiamati ad asseverare le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo, oggetto della richiesta di contributo, hanno un ruolo fondamentale, visto che l’importo assegnato è in funzione delle dimensioni dei locali.

Beneficio erogato

Per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI, sarà di:

€15.000 per gli aventi una superficie utile lorda compresa tra 200 e 800 metri quadrati;

€20.000 per gli aventi superficie utile lorda compresa tra 801 e 1400 metri quadrati;

€25.000 per gli aventi superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati;

€30.000 con una superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.

riportiamo in merito le Faq 1, 2, 3, 8 e 26:

Cosa s’intende per “palestra” di cui all’art. 4 comma 1 let. a) del DPCM del 30/06/2022?
Per palestra intendiamo un locale, attrezzato per praticare sport al chiuso. Sono esclusi gli impianti natatori.

Come previsto dal DPCM del 30 giugno 2022 – Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi, l’erogazione del contributo è commisurata alla superficie del o dei locali al chiuso dell’impianto, che siano adibiti ad uso sportivo. La superficie utile lorda minima deve essere di 200 mq.

Cosa s’intende per Superficie utile lorda? 
Per superficie utile lorda (SUL), come normativamente previsto, s’intende la metratura delle superfici comprese entro il perimetro esterno, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli impianti. La superficie utile lorda, ai fini della commisurazione del contributo, è quella destinata a utilizzo sportivo, inclusi bagni e spogliatoi, ma esclusi luoghi di ristoro o commerciali.

Quali altri requisiti dell’impianto sportivo deve asseverare il tecnico, oltre la metratura?
Il tecnico dovrà asseverare, oltre alla metratura della superficie utile lorda (SUL), che si tratti di una struttura al chiuso opportunamente attrezzata per la pratica sportiva.

Le ASD/SSD gestori di più palestre possono presentare domande per più di un contributo?

No, come previsto dall’articolo 4, lettera a), le ASD/SSD gestori di più palestre potranno sommare la superficie di tutte le palestre gestite fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari a trentamila euro per le palestre con superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.   

Cosa s’intende per superficie utile lorda?

Per superficie utile lorda si deve far riferimento alla definizione di superficie lorda, contenuta nell’allegato A del Regolamento Edilizio Tipo (RET), prevista dall’Intesa raggiunta il 20/10/2016 tra Stato, Regioni e ANCI (G.U. n. 268 del 16/11/16).

Non da meno è il ruolo del consulente che deve rilasciare la dichiarazione in merito ai “Tecnici” delle Asd/Ssd , riportiamo in merito le Faq 4, 6, 16, 17, 20, 21, 22 e 23:

Cosa s’intende per indennità o compensi per prestazioni sportive, ai fini del requisito dei 10.000 euro? 
Il requisito dei 10.000 euro erogati complessivamente ad almeno 4 tecnici (che non siano tra loro parenti e affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022) è soddisfatto in ragione di indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche comunque erogati (partita iva, lavoratori dipendenti, prestazioni occasionali, ecc.), a norma di legge.

Per quanto riguarda i compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022, l’importo citato è riferito a singolo tecnico o per importo complessivo relativo ad almeno n. 4 tecnici? 
Come previsto dal DPCM del 30 giugno 2022 – Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi – all’art.4 comma 1, lett. a, per poter beneficiare del contributo i soggetti richiedenti devono aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Con il termine “complessivo”, si intende l’insieme delle indennità e/o compensi percepiti nell’arco del suddetto periodo (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022) dall’insieme dei tecnici (almeno 4).

Ai sensi del bando, i 4 tecnici sportivi non devono essere legati da rapporto di parentela o affinità. Sono esclusi anche i coniugi?   Si.

Cosa s’intende per tecnico sportivo? (integrata)

Il riconoscimento legale della qualifica di Tecnico sportivo si ottiene con il conseguimento di un Diploma di Laurea in Scienze Motorie o di un Diploma I.S.E.F oppure di un percorso formativo, come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.. Non è necessario il tesseramento del tecnico.

Per quanto concerne il dottore commercialista, è necessario che egli verifichi e attesti anche l’assenza di vincoli di parentela o affinità fra i tecnici cui si riferisce la sua dichiarazione o è sufficiente farsi rilasciare da ciascuno di essi una autocertificazione in tal senso?

Va bene l’autocertificazione da parte di ognuno dei 4 tecnici circa l’assenza di vincoli di parentela, affinità o coniugio.

In relazione all’art. 3, co. 1 , lett d), del bando, cosa deve asseverare il professionista?

Non è necessario che il professionista asseveri analiticamente tutti i dati, ma sarà sufficiente che egli attesti che la asd/ssd ha erogato – secondo il criterio di cassa – indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro, dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

La somma degli importi versati ai tecnici istruttori può riguardare tecnici di discipline diverse (per esempio Pallavolo e Pattinaggio) iscritti a diverse federazioni?  Sì.

I tecnici sportivi dilettanti devono essere tesserati? No.

Ps: ci teniamo ad evidenziare che il Testo del DPCM non cita minimamente i “coniugi” che non sono ne parenti ne affini, mentre la faq 16 estende il divieto anche a questi.

Attenzione: Il fatto che le Faq, espressamente, dichiarano che i Tecnici sportivi non debbono essere “tesserati”, è parere dello scrivente, che tale affermazione sia da considerassi solamente per i requisiti del contributo, visto che esiste una norma del 16 aprile del 2008 che prevede la copertura assicurativa, tramite il tesseramento agli EPS o FSN, per tutti gli sportivi, inclusi i tecnici.

Concludendo, ci sentiamo di raccomandare, che vengano allegati alle domante tutti i documenti indicati nella Faq 7, che riportiamo integralmente sotto, e quelli consigliati nell’articolo, non dando mai per scontato che parte di essi siano già in possesso degli EPS e/o delle FSN. Anche la certificazione del registro CONI

Quali sono i dati e i documenti necessari da presentare agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, EPS, DSA) al fine di richiedere il contributo?

Al fine di accedere al presente contributo, la ASD/SSD che gestiscono palestre o stadi del ghiaccio devono presentare la seguente documentazione:

  • Anagrafica ASD/SSD: Ragione Sociale, Regione, Sigla Provincia, Comune, CAP, Indirizzo, Codice Fiscale, ASD/SSD, soggetto del conto corrente bancario, IBAN;
    • Statuto e Atto Costitutivo
    • Affiliazione presso gli enti di cui all’articolo 2 comma 1 alla data del 2 marzo 2022
    • Iscrizione al registro CONI alla data del 2 marzo 2022;
    • Titolo di gestione della palestra di cui all’articolo 3 lettera A
    • Elenco dei tesserati di cui all’articolo 3 lettera B
    • Dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, di cui all’articolo 3 lettera C,
    • Dichiarazione di un dottore Commercialista di cui all’articolo 3 lettera D.

Ps.: si ipotizza che il contributo venga erogato entro la fine dell’anno sul conto corrente bancario, indicato nella domanda, che deve essere intestato all’Asd/Ssd richiedente.

|di Luca Mattonai, Dottore Tributarista, esperto ina ASD e SSD|

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