La Corte di cassazione interviene su sponsorizzazioni, commercialità e plafond ex L. 398/1991

Le sponsorizzazioni sono uno dei modi più diffusi per finanziare le attività delle associazioni sportive dilettantistiche. Lo stesso D.Lgs. 36/2021 le annovera espressamente tra le attività aventi carattere secondario e strumentale rispetto a quelle istituzionali, prevedendo peraltro che i proventi derivanti dalle stesse siano esclusi dal computo dei criteri e dei limiti previsti per lo svolgimento di attività diverse da quella principale.

Con l’ordinanza 30 giugno 2026, n. 22478, la Corte di cassazione è intervenuta sul rapporto tra sponsorizzazioni e regime agevolato previsto dalla L. n. 398/1991, soffermandosi sui criteri di qualificazione dei proventi e sulla ripartizione dell’onere probatorio relativo al rispetto del plafond.

Secondo la Suprema Corte, non tutte le somme corrisposte nell’ambito di un rapporto denominato contrattualmente “sponsorizzazione” possono essere automaticamente qualificate come proventi di carattere pubblicitario, non essendo sufficiente, per affermare la natura commerciale dell’attribuzione, la mera esistenza di un’erogazione in favore dell’associazione. La qualificazione dipende dalle caratteristiche effettive del rapporto e dalla natura delle prestazioni rese dall’associazione. In particolare, assume rilievo la sussistenza di un nesso di corrispettività tra l’erogazione e l’attività promozionale, tale da generare per lo sponsor una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

In particolare, le somme corrisposte nell’ambito di rapporti di sponsorizzazione possono essere riconducibili a prestazioni di natura pubblicitaria o di rappresentanza. Nel primo caso, la corresponsione di somme in favore dell’associazione sportiva dilettantistica è orientata alla promozione di prodotti, marchi, servizi o dell’attività dell’impresa, con una prospettiva di ritorno commerciale. Nel secondo caso, invece, l’erogazione è diretta principalmente a rafforzare il prestigio e l’immagine dello sponsor, senza che sia necessariamente atteso un ritorno commerciale diretto.

La distinzione è determinante ai fini fiscali. Per l’associazione sportiva beneficiaria, i proventi che remunerano prestazioni riconducibili alla pubblicità commerciale hanno natura commerciale e concorrono alla determinazione del plafond di cui alla L. 398/1991. Diversamente, le somme riconducibili a rapporti aventi natura di rappresentanza non sono qualificabili come entrate commerciali e pertanto non rilevano ai fini del computo riguardante il regime agevolativo.

Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, spetta a chi invoca il regime agevolato – e dunque all’associazione sportiva dilettantistica – dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per godere del regime agevolativo, compreso il mancato superamento del limite dei proventi commerciali di cui alla L. 398/1991.

Ai fini di tale verifica, l’indagine deve concentrarsi sulla natura delle prestazioni che hanno giustificato i pagamenti. La destinazione delle somme alle finalità istituzionali dell’associazione non è, di per sé, sufficiente a escludere il superamento del plafond.

Ne consegue che l’associazione sportiva dilettantistica che intenda far valere la natura non commerciale dei proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, con conseguente esclusione degli stessi dal plafond di cui alla L. 398/1991, deve fornire elementi idonei a dimostrare che le somme ricevute non remunerano attività di carattere pubblicitario.

Le conclusioni raggiunte devono, tuttavia, essere poste a confronto con la presunzione di cui all’art. 12, comma 3, D.Lgs. 36/2021, che ha ripreso, nel quadro della riforma dello sport, il contenuto sostanziale della disposizione già prevista dall’art. 90, comma 8, L. 289/2002.

La norma prevede che “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di […] associazioni sportive dilettantistiche […] costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, tale disposizione ha natura di presunzione legale assoluta circa la qualificazione pubblicitaria, e non di rappresentanza, della spesa. La Suprema Corte ritiene, tuttavia, che la stessa sia applicabile solo a condizione che: (i) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; (ii) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; (iii) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; (iv) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Il carattere assoluto della presunzione (che, per definizione, non ammette prova contraria) non esclude, dunque, la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per la sua applicazione, tra i quali figura l’effettivo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del beneficiario.

A ciò si aggiunga che la formulazione dell’art. 12, comma 3 (già art. 90, comma 8), sembra circoscrivere la presunzione alla posizione del “soggetto erogante”. Dal dato testuale della disposizione non si evince, infatti, che quanto corrisposto da tale soggetto debba necessariamente essere qualificato, ai fini tributari, come ricavo commerciale dell’associazione beneficiaria.

Alla luce di tali considerazioni, si potrebbe pertanto ritenere che l’art. 12, comma 3, non precluda all’associazione sportiva dilettantistica la possibilità di fornire la prova della diversa natura dei proventi derivanti dal rapporto di sponsorizzazione. Ciò in quanto, da un lato, la presunzione è espressamente riferita al “soggetto erogante”, e dall’altro, la sua applicazione presuppone che la sponsorizzazione sia finalizzata alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e che l’associazione beneficiaria abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale.

In ogni caso, vista la complessità della questione, occorre evitare di giungere automaticamente a due conclusioni: da un lato, che la natura pubblicitaria della spesa per lo sponsor determini sempre e comunque la natura commerciale del provento per l’associazione; dall’altro, che la mancata applicazione della presunzione consenta, di per sé, di escludere il provento dal plafond. Anche in quest’ultima ipotesi, infatti, la qualificazione ai fini fiscali dell’entrata richiede una valutazione concreta del rapporto e dell’eventuale nesso di corrispettività.

La decisione offre, in definitiva, un’indicazione importante per le associazioni sportive: il rispetto del regime agevolato non può essere dimostrato soltanto attraverso la prova della destinazione istituzionale dei proventi, ma richiede un’adeguata documentazione della natura delle operazioni e delle prestazioni rese. Resta, tuttavia, da verificare in quale misura la presunzione prevista dall’art. 12, comma 3, possa incidere sulla qualificazione fiscale dei proventi percepiti dall’associazione, anche ai fini del plafond della L. 398/1991.

Matteo Clò, Avvocato in Modena

Total
0
Shares
Articoli correlati