Dal 1° luglio 2023, con l’introduzione del D.Lgs 36/2021, ASD e SSD non pagano IRAP sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, se il compenso annuo di ciascuno resta sotto gli 85.000 euro. Con la risposta alla consulenza giuridica n. 14/2025 e, più recentemente, con la circolare n. 7 di Agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come funziona la regola.
Perché esiste la soglia?
Prima della riforma dello sport i compensi sportivi erano “redditi diversi” e non pesavano sull’IRAP. Dal 1° luglio 2023 sono diventati compensi di lavoro a tutti gli effetti e di conseguenza, senza la soglia, molte ASD e SSD sarebbero passate da zero IRAP a un’imposta significativa: la soglia ripristina la situazione precedente, con un tetto per i compensi più alti.
Come funziona la soglia?
Le regole da ricordare sono tre:
- Si guarda al singolo collaboratore, non al totale dell’ente. Un’ASD/SSD con dieci istruttori da 20.000 euro ciascuno non paga IRAP su nessuno di loro.
- Non è una franchigia. Se un compenso arriva a 85.000 euro, entra per intero nella base imponibile, non solo per la parte eccedente (consulenza giuridica n. 14/2025).
- Vale anche per chi si occupa di amministrazione, non solo per istruttori e allenatori (circolare n. 7/E del 7 agosto 2026).
Restano esclusi dall’agevolazione i dipendenti, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti ad albi (queste categorie seguono le proprie regole).
Quanto sopra indicato, nella pratica, porta ad un effetto “scalino” molto forte in quanto un compenso di 84.999 euro non genera IRAP, uno di 85.000 euro ne genera circa 3.300 all’aliquota ordinaria del 3,9%.
Cosa implica questo chiarimento nella pratica?
Un’ASD/SSD senza attività commerciale paga nel 2025 (senza considerare eventuali deduzioni forfettarie o deduzioni per lavoratori dipendenti, che seguono la propria normativa di riferimento):
- 8 istruttori in co.co.co. da 12.000 euro ciascuno (96.000 euro);
- una collaboratrice amministrativa in co.co.co. da 18.000 euro;
- un direttore tecnico in co.co.co. da 90.000 euro;
- un dipendente da 25.000 euro.
| Lettura della soglia | Base IRAP | IRAP al 3,9% |
| Corretta come da Circolare 7 di Agosto 2026 (per singolo collaboratore) | 115.000 euro (dipendente + direttore tecnico) | 4.485 euro |
| Collaboratrice amministrativa inclusa nella base imponibile | 133.000 euro | 5.187 euro |
| Soglia trattata come limite complessivo dell’ente | 229.000 euro (tutto incluso) – 85.000 euro = 144.000 euro | 5.616 euro |
Con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate:
- il direttore tecnico viene considerate per intero in quanato supera gli 85.000 euro;
- gli istruttori e la collaboratrice amministrativa non devono essere considerati in quanto singolarmente non superano la soglia.
Come si applica nei diversi metodi di calcolo?
Il risultato è lo stesso in tutti i casi: il compenso sotto soglia non pesa sull’IRAP. Cambia solo il meccanismo con cui si arriva a questo risultato.
| Ente | Come calcola l’IRAP | Effetto della soglia (import sotto la soglia) |
| ASD senza attività commerciale e senza opzione al regime 398/1991 | Metodo retributive = somma di stipendi e compensi pagati | Il compenso non si somma |
| ASD con attività commerciale e senza opzione al regime 398/1991 | Mmetodo retributivo su tutto oppure, su opzione, metodo misto (ricavi meno costi per la parte commerciale) | Non si somma per la parte istituzionale e nella parte commerciale diventa deducibile |
| ASD o SSD in regime 398 | Metodo forfetario = reddito forfetario più costo del personale | Non si somma al reddito forfetario |
| SSD in regime ordinario | Valore della produzione da bilancio | Diventa deducibile |
Chi ha pagato troppo può recuperare?
Considerando che i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono arrivate a distanza dall’introduzione della riforma dello sport, nella pratica possono essersi manifestati alcune casistiche nella determinazione della base imponibile IRAP. I casi più probabili sono due:
- enti che hanno trattato la soglia di 85.000 euro come limite complessivo, hanno superato tale soglia ma i singoli compensi erano inferiori;
- enti che hanno trattato la soglia di 85.000 euro come limite complessivo e pagavano ad alcuni collaboratori più di questa cifra individualmente;
- enti che hanno incluso nella base imponibile i collaboratori amministrativi.
Ormai le dichiarazioni per gli anni passati sono state presentate ed è doveroso fare una valutazione per singolo contribuente prima di decidere come procedere.
Recuperare è una facoltà, non un obbligo! Si può presentare una dichiarazione integrativa a favore, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, oppure un’istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento. Sono interessati gli anni dal 2023 (secondo semestre) in poi. Per il 2025, se la dichiarazione IRAP 2026 non è ancora stata presentata, basta calcolare correttamente.
Fonti
D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Normattiva)
Dott.ssa Commercialista Gabriela Dinu