Ordinanza contingibile ed urgente n.1 Ministero della Salute del 23.02.2020. Le conseguenti ordinanze Regionali sono firmate congiuntamente dal Ministro della Salute e dai Presidenti Regionali
VENETO
Prevede la sospensione fino a tutto il 01.03.2020 delle manifestazioni ed iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico e privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni.
Successivamente tuttavia, riporta tra le “misure igieniche e di prevenzione” la seguente frase: “lavarsi spesso le mani, a tal proposito mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani”.
Infine, prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto siano punite ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
COMMENTO: la predetta circolare Ministeriale, presenta alcuni dubbi interpretativi. Se è chiaro infatti che debbano essere interrotte le “manifestazioni ed iniziative“ sportive, prevedendo successivamente l’obbligo di dotarsi di soluzioni idroalcoliche per le palestre (specificamente elencate con farmacie e supermercati, per i quali non vige l’ordinanza) parrebbe consentirne l’apertura.
Purtuttavia, nel dubbio, soprattutto tenendo conto della finalità preventiva del provvedimento, si suggerisce di interpretarlo in senso estensivo (ricomprendendo pertanto anche le altre forme aggregative sportive quali le palestre nell’ obbligo di sospensione) fino al primo marzo. Successivamente, salvo diverse indicazioni, non sarà vigente nessun altro obbligo se non quello di dotarsi di soluzioni idroalcoliche.
La stessa interpretazione è stata data al sottoscritto direttamente dagli uffici della Regione Veneto (Direzione beni ed attività culturali e sport) nonché dal Prefetto di una delle provincie interessate nel corso di una conferenza stampa tenutasi domenica 23/02 (Rovigo).
AGGIORNAMENTO DEL 24/02/2020 PER LA REGIONE VENETO
Chiarimenti applicativi in merito alla ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del ministero della salute:
Sono da ritenere sospesi manifestazioni ed eventi di natura sportiva, culturale, sociale ed economica.
Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) ed attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.
“Non sono invece ricomprese in tali attività” quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica ed amatoriale (corsi di varia natura ed allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’ attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, doposcuola, centri musicali) e gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco) e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazione di persone.
LIGURIA
Prevede la sospensione fino a tutto il 01.03.2020 delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi natura.
COMMENTO: non viene mai menzionato specificamente lo sport. E’ la più generica delle ordinanze, interpretabile in senso restrittivo o estensivo, riguardo alla quale non è possibile esprimere giudizi di merito.
FRIULI VENEZIA GIULIA
Prevede la sospensione fino a tutto il 01.03.2020 delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni.
Le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sono: lavarsi spesso le mani (a tal proposito viene raccomandato di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani);
COMMENTO: si veda il commento alla ordinanza del Veneto
PIEMONTE
Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
Tra i suggerimenti igienici: “lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
COMMENTO: si veda il commento all’ ordinanza della Regione Veneto
EMILIA ROMAGNA
Prevede la sospensione fino a tutto il 01.03.2020 delle manifestazioni ed iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico e privato sia in luogo pubblico che privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
COMMENTO: si veda il commento all’ ordinanza della Regione Veneto,
|di Andrea Albertin, Avvocato del Foro di Padova|