Si approssima per molte associazioni il termine statutario del 30 aprile per la convocazione della rituale assemblea annuale di approvazione del rendiconto del precedente esercizio solare.
Purtroppo tematiche quali il rischio del contagio e il divieto di assembramento continuano a far parte dell’attualità.
Proroga di 180 giorni
In tema di assemblee il legislatore è prontamente intervenuto prevedendo una specifica proroga – l’art. 3, co. 6 del Milleproroghe va a modificare l’art. 106 del d.l. “Cura Italia” – secondo cui in “deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”
Senza entrare nello specifico dei vari riferimenti legislativi si fa menzione che la norma così come introdotta era una norma zoppa in quanto escludeva – senza alcuna ragionevole giustificazione – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).
Inclusione di onlus, ODV e APS
A porre rimedio al pastrocchio legislativo è arrivato il decreto aprile – art. 8, c.4, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 – andando a cassare l’inciso che escludeva dissennatamente ONLUS, ODV e APS.
29 giugno 2021 – Termine ultimo per approvazione
Pertanto alla luce delle disposizioni contenute il rendiconto chiuso al 31/12/2020 potrà essere approvato da ciascun connubio associativo entro il 29 giugno 2021.
Modalità di svolgimento
Oltre ad intervenire sulle scadenze assembleari le modifiche hanno interessato anche le modalità di svolgimento.
È stato infatti con l’approvazione del Decreto Milleproroghe – art. 3, c. 6, del d.l. 183/2020 convertito con la L. 21/2021 – che è stata prorogata fino al 31 luglio 2021 la possibilità di poter svolgere le assemblee in modalità telematica anche qualora tale eventualità non fosse prevista all’interno dello statuto del connubio.
Collegate alle modalità di svolgimento le misure di contenimento impattano anche su ulteriori aspetti quali la convocazione e la dimostrazione della partecipazione.
Modalità di convocazione e luogo di svolgimento
In tema di convocazione ovviamente la classica affissione nei locali associativi non potrà essere sufficiente in questo periodo caratterizzato da forti limitazioni alla mobilità. È quindi auspicabile – nel caso lo statuto sul punto non preveda alcunché – procedere ad una convocazione one-to-one a mezzo mail oppure tramite canali social e sito web della associazione stessa, al fine di avere una sorta di data certa dell’avvenuta convocazione. Si ricorda che l’avviso di convocazione oltre all’ordine del giorno dovrà contenere indicazioni su data, ora, il luogo e le modalità di partecipazione (in video conferenza). Precisazione sul luogo di svolgimento dell’assemblea, secondo un orientamento del Notariato lo stesso è quello dove si trova il segretario, ovvero il soggetto dell’assemblea che dovrà redigere e sottoscrivere il verbale della riunione assembleare, curandone altresì la trascrizione nell’apposito registro.
Redazione del verbale
Con riferimento invece alle modalità di svolgimento oltre alla naturale redazione del verbale si consiglia perlomeno un registro presenze con l’indicazione del nome e cognome per ogni associato. A supporto ulteriore si suggerisce – dietro esplicita autorizzazione – provvedere ad una stampa della schermata dei partecipanti alla riunione. Seppur “artigianale” potrebbe essere comunque un mezzo di difesa nel caso di eventuali contestazioni.
|di Michele Meucci, Dottore Commercialista, esperto in ASD|