Collaboratori, volontari e soglia dei 15.000 euroCosa deve sapere chi guida un’ASD o una SSD

Guida pratica alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026

Alla luce della riforma dello sport, dei vari decreti correttivi ed alle circolari emanate nella gestione delle Asd ed SSD gli adempimenti fiscali legati a collaboratori, istruttori e volontari sono una parte sempre più rilevante e meritevole di attenzione. Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire alcuni punti della riforma dello sport (d.lgs. n. 36 del 2021) che toccano da vicino la vita quotidiana degli Enti Sportivi Dilettantistici. Il tema centrale è la soglia dei 15.000 euro. Con questo articolo, desideriamo riassumere cosa è cambiato, cosa ha chiarito l’Agenzia e soprattutto cosa deve fare in concreto un sodalizio sportivo.

1.   La regola di base: fino a 15.000 euro l’anno non si pagano imposte

Dal 1° luglio 2023 i compensi pagati a chi svolge attività sportiva dilettantistica non sono più da considerare “redditi diversi”, come avveniva in precedenza, ma rientrano nella disciplina del lavoro sportivo prevista dalla riforma.

La regola fondamentale è l’articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2021. I compensi di lavoro sportivo nel dilettantismo non sono assoggettati a tassazione fino alla soglia di 15.000 euro complessivi all’anno per ciascun collaboratore. Sulla parte che eccede detta cifra, invece, si applicano le ordinarie regole di tassazione.

E’ importante porre l’attenzione, comunque, sul fatto che la soglia su indicata è personale e complessiva. Si riferisce al singolo collaboratore e comprende tutti i compensi sportivi dilettantistici che riceve nell’anno solare, da qualunque ente con cui lo stesso svolge attività. Un istruttore che lavora per tre associazioni diverse ha un’unica soglia di 15.000 euro, non tre.

Proprio per questo la legge (articolo 36, comma 6-bis) prevede che il lavoratore, ogni volta che viene pagato, consegni all’ente un’autocertificazione con l’importo dei compensi sportivi dilettantistici già percepiti nell’anno. È l’unico strumento che permette all’ente sportivo di sapere se il collaboratore ha superato la soglia.

Che tipo di rapporto è possibile instaurare?

La riforma consente di inquadrare il lavoratore sportivo in tre modi: lavoro dipendente, lavoro autonomo oppure collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Nel dilettantismo la legge presume che si tratti di co.co.co. quando, con lo stesso ente, ricorrono entrambe queste condizioni:

  • la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali, senza contare il tempo delle gare e manifestazioni;
  • l’attività è coordinata sul piano tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva.

2.   Novità: la soglia vale anche per i dipendenti

Alcuni enti si chiedevano se la soglia dei 15.000 euro valesse solo per i collaboratori o anche per gli atleti, tecnici e istruttori assunti con contratto di lavoro dipendente.

L’Agenzia, con la circolare 7/E 2026 ha dato risposta a tale quesito, statuendo che detta soglia vale per tutti, a prescindere dalla forma contrattuale adottata. L’indicazione data discende dal tipo di attività svolta (lavoro sportivo dilettantistico) e non dalla forma del contratto. L’esenzione, dunque, riduce la base imponibile “a monte”, sia per i dipendenti sia per i co.co.co. sia per i lavoratori autonomi.

Di conseguenza, per i lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato, è possibile usufruire della franchigia e, dunque, anche per loro i primi 15.000 euro annui di compensi non saranno tassati. La parte eccedente, invece, sconterà le normali regole fiscali.

Il contratto non cambia natura: cambia solo la parte di compenso su cui si calcolano le imposte.

3.   I volontari: cosa si può dare e a quali condizioni

Altro punto toccato dalla circolare riguarda la situazione dei volontari ed i rimborsi forfettari ad essi riconosciuti. Ricordiamo, innanzitutto, che la riforma riconosce espressamente la figura del volontario sportivo (articolo 29 del d.lgs. n. 36 del 2021) come colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, per sole finalità amatoriali anche per allenare, formare e preparare gli atleti.

La norma stabilisce, inoltre, che il volontario non può essere retribuito in alcun modo. Può però ricevere rimborsi forfetari per le spese sostenute, ma solamente se vengono rispettate le seguenti condizioni:

  • l’importo complessivo erogabile non può superare le 400euromensili;
    • i rimborsi devono riguardare attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva (anche paralimpici), CONI, CIP o Sport e salute S.p.A.;
    • l’ente sportivo deve aver approvato una delibera che indichi per quali tipologie di spese e per quali attività di volontariato si possono erogare rimborsi forfetari;
  • l’ente deve comunicare al RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), nell’apposita sezione, i nominativi dei volontari rimborsati e l’importo pagato a ciascuno, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre.

Se le condizioni sono rispettate i rimborsi non costituiranno reddito per il volontario.

4.   Il punto chiave: i rimborsi dei volontari rilevano per la soglia dei 15.000 euro

Questo è il quesito che la circolare in esame ha puntualizzato e chiarito. La legge stabilisce che i rimborsi forfetari ai volontari, anche quando non sono reddito, rilevano ai fini del calcolo della soglia dei 15.000 euro.

Il caso tipico è quello di un soggetto che fa volontariato per un ente sportivo ma, nello stesso anno, lavora come collaboratore sportivo retribuito presso altre ASD o SSD. Se con quei compensi ha già superato (o sta per superare) i 15.000 euro, il rimborso può diventare in tutto o in parte reddito tassabile.

In questo caso, sulla parte eccedenza l’ente, nella qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare la ritenuta prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.

I due esempi dell’Agenzia

Esempio 1: soglia già superata

Al 30 giugno 2026 un volontario riceve un rimborso forfetario di 350 euro. Nell’autocertificazione prodotta dichiara di aver già ricevuto da altri enti 16.000 euro di compensi da lavoro sportivo autonomo.

La soglia è già superata di 1.000 euro. Di conseguenza:

·         l’intero rimborso di 350 euro è reddito tassabile;
  • restano tassabili anche i 1.000 euro già eccedenti;
  • gli enti che hanno pagato devono applicare la ritenuta fiscale sia sui 1.000 euro sia sui 350 euro.

Esempio 2: soglia superata con il rimborso

Al 30 giugno 2026 un volontario riceve un rimborso di 380 euro e dichiara compensi da altri enti per 14.800 euro.

Sommando i due importi si arriva a complessivi 15.180 euro. In questo caso:

  • solo i 180 euro che superano la soglia concorrono a formare reddito tassabile;
  • fino a 15.000 euro nessuno applica la ritenuta, a condizione, ovviamente, che l’ente abbia ricevuto l’autocertificazione al momento del pagamento.

La circolare 7E 2026 ha fornito, dunque, importanti chiarimenti circa il trattamento fiscale da applicare a tutti quei lavoratori sportivi che dovessero superare, nell’anno, la soglia prevista dall’articolo 36, comma 68, del decreto legislativo, 36/2021.

Non introduce nuovi obblighi, ma chiarisce come applicare quelli esistenti. La soglia dei

15.000 euro è un’agevolazione preziosa, ma funziona solo se l’ente conosce bene la norma, gli adempimenti necessari e le condizioni di applicabilità.

Mario Rapisarda

Total
0
Shares
Articoli correlati