Con la pubblicazione della Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene per la prima volta in modo organico sulla disciplina fiscale introdotta dalla Riforma dello Sport, fornendo importanti chiarimenti su numerosi aspetti che, negli ultimi anni, hanno alimentato dubbi interpretativi tra enti sportivi, professionisti e operatori del settore.
Si tratta di un documento particolarmente atteso, destinato ad incidere concretamente sulla gestione quotidiana di ASD e SSD. La Circolare affronta infatti temi di grande rilievo operativo: dal lavoro sportivo ai rimborsi dei volontari, dall’IVA alle raccolte fondi, fino ai riflessi sulle imposte dirette, sull’IRAP e sulle clausole statutarie delle società sportive dilettantistiche.
Proprio per l’importanza e l’ampiezza degli argomenti trattati, ASI Sport e Fisco ha scelto di dedicare una serie di approfondimenti ai principali chiarimenti contenuti nella Circolare, affidando ai propri professionisti l’analisi dei diversi temi con l’obiettivo di tradurre le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in strumenti operativi semplici e immediatamente utilizzabili da dirigenti sportivi, amministratori e consulenti.
In questo primo contributo mi soffermerò su uno degli aspetti che ritengo più delicati per le Società Sportive Dilettantistiche (SSD): il rapporto tra il nuovo regime della lucratività attenuata, introdotto dalla Riforma dello Sport, e le clausole statutarie richieste per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148 del TUIR.
Il tema è tutt’altro che teorico. Dopo l’entrata in vigore della Riforma dello Sport molte SSD, proprio per il timore di compromettere il diritto alle agevolazioni fiscali, hanno preferito non modificare il proprio statuto, rinunciando ad introdurre le nuove clausole previste dall’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021. Solo una parte delle società ha invece proceduto all’adeguamento statutario, sostenendo anche i relativi costi notarili. La Circolare 7/E interviene oggi proprio su questo delicato punto, offrendo finalmente un’importante chiave di lettura per coordinare la disciplina sportiva con quella fiscale.
Nei successivi approfondimenti, i colleghi analizzeranno gli altri principali passaggi della Circolare, affrontando, tra gli altri, i temi del lavoro sportivo, dei volontari, dell’IVA, delle raccolte fondi, dell’IRAP e delle imposte dirette, offrendo come sempre una lettura pratica e orientata alla gestione quotidiana degli enti sportivi.
SSD e clausole statutarie: come cambia il rapporto tra Riforma dello Sport e agevolazioni fiscali
Da dove nasce il problema
La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ha introdotto una delle novità più significative per le SSD.
L’articolo 8, infatti, pur confermando il principio dell’assenza dello scopo di lucro, ha previsto la possibilità della cosiddetta lucratività attenuata, consentendo alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative, entro limiti ben precisi, di:
- destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuire dividendi entro limiti contenuti;
- rimborsare il capitale effettivamente versato ai soci nei casi previsti dalla legge.
Una scelta innovativa, ispirata a modelli già presenti nel mondo delle cooperative e delle imprese sociali, finalizzata a rendere più attrattiva la forma societaria senza snaturarne la finalità sportiva.
Fin dall’entrata in vigore della riforma è però sorto un dubbio molto concreto: l’introduzione di queste clausole nello statuto avrebbe fatto perdere alle SSD le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148 del TUIR?
È proprio a questo quesito che la Circolare 7/E dedica il suo primo chiarimento.
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Su queste pagine avevamo già affrontato il tema commentando il decreto correttivo della Riforma dello Sport e le nuove possibilità offerte alle SSD.
Per chi desidera approfondire quel primo inquadramento, rimando all’articolo già pubblicato su ASI Sport e Fisco:
“Il decreto correttivo alla riforma del lavoro sportivo: riparto utili SSD”
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
La risposta dell’Agenzia è molto chiara.
La possibilità prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 di distribuire utili nei limiti consentiti non attribuisce automaticamente il diritto a beneficiare della decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR e dall’articolo 4 del DPR 633/1972.
Per poter continuare ad applicare tali agevolazioni fiscali, le SSD devono infatti rispettare anche le condizioni previste dall’articolo 148 del TUIR e, in particolare, mantenere nello statuto il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili richiesto dal comma 8 della norma.
In altre parole, secondo l’Agenzia convivono oggi due discipline:
- quella civilistica-sportiva, prevista dalla Riforma dello Sport;
- quella tributaria, prevista dal TUIR.
Ed è quest’ultima che continua a rappresentare il presupposto indispensabile per poter beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici.
Un doppio binario che richiede attenzione
La posizione dell’Agenzia appare coerente con il dato letterale delle norme oggi vigenti.
Resta però evidente come il sistema presenti una certa complessità.
Da un lato il legislatore sportivo apre alla possibilità di una limitata remunerazione del capitale investito.
Dall’altro il legislatore fiscale continua a subordinare alcune tra le più importanti agevolazioni tributarie al mantenimento di un divieto assoluto di distribuzione degli utili.
Si crea così quello che molti hanno definito un “doppio livello di non lucratività”, che impone agli amministratori delle SSD di prestare particolare attenzione al coordinamento tra le due discipline.
E oggi cosa devono fare le SSD?
È probabilmente questo il punto che interessa maggiormente gli amministratori.
La Circolare chiarisce come devono essere interpretate le norme, ma inevitabilmente apre una riflessione pratica.
Le SSD che avevano già modificato il proprio statuto introducendo le clausole sulla lucratività attenuata possono oggi leggere tale scelta alla luce dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Per le numerose società che, invece, avevano preferito attendere, il quesito diventa un altro.
Occorre oggi modificare lo statuto?
Oppure è preferibile mantenere l’attuale formulazione rinunciando, almeno per il momento, alla possibilità offerta dall’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021?
Si tratta di una valutazione che dovrà essere affrontata caso per caso insieme al proprio consulente, anche considerando che una modifica statutaria di una SSD richiede normalmente un atto notarile con costi tutt’altro che trascurabili.
Una riflessione finale
La Circolare 7/E rappresenta senza dubbio un importante passo avanti.
Dopo anni di dubbi interpretativi, l’Agenzia delle Entrate fornisce finalmente una posizione ufficiale destinata a diventare il punto di riferimento per professionisti e operatori del settore.
Resta però la sensazione che il percorso della Riforma dello Sport non possa ancora dirsi concluso.
Il modello della lucratività attenuata nasce infatti per consentire alle SSD di rafforzare la propria struttura patrimoniale senza perdere la propria funzione sociale. Tuttavia, il permanere di regole fiscali costruite su un diverso concetto di non lucratività rischia di creare incertezze applicative e di frenare l’utilizzo di uno strumento che il legislatore sportivo aveva invece inteso valorizzare.
Un intervento di coordinamento tra disciplina sportiva e disciplina tributaria consentirebbe di eliminare definitivamente questi dubbi, offrendo agli operatori quella certezza del diritto che rappresenta il presupposto indispensabile per programmare con serenità la gestione delle Società Sportive Dilettantistiche.
Perché, come spesso accade nel nostro settore, conoscere la norma è importante. Ma comprenderne il coordinamento con tutte le altre disposizioni è ciò che permette di amministrare un ente sportivo in modo consapevole, evitando errori che potrebbero compromettere benefici costruiti in anni di corretta gestione.
Dott. Mattonai Luca – Tributarista esperto in SSD