Lunedì 18 marzo scorso è spirato il termine per la presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche 2024 (C.U.) le quali, in linea generale, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori vengono corrisposti. Le C.U. relative a redditi non dichiarabili mediante il modello 730 potranno essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e cioè entro il 31 ottobre 2024. In realtà già da questo anno, l’AE rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai lavoratori dipendenti e pensionati (Art.19 D.Lgs.vo 8 Gennaio 2024, n°1), ma per questo primo anno le informazioni in possesso dell’Agenzia saranno utilizzate solo in forma sperimentale, limitatamente a quelle regolarmente inviate entro il 18 marzo 2024. A partire dal prossimo anno la scadenza sarà uniformata al 16 marzo, rimarranno fuori tutti i redditi non dichiarabili con il modello 730 e con il Modello Unico Persone Fisiche. In particolare, per le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro sportivo di cui agli artt. 25 e 28 del D.Lgs.vo 36/2021 che sono, si, assimilati a quelli di lavoro dipendente ma che tuttavia contengono unicamente redditi esenti (redditi di lavoro sportivo corrisposti ai propri collaboratori nell’anno 2023 fino alla soglia massima di €. 15.000), possono essere trasmesse entro il maggior termine del 31 ottobre 2024 perché riconducibili a questa categoria. (Risposta inviata dal Capo Legislativo del Ministro per lo Sport e i giovani, ad una richiesta di chiarimenti). L’art.4, comma 6-quinques, del D.P.R. n°322/1998, disciplina in questo caso gli aspetti sanzionatori riguardanti il mancato adempimento della trasmissione della C.U. o la tardività, le sanzioni previste: Omessa, Tardiva, errata C.U. 100 euro per ogni certificazione con un massimo di 50.000 euro per sostituto. Trasmissione errata, sanata Nessuna sanzione. entro 5 gg. dalla scadenza prevista. Trasmissione entro 60 gg. Sanzione ordinaria di 100 euro per singola C.U. ridotta dalla scadenza prevista. ad un terzo cioè 33,33 euro, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a 20.000 euro. In relazione al versamento delle sanzioni di cui sopra, non è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art.13 del D.Lgs. n°472/1997), su tale casistica però la stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n°22/2022, ha aperto all’istituto del ravvedimento operoso, l’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema TS. Sia per le C.U. che per le spese sanitarie l’invio è finalizzato alla predisposizione della dichiarazione precompilata, quindi pariteticamente tale apertura potrebbe essere estesa anche a tale adempimento. Su tale aspetto sarebbe auspicabile un ripensamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. In ultimo, anche l’omessa o tardiva consegna della C.U. al lavoratore potrebbe comportare l’applicazione di una ulteriore sanzione, art.11, comma 1, lett. a D.Lgs.vo n°471/1997, omissione di ogni comunicazione prescritta dalla Legge Tributaria, da 250 a 2000 euro. Tuttavia, è orientamento dottrinale diffuso, che tale tardività sia da rapportare al termine della presentazione della dichiarazione dei redditi che dovrebbe contenere i dati reddituali oggetto della C.U. Pertanto se il contribuente viene in possesso della Certificazione Unica di sua spettanza dopo il termine previsto del 18/03/2024, ma entro il termine utile per indicare i dati reddituali che lo riguardano, in dichiarazione, si configura per il sostituto, una violazione meramente formale, non sanzionabile.
Gianluca Bruni
Ragioniere commercialista
27/03/2024