Certificazione unica: compensi sportivi

Ci attendono a breve importanti scadenze inerenti il “lavoro” svolto in ambito sportivo.

Le SSD, ma anche per le ASD pur se si occupano esclusivamente di attività c.d. istituzionale e non siano titolari di partita IVA – dovranno assolvere agli oneri del sostituto di imposta e quindi in primo luogo certificare i compensi corrisposti a ogni singolo prestatore nell’anno di imposta 2019:

Quali redditi sono riconducibili all’obbligo in questione?

  • i redditi da lavoro dipendente,
  • i redditi da lavoro autonomo* (* ad esempio fatture di professionisti e consulenti, fatture per provvigioni da agenzie immobiliari e simili)
  • i redditi diversi, tra i quali rientrano i compensi sportivi dilettantistici di cui all’art. 67 comma 1 lett. m del  T.U.I.R. In particolare, l’obbligo di certificazione si riferisce a tutti i compensi, premi, indennità e rimborsi spese forfetari anche se inferiori al limite della soglia di imponibilità di euro 10.000 di cui all’art. 69 comma 2, come espressamente previsto dal regolamento di attuazione dell’art.25 l. 133/99 (d.m. n. 473/99, art. 2, comma 3).

Si noti bene: anche se inferiori ai limiti della soglia di 10.000 €.

Cosa è escluso da questo onere certificatorio?

I rimborsi spese a piè di lista, ovvero i rimborsi spese “documentate” (quindi provviste di giustificativi di spesa) relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, da intendersi riferito alla residenza del soggetto che riceve il rimborso.

È proprio in vista degli obblighi di certificazione che il percipiente (allenatore, istruttore, atleta), all’atto di ogni pagamento, deve autocertificare alla ASD o SSD di avere o meno superato la soglia di imponibilità in modo da consentire alle stesse di operare la “ritenuta d’acconto” ovvero di trattenere gli importi dovuti a titolo di ritenuta e addizionali sulla parte eccedente e di corrispondere al collaboratore l’importo netto.

Quando vi sia il superamento della soglia – quindi nei casi più comuni il superamento del primo scaglione di euro 10.000 – la ricevuta andrà compilata con l’indicazione della somma lorda, delle ritenute e addizionali e del netto corrisposto.

Ricordiamo che sulle somme eccedenti – da euro 10.000 a euro 30.658,28 – va operata la ritenuta IRPEF del 23% a titolo di imposta oltre alle addizionali (regionale e comunale); dopo il superamento della seconda soglia (oltre euro 30.658,28), la ritenuta è a titolo d’acconto.

Un riepilogo degli adempimenti
  • Per tutti i redditi (lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi – compresi i compensi inferiori alla soglia di euro 10.000) la “Certificazione Unica” va rilasciata al percettore delle somme entro il 31 marzo 2020 e trasmessa “esclusivamente in via telematica” all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2020; tuttavia se le certificazioni si riferiscono esclusivamente a redditi esenti o non dichiarati mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, la trasmissione può avvenire entro il 31 ottobre 2020.
  • Per tutti i redditi soggetti a ritenuta (lavoro dipendente, lavoro autonomo, compensi eccedenti la soglia di euro 10.000) oltre alla Certificazione Unica (in scadenza al 7 marzo 2020) va compilato e trasmesso il modello 770/20 entro il 31 ottobre 2020.

|di Andrea Albertin, avvocato del Foro di Padova|

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