Dichiarazione dei Redditi IRES e IRAP quando e come è obbligatorio presentarla per le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Le attuali disposizioni normative che attendono alle Associazioni e le società sportive dilettantistiche, stabiliscono che, le suddette, sono tenute a presentare i modelli Redditi, Irap e Ires esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche dotate del solo codice fiscale sono chiamate alla presentazione dei dichiarativi sopra indicati al verificarsi di determinate condizioni (es. modello redditi per svolgimento di attività commerciale occasionale, modello Irap in presenza di costo del lavoro autonomo occasionale, lavoro subordinato, cococo ecc.).

Il presupposto al fine di presentare la dichiarazione dei redditi è lo svolgimento di attività commerciale in forma abituale (ente dotato di partita Iva) oppure occasionale.

Mentre per le associazioni che realizzano solo attività istituzionali e non hanno anche redditi fondiari, di capitale, d’impresa o diversi e non hanno dipendenti, collaboratori o lavoratori occasionali, non sussiste allo stato attuale l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap.

Per quanto concerne l’attività di raccolta fondi, il suo mero svolgimento non rappresenta autonomamente presupposto per la presentazione del modello Redditi (es.: associazione sportiva dilettantistica con solo codice fiscale che organizza attività di raccolta fondi).

Giova evidenziare quali sono le norme che disciplinano la decommercializzazione dei corrispettivi specifici (incassi relativi alle quote mensili; trimestrali etc. di partecipazione ai corsi sportivi) quali, gli artt. 148, c. 3 Tuir e 4, c. 4 D.P.R. 633/1972 che consentono alle associazioni sportive dilettantistiche che per società sportive dilettantistiche di godere di questa importante agevolazione fiscale. Ciò posto, nel caso di associazioni sportive dilettantistiche prive della partita Iva, lo stesso non rappresenta presupposto per la presentazione del modello Redditi, cosa ben diversa, sarà,  con l’entrata in vigore nel 2025 dell’obbligatorietà della partita iva per tutti i sodalizi associativi sportivi e il posizionamento dei corrispettivi specifici nel campo dell’esenzione IVA (art.10 dpr 633/1972) con conseguente assunzione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap ..

Altra disposizione agevolativa è contenuta nella legge 398/91 che ha introdotto il regime forfettario per le A.S.D./S.S.SD. che prevede la seguente tassazione di vantaggio:

Determinazione del reddito imponibile ai fini Ires applicando all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali. Il reddito imponibile così determinato è sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota Ires.

Determinazione dell’Iva da versare applicando una percentuale unica di detrazione forfetariamente determinata nella misura del 50 per cento dell’imposta incassata sia sui proventi di pubblicità che di sponsorizzazione.

Per maggior completezza, si cita l’ordinanza nr. 9973 del 14/04/2023 della Corte di Cassazione, che   ha cristallizzato il principio in base al quale le ’associazioni sportive dilettantistiche, anche se optano per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/1991, e che hanno svolto anche se in mjnima parte attività commerciale, sono comunque obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di un presupposto indispensabile per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Tale obbligo generale discende, infatti, dall’art. 1, del D.P.R. n. 600/1973, secondo il quale «ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi»;

– in mancanza della dichiarazione dei redditi, infatti, non può essere stabilito neppure l’ammontare forfetario delle imposte che l’associazione è tenuta a versare e, quindi, viene meno anche il regime fiscale agevolato.

IRAP:

Il modello Irap dovrà essere presentato anche dalle associazioni sportive prive di partita Iva qualora le stesse abbiano sostenuto costi per lavoro subordinato, parasubordinato ovvero di lavoro autonomo occasionale.

Nel 2023 è entrato in vigore del Decreto Legge 73/2022 contenente importanti cambiamenti riguardo alla normativa che disciplina la deduzione della base imponibile IRAP per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e per le società sportive dilettantistiche (SSD). Qui di seguito una breve sintesi delle modalità esecutive.

Una novità importante del 2024 riguarda i termini di scadenza del modello Irap 2024 che deve essere presentato entro il 30 settembre 2024, in precedenza il termine era in scadenza al 30 novembre. Per i soggetti Ires con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è diverso e il modello deve essere presentato entro il nono mese successivo rispetto alla chiusura del periodo di imposta

La dichiarazione IRAP deve essere presentata dalle ASD e SSD relativamente al tipo di ricavo e più precisamente:

•           Ricavi esclusivamente di natura istituzionale;

•           Ricavi di natura istituzionale e di natura commerciale (senza opzione del regime 398/91);

•           Ricavi di natura istituzionale e di natura commerciale (co opzione del regime 398/91);

•           SSD a responsabilità limitata.

Le modifiche intervenute nel modello Irap di quest’anno, relativo al periodo d’imposta 2023, riguardano in primo luogo il quadro IC (società di capitali) e il quadro IE (enti non commerciali).

In questi quadri dovranno essere riportati i dati relativi al nuovo regime dei cococo sportivi, che interessa sia le società sportive dilettantistiche, che determinano l’Irap ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 446/1997, sia le associazioni che applicano l’articolo 10.

Per quanto riguarda lo sport dilettantistico, nel modello Irap 2024 non concorrono alle variazioni in aumento e in diminuzione della base imponibile dei soggetti eroganti i singoli compensi per i cococo dilettanti inferiori all’importo annuo di 85.000 euro

Tali importi sono deducibili per le S.S.D. e non imponibili per le ASD che determinano il valore della produzione con il metodo retributivo di cui all’articolo 10 del suddetto Dlgs n. 446/1997

RIEPILOGO

DICHIARAZIONE REDDITI – IRES ASD: Modello Unico Enti non Commerciali SSD: Modello Unico Società di Capitali

DICHIARAZIONE REDDITI – IRAP ASD/SSD: Modello IRAP (non ci sono differenze)

DICHIARAZIONE IVA (nel caso di non opzione regime 398/1991) ASD/SSD: Modello IVA (non ci sono differenze) DICHIARAZIONE IVA (nel caso di opzione regime 398/1991) ASD/SSD: sono esonerate dalla trasmissione del modello IVA.

Devono però compilare il registro IVA minori e tenerlo a disposizione in caso di verifiche fiscali. (*) I dichiarativi IVA devono essere presentati se anche in legge 398 si svolgono attività commerciali non connesse a quelle istituzionali.

Il Registro IVA Minori o modello DM 11, è stato istituito dal DM 11/02/1997 e riguarda i soggetti che adottano il regime forfettario 398/91, tra cui rientrano le ASD. Si tratta di un prospetto riepilogativo dove annotare mensilmente, in modo anche cumulativo, i corrispettivi e gli altri proventi di natura commerciale conseguiti dall’A.S.D.

Il DM 11 non deve essere vidimato, e deve essere numerato progressivamente e le annotazioni devo essere trascritte entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Il DM11 riferito alle ASD in regime 398/91, possiamo dire che serve come prima nota; dove vengono elencate dettagliatamente tutte le operazioni economiche e finanziarie svolte dall’associazione, in maniera da avere un costante monitoraggio delle entrate e le uscite nonche’ il controllo delle attività di natura commerciale esercitate dall’ASD.

Le annotazioni che vanno effettuate mensilmente sono:

  • Quote e corrispettivi specifici versati dai soci per attività commerciali
  • Corrispettivi per prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni
  • Cessioni di beni (es. materiale sportivo, gadget)
  • Somministrazioni di alimenti e bevande
  • Corrispettivi per manifestazioni sportive a pagamento.

Vanno inoltre annotati i proventi che non costituiscono reddito imponibile, come raccolte fondi occasionali, plusvalenze patrimoniali e operazioni intracomunitarie.

La tenuta del DM11 esonera le ASD in regime 398/91 da:

  • Registrazione delle fatture
  • Tenuta dei registri IVA acquisti/vendite
  • Dichiarazione IVA annuale
  • Certificazione dei corrispettivi.

Si rappresenta che, In caso di omessa tenuta o mancato aggiornamento del registro, sono previste sanzioni da 1.032 a 7.746 euro. La mancata annotazione dei corrispettivi per oltre 2 mesi comporta la decadenza dal regime agevolato 398/91.

Va da se che gli adempimenti da eseguire per la corretta gestione delle attività in regime 398 passano dal:

  • Conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e le fatture emesse per attività commerciali.
  • Annotare sul registro dei corrispettivi, anche con una sola registrazione cumulativa, i proventi derivanti da attività commerciali entro il giorno 15 del mese successivo.
  • Versare l’IVA entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
  • Annotare nel registro di cui al DM 11/02/1997 i proventi che non costituiscono attività commerciale, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.
  • Effettuare con mezzi tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito/debito) le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Ogni operazione annotata nel registro deve essere assistita da fatture, ricevute, scontrini etc.

26/09/2024

Tributarista Giuseppe Tamburo

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