La trasmissione tardiva o la correzione di una Certificazione Unica (CU) non comportano necessariamente l’applicazione della sanzione piena. Il sostituto d’imposta può infatti ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, sanando spontaneamente la violazione e beneficiando di una consistente riduzione della sanzione ed evitare contestazioni più onerose.
Riferimento normativo e di prassi:
La possibilità di ravvedere anche le violazioni riguardanti le Certificazioni Uniche è stata espressamente riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, superando definitivamente i dubbi sorti in passato sulla compatibilità dell’istituto con questa tipologia di adempimento.
I Termini di Trasmissione della CU 2026
La Certificazione Unica 2026 riguarda i redditi corrisposti nel 2025. Il modello CU 2026 è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 15707 del 15 gennaio 2026.
Il calendario delle scadenze varia in funzione della tipologia reddituale certificata:
- 16 marzo 2026: Termine per redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi e locazioni brevi.
- 30 aprile 2026: Termine per redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni e per determinate provvigioni.
- 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre cade di sabato): CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, trasmissibili entro il termine del modello 770, che nel 2026 slitta dal 31 ottobre al 2 novembre.
Quali Violazioni Possono Essere Regolarizzate
Il ravvedimento operoso si applica a diverse fattispecie di irregolarità riguardanti la Certificazione Unica:
- Omessa: quando la CU non viene trasmessa entro il termine di legge.
- Tardiva: quando l’invio avviene dopo la scadenza prevista.
- Errata: quando contiene dati inesatti, incompleti o errati.
- Scartata: quando il file non è stato acquisito dal sistema SOGEI/Agenzia delle Entrate e non viene ritrasmesso tempestivamente.
❛❚ị Attenzione: Per perfezionare la regolarizzazione non basta versare la sanzione: è indispensabile rimuovere contestualmente la violazione, trasmettendo la CU omessa oppure inviando la certificazione di rettifica/sostituzione.
Il Regime Sanzionatorio Ordinario e le Attenuanti
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione si applica, in via ordinaria, una sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione, con un tetto massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta per ciascun anno d’imposta.
Sono previste, tuttavia, due importanti attenuanti ex lege:
- Franchigia dei 5 giorni: se una certificazione trasmessa entro la scadenza viene corretta entro 5 giorni solari, non è dovuta alcuna sanzione.
- Riduzione per invio entro 60 giorni: se la certificazione viene correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione base si riduce a un terzo, ossia a 33,33 euro per CU, con un massimo di 20.000 euro.
Nota di chiarezza: La finestra dei 5 giorni riguarda principalmente la sostituzione di una certificazione errata o la ritrasmissione di un file scartato. Non costituisce una proroga generalizzata della scadenza per le CU mai inviate originariamente.
Riduzione Sanzioni mediante Ravvedimento Operoso
Alla sanzione base (100 euro oppure 33,33 euro in caso di trasmissione nei 60 giorni) si applicano le riduzioni percentuali previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Le riduzioni dei 60 giorni e quelle del ravvedimento operoso svolgono funzioni diverse e possono essere applicate congiuntamente: il primo beneficio riduce la sanzione base da 100 a 33,33 euro, mentre il ravvedimento riduce ulteriormente tale importo in base alla tempestività della regolarizzazione.
Tabella degli Importi della Sanzione Ridotta per CU
| Momento del Ravvedimento Operoso | CU trasmessa entro 60 giorni (Base: € 33,33) | CU trasmessa oltre 60 giorni (Base: € 100,00) |
| Entro 90 giorni dalla violazione (Riduzione a 1/9) | € 3,70 | € 11,11 |
| Entro il termine del modello 770 relativo all’anno della violazione (Riduzione a 1/8) | € 4,17 | € 12,50 |
| Oltre il termine del modello 770 (Riduzione a 1/7) | € 4,76 | € 14,29 |
| Dopo comunicazione dell’Agenzia (se il ravvedimento è ancora ammesso – Riduzione a 1/6) | € 5,56 | € 16,67 |
| Dopo la constatazione della violazione (nei casi consentiti – Riduzione a 1/5) | € 6,67 | € 20,00 |
| Dopo la comunicazione dello schema d’atto, senza adesione (nei casi previsti – Riduzione a 1/4) | € 8,33 | € 25,00 |
Nota: Gli importi sono riferiti a singola Certificazione Unica. Per determinare l’importo totale da versare occorre moltiplicare la sanzione ridotta per il numero di certificazioni interessate.
Come Correggere una Certificazione Unica
La procedura operativa da seguire varia in base alla tipologia di Errore:
- CU omessa o tardiva: deve essere trasmessa la certificazione completa, utilizzando il modello approvato relativo all’anno corretto.
- CU già acquisita ma errata: occorre inviare una comunicazione di tipo “Sostituzione”, indicando gli estremi del protocollo telematico attribuito alla precedente fornitura scartata o errata.
- CU non dovuta: se la certificazione non avrebbe dovuto essere trasmessa, si invia un flusso telematico di “Annullamento”.
Consiglio operativo: Se occorre modificare soltanto alcune CU all’interno di una fornitura multipla, non serve ritrasmettere l’intero flusso di certificazioni: si interviene esclusivamente sui singoli codici fiscali interessati dall’errore.
Documentazione da Conservare
È fondamentale conservare agli atti dello studio o dell’azienda la seguente documentazione idonea a dimostrare la regolarizzazione:
- Ricevuta della trasmissione telematica originaria.
- Eventuale comunicazione di scarto del sistema SOGEI.
- Ricevuta della CU correttiva, sostitutiva o tardiva.
- Prospetto dettagliato del calcolo della sanzione applicata.
- Quietanza del modello F24 eseguito.
Il Pagamento della Sanzione
Il versamento della sanzione ridotta deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando il codice tributo appropriato alla violazione regolarizzata. Prima del pagamento è opportuno verificare le indicazioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate in merito al codice tributo, alla sezione del modello F24 da compilare e all’anno di riferimento.
La trasmissione telematica della CU e il pagamento del modello F24 devono essere coordinati. Un versamento effettuato senza la contestuale o precedente trasmissione della certificazione corretta non perfeziona il ravvedimento; analogamente, la sola trasmissione tardiva priva del relativo versamento non estingue la violazione.
Un Esempio Pratico di Calcolo
Si consideri un sostituto d’imposta che abbia omesso 5 CU soggette alla scadenza del 16 marzo 2026 e che provveda alla trasmissione il 10 aprile 2026 (quindi entro 60 giorni dalla scadenza e ed entro 90 giorni dalla violazione):
1. Sanzione base ridotta (invio entro 60 giorni):
33,33 € × 5 = 166,65 €
2. Applicazione del Ravvedimento Operoso (riduzione a 1/9 per invio entro 90 giorni):
3,70 € × 5 = 18,50 € (oppure 166,65 €/9≈ 18,52 €)
La sanzione complessiva da versare mediante modello F24 è pari a circa 18,52 euro (ferma restando la verifica degli arrotondamenti finali nel modello F24).
Quando il Ravvedimento Non è Più Possibile
La possibilità di regolarizzare la violazione mediante ravvedimento operoso deve essere verificata alla luce dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, nella versione applicabile alla violazione.
Occorre considerare la data della violazione, la fase del procedimento e l’eventuale ricezione di comunicazioni o atti dell’Amministrazione finanziaria.
La presenza di un’attività di controllo non comporta necessariamente, da sola, l’esclusione del ravvedimento.
La natura dell’atto ricevuto e gli effetti che la legge gli attribuisce devono essere esaminati caso per caso, prima di determinare la sanzione e procedere al pagamento.
Considerazioni Finali
Il ravvedimento operoso applicato alle Certificazioni Uniche costituisce uno strumento fondamentale per consentire ai sostituti d’imposta di sanare sviste e ritardi con impatto finanziario contenuto. La tempestività dell’intervento è la chiave dell’efficienza fiscale: prima si procede alla rettifica o all’invio omesso, minore sarà l’importo delle sanzioni dovute.
A cura del Rag. Paolo Barbaglia Consulente del Lavoro
Riferimenti normativi principali:
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, articolo 4, comma 6-quinquies.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13.
- D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, articolo 4.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 12/E del 31 maggio 2024.
- Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026, n. 15707.