QUANTO INCIDE L’IRAP SUI CONTRATTI SPORTIVI?
Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2023 saranno applicabili le “nuove” norme in materia di lavoro sportivo di cui al D.Lgs. n. 36/2021 (artt. 25 e seguenti).
Molte le novità rilevanti per gli enti sportivi dilettantistici, tra le quali l’abrogazione dell’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, nella misura in cui riconduceva nell’ambito dei redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, e la previsione secondo la quale, a partire dal 1° luglio 2023, “l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative” (art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021).
In particolare, ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. n. 36/2021, “nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva”.
Sebbene il D.Lgs. n. 36/2021 riconduca i co.co.co. sportivi nell’ambito del lavoro autonomo, da un punto di vista fiscale, i compensi derivanti da tali rapporti sono da ricondurre alla categoria dei redditi di lavoro dipendente, in base a quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR.
Ciò ha rilevanti conseguenze sia dal punto di vista dell’IRPEF, e in particolare della disciplina applicabile ai redditi derivanti da tali rapporti (tassazione al lordo dei costi sostenuti per la produzione del reddito, principio di onnicomprensività, tassazione progressiva per scaglioni, possibilità di usufruire delle detrazioni previste dall’art. 13 TUIR, ecc.), sia ai fini dell’IRAP.
L’IRAP ha come presupposto lo svolgimento di un’attività (economica e non), autonomamente organizzata, per la produzione o lo scambio di beni e la prestazione di servizi. La base imponibile è data dal “valore della produzione netta”, che si calcola in modo diverso per gli enti commerciali e per quelli non commerciali.
Relativamente agli enti non commerciali (diversi dalle società) che svolgono esclusivamente attività non commerciale, l’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, prevede che la base imponibile IRAP si determini “in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente […], e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa […], nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente […]».
Nel caso di enti non commerciali che esercitino anche attività commerciali, relativamente a tali attività la base imponibile è determinata, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 10, prendendo in considerazione la differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione di cui al conto economico, “computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l’ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma”.
Dalla lettura dell’art. 10, D.Lgs. n. 446/1997, si evince come il passaggio dei compensi sportivi dilettantistici dal novero dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, al novero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa comporta la rilevanza degli stessi ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRAP. Ciò anche nel caso di ASD che, pur avvalendosi di collaboratori sportivi, non svolgano alcuna attività commerciale e siano addirittura prive di partita IVA. Tali enti, in seguito all’effettiva entrata in vigore delle norme di cui al D.Lgs. n. 36/2021, qualora si avvalgano di collaboratori nell’esercizio delle attività sportive dilettantistiche (e/o di collaboratori amministrativo-gestionali, per i quali vale quanto detto finora relativamente ai lavoratori sportivi), dovranno presentare la dichiarazione ai fini IRAP e versare la relativa imposta.
Ipotizziamo che un’ASD, che svolga solamente attività di carattere istituzionale e sia priva di partita IVA, si avvalga nel corso del 2024 dell’attività prestata da due istruttori sportivi, entrambi inquadrati come co.co.co. ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. n. 36/2021, corrispondendo loro compensi per € 20.000,00 (€ 10.000,00 cadauno), e della prestazione di un co.co.co. amministrativo-gestionale (art. 37, D.Lgs. n. 36/2021), erogandogli compensi per € 5.000,00.
In vigenza del “vecchio” regime di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, sia i compensi erogati agli istruttori sportivi sia quelli corrisposti ai collaboratori amministrativo-gestionali sarebbero stati qualificati (ai fini fiscali) come redditi diversi e pertanto non sarebbero stati assoggettati a tassazione né a prelievo previdenziale, e non avrebbero avuto rilevanza ai fini del calcolo della base imponibile ai fini IRAP. L’ASD, pur essendo un soggetto passivo IRAP, non avrebbe pertanto avuto l’obbligo di presentare la dichiarazione IRAP né di versare la relativa imposta.
In seguito all’effettiva entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, invece, sia i compensi erogati agli istruttori sportivi sia quelli corrisposti ai collaboratori amministrativo-gestionali sono assimilati (ai fini fiscali) ai redditi di lavoro dipendente e pertanto, anche se non sottoposti a tassazione in ragione dell’esenzione prevista dall’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021 per i compensi inferiori ad € 15.000,00 annui, rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, cui applicare l’aliquota del 3,90%. L’ASD dovrà pertanto presentare la dichiarazione IRAP e provvedere al pagamento della relativa imposta.
Non si può non rilevare come le novità previste dalla riforma comportino per gli enti sportivi dilettantistici un aumento dei costi, i quali derivano non solo dall’obbligo di sottoporre a prelievo contributivo (INPS) ed assicurativo (INAIL) i compensi corrisposti ai lavoratori sportivi e ai collaboratori amministrativo-gestionali, ma anche dall’equiparazione (ai fini fiscali) dei redditi derivanti da tali rapporti ai redditi di lavoro dipendente, da cui discendono maggiori oneri ai fini dell’IRAP.
È pertanto da accogliere con favore l’introduzione, nella bozza di D.Lgs. contenente disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 36, 37, 38, 39 e 40/2021, approvata, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2023 (ed ora sottoposta al parere delle camere), di una disposizione volta ad escludere dalla determinazione della base imponibile IRAP i compensi erogati, fino all’importo di € 85.000,00, ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo.
di Matteo Clò, avvocato di Modena