QUANTO INCIDE L’IRAP SUI CONTRATTI SPORTIVI?
Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2023 saranno applicabili le “nuove” norme in materia di lavoro sportivo di cui al D.Lgs. n. 36/2021 (artt. 25 e seguenti). Molte le novità rilevanti per gli enti sportivi dilettantistici, tra le quali l’abrogazione dell’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, nella misura in cui riconduceva nell’ambito dei redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, e la previsione secondo la quale, a partire dal 1° luglio 2023, “l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative” (art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021). In particolare, ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. n. 36/2021, “nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva”.