È con l’approssimarsi del 31 marzo che ciascuna sportiva dilettantistica dovrà verificare se nel precedente periodo di imposta si sono verificati avvenimenti, ossia modifiche, che costringono la ripresentazione del Modello EAS.
Lo scadere del termine impone di tornare a parlare di un tema talvolta poco conosciuto, il Modello EAS, ma che rappresenta un requisito principe per poter accedere alle agevolazioni fiscali riconosciute alle sportive dilettantistiche.
L’adempimento viene purtroppo troppo spesso ignorato soprattutto da quelle associazioni che, decidendo in fase di costituzione di non rivolgersi alla consulenza di un professionista, omettono tale prescrizione.
Perché inviare il Modello EAS
Sono presenti all’interno dell’ordinamento due articoli il 148 del TUIR e l’art. 4 D.P.R. 633/72 i quali, al rispetto di determinati requisiti, consentono di poter usufruire della decommercializzazione del corrispettivo specifico. La decommercializzazione consiste un trattamento fiscale di favore attraverso il quale determinate tipologie di introiti – in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati e/o tesserati – sono escluse da tassazione.
La presentazione del modello Eas è uno dei requisiti sopra richiamati che accordano di “decommercializzare” le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati e/o tesserati.
Concludendo la parte sulle motivazioni poste alla base dell’invio, gli enti sportivi dilettantistici per potersi avvalere della decommercializzazione del corrispettivo specifico, sono gravati dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate di una serie di informazioni tramite la compilazione telematica del Modello EAS.
Le scadenze per l’invio
Per il modello è prevista una scadenza a fase alternata, una in sede di costituzione l’altra in caso di modifiche dei dati precedentemente trasmessi.
Per la prima scadenza, quella variabile, i termini sono stretti, il Modello deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla costituzione o da quando lo stesso intende usufruire della decommercializzazione.
La seconda scadenza, quella statica, scatta in caso di avvenimenti, ossia modifiche dei dati precedentemente trasmessi, è il 31 marzo dell’anno successivo al quale la modifica si è verificata.
Modello EAS e Remissione in Bonis
L’invio del Modello è stato più volte citato anche nella circolare 18E. All’interno del documento viene infatti riconfermato che per poter usufruire del 148 del Tuir è necessaria tra gli altri la compilazione e la trasmissione del Modello EAS.
Viene inoltre ribadito che qualora un ente non provveda al primo invio entro il termine perentorio dei 60 giorni ha la possibilità usufruire della c.d. remissione in bonis che consente di sanare l’omissione entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile – salvo proroghe il 30 novembre dell’anno successivo – trasmettendo il modello con il pagamento contestuale di una sanzione di € 250,00 tramite modello F24 Elide, codice tributo 8115.
Decorsa tale ulteriore possibilità, come confermato dall’Agenzia, non sarà più possibile sanare il mancato invio potendo in questo usufruire del comma 3 148 TUIR solo ed esclusivamente per le operazioni compiute successivamente a tale invio.
Come Inviare il Modello e EAS Versione Ridotta
L’invio deve essere fatto necessariamente telematico, utilizzando uno dei software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, al fine di semplificare l’operazione si consiglia di affidarsi ad un intermediario abilitato. Ricordiamo infine che le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, più in generale tutte quella che sono iscritti nei pubblici registri, possono trasmettere il modello in versione semplificata i righi 4), 5), 6), 25) e 26)
EAS e Terzo Settore
A conclusione, le sportive dilettantistiche che decideranno di iscriversi al Terzo Settore in virtù della specifica disposizione prevista all’interno del CTS – art. 94 del d.lgs 117/2017 – non sono tenute alla presentazione del modello EAS. Inoltre la Riforma del Terzo Settore inciderà sull’attuale conformazione del 148 c.3 del TUIR procedendo con una bonifica dei soggetti che potranno accedere alla agevolazione. In sostanza quando ci sarà la piena operatività CTS il comma 3 del 148 – la c.d. decommercializzazione dei corrispettivi specifici e l’invio del modello EAS – rimarrà ad esclusivo appannaggio delle sportive dilettantistiche.
La trasmissione del modello, fino alla piena operatività oramai prossima del Registro, è però obbligatoria.
|di Michele Meucci, Dottore Commercialista esperto in SSD|