Scrivere “GAG” sul planning della palestra è sinonimo di “attività sportiva”?

È un quesito che si sono posti molti titolati di palestre e centri fitness.

L’antefatto risale al dicembre 2016 quando il Coni, con la delibera n.1566, ha rivisto la lista delle discipline sportive.

Questa lista ha creato numerose incertezze per gli operatori dello sport, soprattutto se si fa riferimento alla Carta Europea a cui tutti gli stati membri devono fare riferimento e nella quale si definisce sport “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

Lo sport dunque dev’essere finalizzato a migliorare lo sviluppo fisico, psichico e sociale delle persone.

La ridefinizione delle discipline sportive da parte del Coni ha conseguentemente portato l’Agenzia delle Entrate a mettere in atto tutta una serie di accertamenti, mirati ad individuare i soggetti la cui attività si scosta dai fini sportivi e quindi non aventi diritto a trattamenti fiscali e previdenziali agevolati.

Da queste azioni di controllo sono emersi ulteriori dubbi riferiti alle discipline come lo Yoga, il Pilates, la Zumba, l’Indoor Cycling, il Crossfit o l’Acqua Gym. Queste discipline rientrano nelle attività sportive e quindi è possibile continuare a beneficiare delle agevolazioni? O sono soggette a sanzioni?

Queste discipline infatti non rientrano negli elenchi delle attività riconosciute dal CIO, SportAccord, FSN e DSA e sebbene siano supportate dagli enti di promozione sportiva, non sono riconosciute come “attività sportive”.

Tuttavia la delibera del 2016, ha lasciato un minimo di flessibilità prevedendo tre categorie di attività residuali nelle quali è possibile collocare alcune discipline non esplicitate nell’elenco ufficiale:

  1. Attività sportiva di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness;
  2. Kickboxing;
  3. Attività ginnico-motorie-acquatiche applicative alla disciplina del nuoto.

È stato inoltre possibile adottare il criterio dell’analogia, secondo il quale uno sport non rientrante nell’elenco della delibera, può trovare riconoscimento se affine ad uno sport contemplato. Come ad esempio nel caso del “Krav Maga” (non riconosciuto dal Coni) che per analogia con il “Sambo” (riconosciuto dal Coni) trova riconoscimento.

A fronte di questa situazione di incertezza, il Coni stesso, a partire dal febbraio del 2017, grazie alla spinta di alcuni enti di promozione sportiva, ha avviato il riconoscimento di “attività sportiva” per alcune discipline escluse nella delibera del 2016, prime fra tutte:

  1. Indoor Cycling;
  2. Cultura Fisica: attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al benessere fisico.

È poi seguito il riconoscimento di discipline come HIT, Crossfit, Pilates, Circuiti Funzionali, Allenamenti in sospensione fino allo Yoga, il grande escluso e l’ultima disciplina a trovare riconoscimento, che è stato confermato solo a inizio 2018, sul quale si è espresso direttamente il numero 1 del Coni, Giovanni Malagò, spiegando che lo Yoga è stato ritenuto un’attività propedeutica alla FIPE e alla FGI e per questo può rientrare nelle “attività sportive”.

Cosa fare?

È dunque importante, nella definizione e nell’esposizione del programma corsi, tenere presente la classificazione proposta dal Coni, mettendo accanto ad ogni sigla, come il GAG, i codici dello “Sport” e “discipline” al fine proporre attività in linea con i parametri indicati dagli enti e comitati per evitare sanzioni e preservare il diritto alle agevolazioni.

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