“CIRCOLARE 7E/2026 E IVA SULLE ATTIVITÀ SPORTIVE”

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare nr. 7/E del 07/08/26, è intervenuta su importanti tematiche fiscali rese di grande attualità dalla Riforma dello Sport e da recenti novità normative in materia di IVA. Ci occuperemo dei chiarimenti forniti su questi aspetti:

  1. prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport e dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione;
  2. trattamento IVA della cessione da parte di ASD/SSD del contratto di un atleta a favore di una società professionistica.

In merito al primo punto è innanzitutto utile ricordare che, a partire dal 17/08/2023, è applicabile il beneficio dell’esenzione IVA per le prestazioni di servizi «strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi» al ricorrere di queste condizioni:

  • deve trattarsi di operazioni effettuate da organismi senza scopo lucrativo, quindi comprese ASD ed SSD;
  • le prestazioni devono essere rese a favore delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

Si tratta di una norma (art. 36-bis D.L. 17/08/23 nr. 75) di notevole portata innovativa in quanto permette agli enti sportivi dilettantistici di incassare compensi per servizi sportivi senza applicazione dell’IVA resi anche a soggetti che non sono associati o tesserati. Va sottolineato che l’agevolazione opera solo ai fini IVA, mentre ai fini delle imposte dirette queste operazioni non vengono decommercializzate. Pertanto, venendo ad un caso concreto, una quota di ingresso al nuoto libero percepita da una ASD e pagata da un praticante non tesserato e non socio è esente IVA ma soggetta ad imposte dirette.

Come dovrebbe essere gestita questa operazione?

Dopo l’apertura della partita IVA, potrà essere gestita in regime forfetario legge 398/91 oppure in regime ordinario. Nel primo caso l’operazione non genererà debito IVA ma contribuirà ad erodere il plafond di euro 400.000 riservato al regime forfetario agevolato, inoltre non sarà obbligatorio emettere scontrino fiscalizzato oppure fattura grazie al regime agevolato. Nell’altro caso invece il regime ordinario comporta il rispetto di tutti gli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dalla normativa IVA, inclusi emissione scontrino, fatturazione, tenuta registri IVA, naturalmente non ci sarà comunque applicazione di IVA. È proprio su questo caso che la circolare in oggetto interviene, confermando che in regime ordinario è possibile, anche per queste operazioni, chiedere una speciale dispensa da questi adempimenti attraverso una comunicazione preventiva all’Agenzia Entrate.

Relativamente al secondo punto in esame, l’Agenzia Entrate fornisce il suo punto di vista circa l’applicazione del beneficio dell’esenzione IVA sopra descritto ad una specifica fattispecie: cessione da parte di ASD/SSD del diritto alle prestazioni di un atleta ad una società professionistica. La risposta dell’agenzia è assolutamente negativa in quanto:

  • l’operazione non è “strettamente connessa” con lo svolgimento della pratica sportiva, l’ente sportivo infatti non fornisce una prestazione sportiva ad alcuno ma consente ad una società di acquisire il diritto alla prestazione sportiva di un atleta;
  • inoltre il beneficiario dell’operazione non è una persona che esercita lo sport o l’educazione fisica ma piuttosto la società professionistica acquirente.

L’operazione quindi è rilevante ai fini IVA ed imponibile come lo sono tutte le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Si ritiene di grande utilità evidenziare che l’agenzia, nell’argomentare la risposta, cita un’interessante sentenza della Corte di giustizia europea (CGUE del 16/10/2008, causa C-253/07) nella quale si stabilisce che il termine persone comprende anche le persone giuridiche e le associazioni prive di personalità giuridica perché, anche se questi organismi non esercitano direttamente lo sport, è necessario prendere in considerazione non solo il destinatario formale delle prestazioni ma anche il suo destinatario concreto o beneficiario effettivo. Quindi un servizio sportivo fornito da una ASD ad una società fruito direttamente dai dipendenti di quest’ultima è considerabile operazione esente.

Milano, 15/10/2026

Dott. Commercialista Paolo Iaconcigh

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