SICUREZZA DELLE PISTE DA SCI E DEGLI IMPIANTI DI RISALITA: SCADUTO IL TERMINE ENTRO IL QUALE I GESTORI DELLE AREE SCIABILI DEVONO ADEGUARSI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 40/2021

Il D.Lgs. 40/2021, emesso in attuazione della delega di cui all’art. 9, L. 86/2021, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza relative alla pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire più alti livelli di sicurezza e un’ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Il D.Lgs. 40/2021contiene disposizioni che si riferiscono sia ai gestori delle aree sciabili attrezzate (artt. 4 e seguenti), sia agli utenti di tali aree (artt. 17 e seguenti). Sono, inoltre, previste regole ad hoc per la tutela della sicurezza degli sciatori con disabilità (artt. 34 e seguenti).

Sebbene le norme contenute nel D.Lgs. 40/2021, per espressa disposizione del relativo art. 43-bis, siano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’art. 40 prevede che i gestori delle aree sciabili adeguino gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite da tale D.Lgs. entro il 31 ottobre 2024.

Da ciò discende che la stagione sciistica 2024/2025 sarà la prima in cui saranno pienamente applicabili le norme di cui al D.Lgs. 40/2021 (pur in mancanza dell’adozione di alcuni decreti attuativi, tra cui quelli di cui agli articoli 13, con cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà determinare l’apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, aggiornandola alle previsioni del D.Lgs. 40/2021, e 32, con cui il Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica da esso delegata in materia di sport dovrà definire i parametri per la valutazione dei comprensori sciistici da parte delle regioni e delle province autonome, sulla base delle condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale).

Entro il 31 ottobre 2024, i gestori delle aree sciabili dovranno pertanto adeguarsi al disposto degli articoli 4 e seguenti, D.Lgs. 40/2021, e in particolare:

  • individuare aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard;
  • individuare, all’interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard;
  • segnalare le piste di discesa e di fondo secondo il grado di difficoltà, garantendo che gli utenti siano adeguatamente informati relativamente al grado di difficoltà delle stesse;
  • provvedere ad una adeguata delimitazione delle piste da discesa, apponendo una pallinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione, con sistemi di pronta riconoscibilità dei due opposti bordi pista;
  • provvedere ad una adeguata delimitazione delle piste da fondo, secondo le regole previste nell’art. 7 (che regola la delimitazione anche delle piste per le piste per la slitta o lo slittino, nonché per le piste di risalita per lo sci alpinismo);
  • assicurarsi che le piste di discesa possiedano i requisiti tecnici di cui all’art. 8 (per le piste già individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del D.Lgs. 40/2021, i gestori devono adottare misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo);
  • individuare, con le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome di appartenenza, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, il direttore delle piste, che è il soggetto incaricato di svolgere le attività di cui all’art. 9, comma 2;
  • all’interno delle aree sciabili attrezzate, individuare i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico;
  • garantire che gli utenti possano praticare le attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste e proteggendo gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mendiate l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni delle relative situazioni di pericolo;
  • provvedere all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree sciabili, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica, segnalando eventuali condizioni relative allo stato di innevamento delle piste o l’esistenza di pericoli atipici, provvedendo alla rimozione degli stessi e alla chiusura che dovessero risultare irrimediabilmente pericolose o inagibili;
  • assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai finni della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo al competente ente regionale l’elenco degli infortuni verificatisi e indicando, ove possibile, la dinamica dei relativi incidenti;
  • munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento;
  • essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati;
  • individuare aree destinate all’atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulare apposite convenzioni per l’evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri;
  • stipulare, prima dell’apertura al pubblico delle aree sciabili, apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree;
  • rendere adeguatamente visibili le informazioni relative non solo al percorso e alla difficoltà delle piste di sci alpino, di fondo e degli altri sport sulla neve, ma anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal D.Lgs. 40/2021.

Il D.Lgs. 40/2021 prevede espressamente che i gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste. Ai gestori che non abbiano previamente stipulato apposito contratto di assicurazione si applica, inoltre, una sanzione amministrativa di tipo pecuniario dell’ammontare da € 20.000,00 a € 200.000,00. Analoga sanzione si applica ai gestori che omettano di assicurare il primo soccorso e il trasporto degli infortunati.

di Matteo Clò, Avvocato in Modena

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