SICUREZZA SUL LAVORO: ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E PRIMO SOCCORSO

Come noto, l’entrata in vigore delle norme in materia di lavoro sportivo di cui al D.Lgs. 36/2021 ha comportato rilevanti novità in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra tali novità ve ne sono alcune relative alle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza.

A partire dal 1° luglio 2023, gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgano dell’attività prestata da lavoratori subordinati e co.co.co. sportivi devono, infatti, far fronte agli obblighi contenuti nell’art. 18, comma 1, D.Lgs. 81/2008, tra i quali:

“designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”;

“adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa”;

– adottare, in ragione della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e del numero dei lavori e/o delle persone presenti, “misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato”.

Tali obblighi devono essere adempiuti secondo quanto previsto dagli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell’art. 43, il datore di lavoro, oltre a designare i lavoratori incaricati (nonché a verificare che essi siano adeguatamente formati) dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza, deve:

– organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

– informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

– programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

– prendere i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone possa adottare le misure adeguate ad evitare le conseguenze di tale pericolo;

– garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

L’art. 45 prevede, inoltre, che il datore di lavoro debba prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si aggiungono quelli previsti per la costruzione degli impianti sportivi e per l’esercizio della relativa attività (che variano a seconda del luogo in si svolge la pratica sportiva e dal tipo di attività ivi esercitata). Vi è, inoltre, il dovere di dotarsi di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, nonché di garantire la presenza di personale adeguatamente formato all’utilizzo dello stesso per tutta la durata di gare ed allenamenti.

La riforma dello sport prevede che i lavoratori sportivi titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che percepiscono compensi annui inferiori ad € 5.000,00 siano equiparati ai lavoratori autonomi ai fini dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

È pertanto opportuno chiedersi se gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgano solamente dell’attività di volontari e co.co.co. sportivi “sottosoglia” siano tenuti a far fronte agli obblighi di prevenzione incendi, evacuazione dei luoghi di lavoro, primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

Al fine di tentare di fornire una risposta a tale interrogativo, occorre ricordarsi che, come già si è rilevato (https://www.asisportfisco.it/sicurezza-sul-lavoro-d-lgs-36-2021-parte-2-2/), gli enti sportivi dilettantistici devono: (i) fornire ai volontari dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività, nonché adottare misure utili a eliminare, o a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione dei volontari e le altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione (art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/2008); (ii) fornire ai co.co.co. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008). A ciò si aggiunga che, ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 26, gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono di lavoratori autonomi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti a: (i) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa; (ii) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività dei diversi soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Da ciò deriva che anche gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono unicamente di volontari e di co.co.co. sportivi “sottosoglia” debbano far fronte (anche) agli obblighi in materia di prevenzione incendi, evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza. Relativamente all’attuazione di tali obblighi, deve tuttavia tenersi in considerazione la peculiare situazione in cui versano tali enti, i quali, pur dovendo adempiere a taluni degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, non sono datori di lavoro in senso stretto. In ogni caso, gli stessi potranno usufruire delle regole semplificate previste per i datori di lavoro di minori dimensioni, tra le quali vi è la possibilità per il datore di lavoro di svolgere (anche) i compiti di primo soccorso e di antincendio.

di Matteo Clò, Avvocato in Modena

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