La Certificazione Unica (CU) è il documento fiscale tramite il quale viene certificato il reddito percepito da parte di dipendenti, autonomi e pensionati. Alla compilazione ed all’invio della CU provvedono i datori di lavoro (normalmente attraverso gli intermediari abilitati) che operando in qualità di sostituti d’imposta certificano i compensi e redditi erogati durante l’anno precedente
Attraverso la Certificazione Unica, in sostanza, è possibile:
- Certificare che sono stati versati gli emolumenti dovuti a dipendenti, lavoratori autonomi e assimilati.
- Verificare che le cifre indicate corrispondono a quanto dichiarato dai lavoratori stessi.
Consente, inoltre, di attestare il regolare pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali, in quanto i dati contenuti al suo interno sono funzionali alla compilazione del modello 730, sia ordinario che precompilato.
Per l’anno 2024 mediante il provvedimento n. 9454 del 15.1.2025, L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025 (CU 2025), unitamente alle relative istruzioni e alle informazioni che il sostituto d’imposta deve trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 17.3.2025, in quanto il giorno 16 cade di domenica, nonché utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito (dipendente, collaboratore, pensionato etc), percettore del reddito, entro il suddetto termine del 17.3.2025.
Le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2025.
Tra le novità di quest’anno segnaliamo l’esonero della certificazione per i compensi erogati ai “contribuenti forfettari” e ai “contribuenti minimi”. Per effetto dell’art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. D.Lgs. “Adempimenti”), che ha inserito il co. 6-septies nell’art. 4 del DPR 322/98, a decorrere dall’anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Tali esoneri si applicano quindi per la prima volta in relazione alle Certificazioni Uniche 2025 relative ai compensi erogati nel 2024. Tale esonero è la diretta conseguenza dell’introduzione dell’obbligo, a partire dal primo gennaio 2024 per i contribuenti che beneficiano dei suddetti regimi fiscali agevolati, dell’emissione delle fatture in formato elettronico.
LAVORATORI DELLO SPORT
Come già sappiamo i decreti di riforma dello sport e nello specifico il D.Lgs. 36/2021 hanno introdotto la definizione di lavoratori sportivi nel settore dilettantistico e dal primo luglio 2023, con la piena operatività della norma, è possibile lavorare nel mondo dello sport in qualità di lavoratore autonomo (con l’apertura di apposita partita iva) come lavoratore subordinato o, rispettando appositi limiti, come collaboratore coordinato e continuativo. In tutti questi casi i compensi devono essere appositamente certificati mediante predisposizione, invio e consegna al lavoratore della certificazione unica.
Con il presente articolo si vogliono dare alcune indicazioni (certamente non esaustive di tutte le casistiche ma certamente le più comuni) per una corretta compilazione della certificazione unica per i lavoratori sportivi.
La Cu si compone di diverse sezioni. Preliminarmente vanno indicati i dati anagrafici del datore di lavoro (sostituito d’imposta) e successivamente del lavoratore che ha percepito redditi nell’anno 2024. Si precisa, inoltre, che per tali somme vige il principio di cassa allargato, per il quale sono considerati corrisposti nell’anno 2024 le somme erogate entro la data del 12/01/2025.
Successivamente va compilata la sezione dati fiscali e ritenute.
A tal proposito si ricorda che i redditi dei lavoratori sportivi diventano fiscalmente rilevanti solo al superamento della franchigia di euro 15.000,00, per cui distinguiamo i seguenti casi:
- Lavoratore che non supera i 15.000 euro. In questo caso nessun importo verrà indicato nei punti 1 e/o 2 in quanto la loro indicazione verrà evidenziata nei soli campi 781, 782, 784 e 785. In tal caso vanno esclusivamente compilati i campi 6 con l’indicazione dei giorni per i quali spettano le detrazioni (sommando i periodi anche non coincidenti), 8 con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro (nel caso di più rapporti la data di inizio del primo) 9 con la data di cessazione del rapporto. Nel caso in cui il rapporto continui oltre la data del 31/12/2024 tale campo non sarà valorizzato ma si dovrà spuntare il campo 10. Infine il campo 11 andrà valorizzato con il valore 1 nel caso di più rapporti intercorsi nell’anno solare.
- Lavoratore che supera i 15.000 euro. In tal caso fermo restando quanto detto al punto 1 bisognerà compilare anche il campo 2 indicando il reddito eccedente i 15.000,00 ed i campi 361 e seguenti in base ai valori che scaturiscono dai conteggi delle imposte e delle relative detrazioni.
Volendo fare un esempio di un lavoratore che ha percepito nell’anno 2024 17.370,00 dovremo così operare:
Nel campo 2 si indicherà il valore di 2.370,00 (somma eccedente i 15.000 euro), si compilano i campi indicati da 6 a 11 come indicato sopra ed, inoltre, andranno valorizzati i campi 361 e 367 con l’indicazione dell’imposta e della relativa detrazione che, per l’esempio riportato, assumeranno entrambi il valore di 545,00 scaturente dal calcolo dell’imposta irpef sul valore di 2.370,00.
Nel caso di lavoro dipendente andrà inoltre compilata la sezione previdenziale con l’indicazione della matricola aziendale dei dati relativi all’imponibile previdenziale ai fini IVS e dei contributi carico dipendente trattenuti allo stesso. Infine andranno indicati i mesi per i quali è stata trasmessa la denuncia Uniemens.
LE COLLABORAZIONI SPORTIVE
Occupiamoci ora dei casi in cui il lavoro sportivo è svolto nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. Sezione della CU che merita particolare approfondimento è quella di cui alla seguente tabella.
Trattasi della sezione in cui vanno riepilogati i dati ai fini previdenziali dei collaboratori sportivi. Come sappiamo la normativa sul lavoro sportivo ha introdotto il pagamento degli oneri previdenziali per tutti quei soggetti che percepiscono compensi superiori a 5.000,00 (che costituisce la soglia di franchigia). Per una corretta compilazione della Cu conviene fare qualche esempio.
CASO N.1
Come primo caso consideriamo un collaboratore che ha percepito per l’anno 2024 la somma di euro 4.400,00.
Ai fini della CU tale importo verrà indicato nel campo 784 (Reddito lordo lavoro sportivo)
mentre la parte previdenziale verrà compilata come segue:
Saranno inoltre, segnati con una X tutti i mesi come da tabella precedente in quanto, in tale circostanza non essendo stata superata la franchigia di euro 5.000,00 non è stato necessario calcolare alcun contributo e, conseguentemente non sarà stata presentata alcuna denuncia Uniemens.
CASO N.2
Come secondo caso consideriamo un collaboratore che ha percepito per l’anno 2024 una somma superiore ad euro 5.000,00 (per ipotesi supponiamo euro 8.000,00).
Ai fini della CU nel campo 784 (Reddito lordo lavoro sportivo) indicheremo euro 7.855,00 corrispondente alla somma lorda di euro 8.000,00 cui viene detratta la quota di contribuzione a carico del collaboratore.
la sezione previdenziale verrà invece compilata come segue:
Notiamo come i vari campi riportano tutte le informazioni che riguardano il rapporto in essere. In particolare il campo 53 riporta l’importo complessivo del compenso, mentre il successivo solo la parte eccedente la franchigia. Il campo 55 riporta l’imponibile IVS (il 50% della parte eccedente) sulla quale viene applicata l’aliquota contributiva maggiore. Ne deriva che l’importo complessivo dei contributi dovuti ammonta a 436,00 euro (campo 56) interamente versati (campo 58). La quota a carico del collaboratore è riportata nel campo 57 (1/3 dei contributi dovuti). Infine vanno indicati i mesi per i quali è stato presentato il modello Uniemens (nel nostro caso da dicembre a settembre in quanto supponiamo che in quei mesi è stata superata la franchigia esente).
Infine indichiamo le tipologie di rapporto D1 e D2 in quanto trattasi di collaboratore senza altre coperture contributive. Nel caso fossimo in presenza di soggetto iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria dovremo inserire nel campo 61 il valore D3 lasciando vuoto il successivo. Nella tabella che segue riepiloghiamo le varie alternative ed i relativi codici.
D1 | Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D2 |
D2 | Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D1 |
D3 | Sportivo dilettante con copertura assicurativa |
D4 | Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D5 |
D5 | Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D4 |
D6 | Amministrativo gestionale ASD con copertura assicurativa |
D7 | Sportivo dilettante impiegato pubblico |
Le considerazioni di cui sopra e i relativi esempi valgono nel caso di rapporti di collaborazione riguardanti lavoratori sportivi (atleti, tecnici, direttori di gara etc.) sia nel caso di collaboratori amministrativi gestionali che, ricordiamo, pur non essendo lavoratori sportivi godono delle stesse agevolazioni. Nel caso degli amministrativi gestionali però la norma stabilisce che gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL con l’apertura della relativa posizione assicurativa con voce tariffa 0722.
Tale circostanza è riepilogata anch’essa nella CU con la compilazione della relativa sezione:
LAVORATORI AUTONOMI
Vediamo, adesso, la compilazione della CU nel caso di soggetti lavoratori autonomi, ossia soggetti che svolgono lavoro sportivo mediante l’apertura di una partita iva specifica, ricordando che nel caso in cui tali soggetti abbiano optato per il regime forfettario si è esonerati, da quest’anno, dalla compilazione della CU.
In relazione ai lavoratori del settore sportivo, ai fini della compilazione del punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2025:
con il codice “N3” devono essere indicati i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative come previsto dall’art. 53, comma 2 lett. a, del Tuir), in vigore fino 30 luglio 2024.
è stato eliminato il codice “N1”, che riguardava i compensi corrisposti fino al 30.6.2023 nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, che erano qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR;
con il codice “N2” devono essere indicati i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 come previsto dall’art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir, in vigore fino al 30 luglio 2024;
Ricordiamo, inoltre, che anche gli sportivi che esercitano in forma autonoma la loro attività, godono della franchigia di non imponibilità di euro 15.000,00. Pertanto un esempio di compilazione della CU di un autonomo che non supera detta somma potrebbe essere la seguente:
Il codice 20 identifica il caso di prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR per le quali l’art. 36, comma 6, del Decreto legislativo n. 36 del 2021, ha previsto la non concorrenza alla base imponibile di un importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
Essendo le casistiche in cui ci si può trovare veramente tante, consigliamo alle associazioni e alle società sportive di rivolgersi a professionisti del settore al fine di poter correttamente ottemperare ai molteplici adempimenti e alle notevoli scadenze che la normativa del settore prevede.
Mario Rapisarda