I Contributi a Fondo Perduto (C.F.P.) , sono delle erogazioni finanziarie senza obbligo di restituzione da parte del beneficiario e rientrano tra le molteplici misure disposte da Governo per attenuare gli effetti negativi del Corona Virus che ha costretto tanti operatori economici, tra i quali anche il settore dello sport, a interrompere le proprie attività con conseguente contrazione e/o azzeramento dei flussi finanziari.
La concessione dei C.F.P. si è mossa su più direttrici, per aiutare le varie realtà associative che presentavano criticità diverse quali :
- ASD/SSD con contratti di locazione ;
- ASD/SSD senza contratti di Locazione;
- Collaboratori Sportivi.
Tralasciando la parte riguardante l’iter di richiesta e di concessione con questo elaborato ci soffermeremo ad analizzare il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria volto, al controllo dei dati dichiarati nelle istanze presentate dai vari operatori sportivi e, che agirà secondo le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973,che disciplina le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) ed effettuerà ulteriori controlli mettendoli in relazione ai dati fiscali disponibili e reperibili nei diversi sistemi informatizzati di cui dispone la Pubblica Amministrazione ( Registro CONI; banche dati INPS; INAIL; Anagrafe Tributaria; Serpico etc. etc.).
Con la presentazione delle varie istanze per la concessione dei C.F.P. e altri Bonus, l’Associazione e/o la Società Sportiva Dilettantistica entrerà di fatto nel circuito dei controlli, cosa ribadita con forza dall’Agenzia delle Entrate con la propria circolare nr. 4 del 7 maggio 2021. Tale assunto riveste particolare importanza proprio per contrastare e reprimere indebite percezioni degli aiuti e agevolazioni concesse proprio a causa del COVID.
Pertanto verranno svolte attività di verifica dei requisiti per l’accesso e la concessione dei C.F.P. che riguarderanno:
- affiliazione ai vari Enti sportivi riconosciuti dal CONI ;
- iscrizione registro CONI;
- presenza di contratti di locazione registrati;
- numero di soci e/o atleti tesserati;
- contratti per collaborazioni sportive (rilascio Certificazione Unica dei Compensi).
La verifica formale dei requisiti, se positiva, porterà alla erogazione dei C.F.P ai singoli beneficiari.
Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, saranno effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
La Guardia di Finanza avvalendosi dei Poteri di Polizia Economica Finanziaria. dal punto di vista tecnico/informativo, avrà a disposizione una serie di elementi per approfondire le attività investigative preliminari per l’individuazione e la repressione di indebite percezioni degli aiuti concessi, tali elementi costituiranno la base su cui sviluppare gli ulteriori e più approfonditi accertamenti. Gli elementi in questione sono:
- dati informatici su una singola ASD/SSD;
- dati massivi su molteplici soggetti.
Il software utilizzato per la consultazione di tali elementi è il sistema “SERPICO” in uso da anni che ha subito una innovazione che permette la visualizzazione, con riferimento al singolo contribuente, delle informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria.
Con questo importante strumento tecnologico, la Guardia di Finanza potrà acquisire l’esito delle istanze presentate ai fini dell’ottenimento dei contributi, per i controlli di competenza in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Con il servizio di fornitura massiva vengono rese disponibili una serie di informazioni in relazione a tutte le istanze mandate a pagamento e quelle per le quali il mandato di pagamento è sospeso per incoerenze o errori sui dati dichiarati dal soggetto richiedente.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, la Guardia di Finanza potrà estendere l’attività, attivando verifiche fiscali mirate, che possono abbracciare l’arco di 5 anni precedenti alla richiesta, accertamenti bancari etc. la cui conclusione se positiva, permetterà all’Agenzia delle Entrate di procedere alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento.
Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.
Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (confisca)
Da ultimo, se il rappresentante legale della ASD/SSD che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, si accorge che tale concessione non era dovuta potrà presentare di istanza di rinuncia con possibilità di regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24.
|di Giuseppe Tamburo, Dottore Tributarista|