TESSERAMENTO
Art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (c.d. Decreto correttivo)
Il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36, riguardante “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo”
che attuava l’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, ha rivoluzionato il mondo sportivo.
Fortunatamente l’originario testo che comportava degli obblighi di difficile sostenibilità economica per il mondo sportivo è stato modificato dal c.d. “correttivo” della riforma.
Le modifiche più attese e più spesso analizzate discusse e contestate, riguardavano il comparto del lavoro sportivo; tuttavia la revisione ha toccato molti altri aspetti della norma.
Andremo quindi ad analizzare le principali modifiche inerenti la disciplina del “tesseramento” confrontando il testo originale con il testo del correttivo.
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36
Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo
Art. 15 (Tesseramento)
Comma 1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
Comma 2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonchè di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
Comma 3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
Art. 16 (Tesseramento degli atleti minorenni)
Comma 2.Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
Nel segnalare che la nuova disciplina avrà decorrenza a partire dal 1 gennaio 2023, confrontiamo il Decreto originale ed il Decreto Legislativo 163/2022 (cd. Correttivo del Lavoro Sportivo).
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo
Art. 15 (Tesseramento)
Comma 1. Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.
Comma 2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari
Comma 3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza
Art. 16 (Tesseramento degli atleti minorenni)
Comma 2.Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
Comma 3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.
Comma 4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
Dal confronto si evince quanto segue:
1 – viene totalmente cassato il comma 1 dell’art.15 in ragione del fatto che il legislatore aveva erroneamente identificato la figura del “tesserato” sportivo con quella dell’”associato”. Tesi che mal si sposava in particolare con il contesto Federale, laddove ricorre la figura del tesserato non socio ei generale con il mondo delle Società Sportive Dilettantistiche, dove gli atleti utenti non hanno un rapporto associativo con la struttura.
Il “tesserato” è quindi ora il destinatario della norma.
2 – al comma 2, si sottolinea come il tesserato abbia diritto di partecipare all'attività e alle competizioni non solo organizzate ma anche “riconosciute” dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato.
In caso contrario tale diritto avrebbe riguardato una selezione di attività escludendo quelle non direttamente organizzate dal EPS o dalla FSN. Anche in questo comma la definizione di associato viene sostituita dalla più inclusiva “tesserato”.
3 – al comma 3, l’espressione “atleti tesserati ” viene modificata nella più generica “soggetti tesserati”.
Ciò nonostante il titolo del capo I, rimanga invariato (Atleti) .
4 – Per quanto concerne il tesseramento di atleti minorenni di cui all’art.16 , viene previsto che il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non possa essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Viene pertanto (correttamente a parere dello scrivente) elevata l’età del consenso necessario da 12 a 14 anni.
Si può desumere che, la domanda di tesseramento, debba essere sottoscritta sia da “un” genitore e dal minore .
Infatti con riferimento all’art. 16 va segnalato l’invariato 1 comma che qui riportiamo:
La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può' essere compiuta “disgiuntamente” da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità' genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
Vengono pertanto superate le problematiche derivanti nei casi di separazione tra coniugi, che alcune Federazioni al fine di evitare possibili contenziosi, avevano risolto imponendo la richiesta congiunta di entrambi i genitori.
Quindi la domanda di tesseramento potrà essere presentata da ciascun genitore disgiuntamente, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
Invariato è l’art.16 comma 3 (ed il consequenziale comma 4) riguardante la possibilità di tesserare stranieri anche non regolari, se scolarizzati.
Andrea Albertin – Avv. del Foro di Padova