AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ASD/SSD RAPPORTO TRA FORMA E SOSTANZA

Ultima pronuncia della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 4459 del 27 febbraio 2026,Sez V-Civile,  ha confermato che la semplice iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) di per se non esula e, non è sufficiente per avere riconosciute le  agevolazioni fiscali, in quanto il carattere preminente per l’accesso alle predette agevolazioni presuppone l’effettivo svolgimento di  attività sportiva dilettantistica non lucrativa.

Tale sentenza è scaturita da un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate ( ADE)  a carico  di una A.S.D., in regime ex Legge n. 398/1991. Tale accertamento  ha permesso alla stessa  Agenzia di recuperare a tassazione importi relativi all’ IVA, IRES e IRAP, per il periodo  d’imposta 2011, contestando la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini fiscali.

Da questo accertamento ne sono scaturite alcune pronunce Sia da parte sia della Commissione Provinciale Tributaria (CPT) , sia da parte della  Commissione Regionale Tributaria (CRT) che accoglieva le doglianze dell’A.S.D. ed annullava l’avviso di accertamento, ritenendo sufficiente, la mera iscrizione nell’allora Registro CONI per godere delle Agevolazioni Fiscali.

L’A.D.E., a sua volta ha proceduto a proporre ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento delle precedenti decisioni, motivandolo con il fatto che  non erano stati verificati gli adempimenti formali ( presentazione delle dichiarazioni previste dalle norme fiscali) e il mancato controllo di fatture che riguardavano operazioni inesistenti ( F.O.I.).

La Corte di cassazione accogliendo le motivazioni prodotte dall’ADE ha affermato il principio  che “ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali fini dell’IVA e dei redditi) non basta il possesso del requisito formale. Le precedenti pronunce sono state orientate sulla prevalenza della sostanza rispetto alla forma che deve essere costituito  dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge riguardo all’effettivo esercizio di attività sportiva dilettantistica. Che non dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’associazione ,  bensì dall’effettivo esercizio di una attività sportiva non lucrativa  il cui onere probatorio spetta alla ASD . A tal proposito giova ricordare che l’effettivo esercizio dell’attività Sportiva non lucrativa dietro pagamento dei cosiddetti corrispettivi Specifici ( quote di partecipazione ai corsi) non devono mai eccedere i costi di diretta imputazione ( es. Consumi per le utenze; spese di gestione generali dell’impianto sportivo , compensi per i tecnici, atleti etc) se l’ASD/SSD richiede somme sproporzionate rispetto alle spese reali e dimostrabili , la stessa attività,  perde la natura non profit e verrà qualificata come commerciale .

DOTT. Tributarista Giuseppe Tamburo

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