L’ANNO CHE VERRA’
Per i sodalizi sportivi dilettantistici il 2023 si prospetta inevitabilmente come un anno di importanti cambiamenti, dettati dal nuovo calendario delle tappe della riforma dello sport. L’iter legislativo, avviato con la legge delega n.86/2019 e attuato con cinque decreti legislativi, prevede infatti diversi termini di applicazione della nuova normativa che riassumiamo nello schema seguente, aggiornato alla luce del c.d. decreto mille proroghe del 29 dicembre 2022 (D.L. n.198/2022): il provvedimento ha disposto – come richiesto da più voci del movimento sportivo – il differimento al 1 luglio 2023 della disciplina degli enti e del lavoro sportivo contenuta nel D.Lgs.n.36/21 .
estremi provvedimento |
entrata in vigore |
D.Lgs. 36/21: enti sportivi e lavoro sportivo |
1 luglio 2023 |
D.lgs. 36/21 art.31: abolizione del vincolo |
1 luglio 2023 31 dicembre 2023 (per i rinnovi) |
D.Lgs. 37/21: rappresentanza atleti e agente sportivo
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1 gennaio 2023 |
D.Lgs. 38/21 : impiantistica sportiva
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1 gennaio 2023 |
D.Lgs. 39/21:semplificazioni e RAS
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31 agosto 2022 |
D.Lgs. 40/21: sicurezza discipline sportive invernali |
1 gennaio 2022 |
LAVORO SPORTIVO
Per effetto della proroga tutte le nuove disposizioni sul lavoro sportivo, con la relativa disciplina fiscale e previdenziale di favore, troveranno applicazione a partire dal 1 luglio 2023; la prevista abrogazione dell’art.67 co.1 lett.m) TUIR sul regime dei compensi sportivi viene parimenti differita alla medesima data. In estrema sintesi possiamo dunque affermare che fino al 30 giugno l’inquadramento dei collaboratori sportivi e degli amministrativo-gestionali – sia per i contratti già in essere sia per eventuali nuovi rapporti instaurati fino a tale data – segue le vecchie regole: lettera di incarico per gli sportivi e co.co.co. amministrativo gestionale (da comunicare preventivamente al centro per l’impiego in conformità all’interpello n.22/2010 del Ministero del Lavoro ) per gli addetti alla segreteria; franchigia fiscale fino a 10.000 euro in base al disposto dell’art.69 co.2 TUIR; esenzione contributiva conseguente alla natura di redditi diversi degli emolumenti erogati (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi).
La nuova disciplina, che impone di inquadrare i lavoratori sportivi con contratti di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma coordinata e continuativa (art.25) e che introduce varie agevolazioni – in particolare la franchigia fiscale fino a 15.000 euro per i compensi di lavoro sportivo (art.36), l’esonero contributivo fino a 5.000 euro e la riduzione al 50% dell’imponibile contributivo per i primi cinque anni per il lavoro autonomo e per le co.co.co. (art.35) – o altre facilitazioni come la presunzione di co.co.co. per le prestazioni sportive dilettantistiche inferiori alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (art.28) – si veda per approfondire il nuovo regime contrattuale https://www.asisportfisco.it/il-contratto-da-18-ore/ – troverà invece applicazione soltanto a decorrere dal 1 luglio 2023.
E’ auspicabile che per tale data siano nel frattempo rese operative le nuove funzionalità del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.) che consentiranno ai sodalizi di procedere in autonomia a molti adempimenti per i rapporti di co.co.co. quali la comunicazione preventiva del rapporto di lavoro, la tenuta del Libro Unico del Lavoro, la comunicazione mensile Uniemens all’INPS ed eventualmente altri che risultano allo studio di Sport e Salute, come la generazione dei modelli F24 o delle CU.
Il rinvio a luglio si è rilevato quindi senza dubbio opportuno soprattutto per consentire di rendere operative le semplificazioni previste dal correttivo del decreto 36/21 e per evitare un cambio di regime nel corso della stagione sportiva (quantomeno per quelle discipline che si organizzano a cavallo d’anno).
Tuttavia anche il rinvio a luglio solleva dei dubbi interpretativi e richiede l’introduzione di alcune disposizioni transitorie quanto meno per chiarire se i limiti di franchigia fiscale “vecchia”(euro 10.000) e “nuova” (euro 15.000) siano cumulabili o meno: per assurdo infatti si potrebbe ammettere che un collaboratore possa usufruire dell’esenzione fiscale prevista dall’art.69 co.2 TUIR nel primo semestre e quindi della nuova area di esenzione, prevista dall’art.36 del D.Lgs. 36721, nel secondo semestre, cumulando franchigie per un totale di 25.000(!).
Ma soprattutto rimane come sempre un’incertezza di fondo, ancora più pressante dopo l’intervento della Corte di Cassazione dello scorso anno – quasi 40 pronunce tra dicembre 2021 e febbraio 2022 – che ha nettamente ridefinito l’ambito di applicazione dell’art.67 ammettendo la possibilità di riconoscere compensi e rimborsi in regime di esenzione contributiva solo ed esclusivamente quando si riferiscano a prestazioni a carattere volontaristico, rimanendo invece sempre soggette al generale obbligo contributivo tutte le prestazioni a carattere lavorativo e professionale, ancorché non esclusive e non prevalenti: fino a che punto è legittimo l’inquadramento di istruttori e addetti agli impianti con il regime dei redditi diversi? Si tratta sempre davvero di appassionati che dedicano spontaneamente il loro tempo libero al sodalizio sportivo per diletto o piuttosto di professionisti di fatto?
La situazione va valutata con estrema attenzione caso per caso al fine di applicare correttamente la norma agevolativa (che rimane in vigore fino al 30 giugno 2023).
Al riguardo è quindi da accogliere con estremo favore la norma di salvaguardia di cui all’art.35 co.8-ter, introdotta dal decreto correttivo, laddove dispone che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di applicazione del decreto – ora individuato al 1 luglio 2023 – e inquadrati ai sensi dell’art.67co.1 lett.m) TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo.
ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO
L’abrogazione del vincolo sportivo contenuta nell’art.31 – con la conseguente previsione del premio di formazione tecnica da riconoscere alla società presso la quale l’atleta ha svolto la propria attività – è fissata per i nuovi tesseramenti al 1 luglio 2023 e per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, al 31 dicembre 2023.
CONTENUTI DEGLI STATUTI
Con il differimento al 1 luglio del D.Lgs. 36/21 ci sarà più tempo anche per valutare la necessità o l’opportunità di adottare le modifiche statutarie per asd ed ssd già costituite in modo da adeguare i contenuti e l’oggetto sociale ai principi della riforma. Le modifiche dovranno essere adottate con le forme (atto pubblico/scrittura privata registrata) e con le maggioranze costitutive e deliberative prescritte dallo statuto esistente. In particolare si ricorda che in base all’art.7 i sodalizi dilettantistici dovranno espressamente prevedere l’oggetto sociale con specifico riferimento in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Si richiamano le nuove disposizioni in tema di incompatibilità contenute all’art.11, la possibilità di prevedere parziali distribuzioni di utili per le ssd (art.8co.3 co.4-bis) e soprattutto la necessità di prevedere statutariamente la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali (nei limiti che verranno stabiliti con decreto attuativo) rispetto alle attività istituzionali: ricordiamo che i proventi derivanti da sponsorizzazione e dalla gestione di impianti, seppure esclusi dal rispetto dei limiti e dei parametri che verranno individuati dal suddetto decreto, configurano attività diverse e in quanto tali richiedono di essere espressamente previste dallo statuto.
PROROGA DELLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Il decreto mille proroghe, oltre al differimento dei termini di applicazione del D.lgs. 36/21, ha reiterato una misura a favore di asd e ssd concessionarie di impianti sportivi ubicati su territori demaniali o comunali: è infatti prevista la proroga in via automatica fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022. Lo scopo, come espressamente precisato nella disposizione, è quello di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di sostenere i sodalizi colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.
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