Quale trattamento Iva è applicabile ai corsi di nuoto impartiti da un’Associazione Sportiva dilettantistica?
I corrispettivi incassati possono essere considerati esenti ai sensi dell’Art.10 n.20 del DPR 633/72 o scontano l’aliquota al 22%?
La risposta ai due quesiti precedenti ci viene data dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.393 del 27 luglio 2022 a seguito di un quesito specifico posto da un’Asd, regolarmente affiliata alla Federazione nuoto.
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Nello specifico l’Associazione, riconosciuta peraltro dalla Federazione come Scuola di nuoto Federale, si occupa di impartire lezioni di nuoto, di vario livello, per l’apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto e, pertanto, chiedeva di conoscere lo specifico trattamento fiscale Iva per i corrispettivi incassati per le suddette lezioni, ritendo, quale ente di formazione, di poter applicare l’esenzione prevista dall’art.10 n.20 del DPR 633/72.
La normativa Iva in questione specifica che sono esenti dall’applicazione dell’imposta “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.
Ebbene, la risposta dell’Agenzia delle Entrate, suffragata anche da alcuni orientamenti della Corte di Giustizia europea, va in senso opposto, statuendo che i corrispettivi sui corsi di nuoto scontano, invece, l’ordinaria aliquota del 22%.
Ciò si fonda sul fatto che l’esenzione in commento spetta nell’ipotesi in cui siano contemporaneamente rispettati due requisiti: uno di carattere soggettivo ed uno oggettivo;
Con riferimento all’aspetto soggettivo si rende necessario che le prestazioni siano rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. A tal proposito, è stato più volte chiarito che al termine “Istituti o scuole” va attribuito un significato più ampio e non meramente descrittivo, volendo ricomprendere anche tutti quei soggetti riconosciuti dallo Stato per ragioni di specifica competenza. Pertanto, coerentemente con le disposizioni contenute
- nell’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 per la quale “gli Stati membri possono esentare dall’IVA le operazioni educative dell’infanzia e della gioventù e di insegnamento scolastico o universitario, ivi compresa la formazione o la riqualificazione professionale, sempre che le stesse siano effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”, e
- nell’art.10 n. 20 DPR 633/72
dal punto di vista oggettivo l’Asd risulterebbe tra i soggetti destinatari dell’esenzione in commento.
Il problema nasce dal punto di vista oggettivo. A tal proposito è necessario che le prestazioni devono “essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale”.
Ai fini del rispetto del carattere oggettivo. per poter individuare le prestazioni che godono dell’esenzione, Iva l’Agenzia delle Entrate richiama alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea che chiariscono sia la nozione di “insegnamento scolastico ed universitario” contenuto nella direttiva europea n. 2006/112 art.132, sia quella di “formazione professionale” ma che, al contempo, restringe il campo di applicabilità dell’esenzione Iva in particolar modo per quei servizi o prestazione avente carattere ricreativo.
Se da un lato l’art 132 della direttiva europea non definisce cosa è da intendersi come insegnamento scolastico ed universitario ha, comunque statuito che “la nozione di insegnamento scolastico o universitario, non si limita ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all’ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l’esercizio di un’attività professionale, ma comprende altre attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo.” Di conseguenza, la nozione “di insegnamento scolastico o universitario, ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”-
Degli esempi, tratti proprio dalle sentenze della Corte di Giustizia, ci aiuteranno a comprendere meglio tali concetti.
Con riguardo all’imponibilità o meno delle lezioni di scuola guida queste, secondo la Corte di Giustizia Europea, “pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario.” Sono da intendersi, dunque, imponibili ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto. La stessa Agenzia delle Entrate con una risposta ad un interpello di giugno 2020 commentava che “(…) al pari dell’insegnamento della guida automobilistica, i corsi di volo rappresentano, in via generale, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile IVA, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli al regime di esenzione, solo i corsi finalizzati all’ottenimento della licenza di pilota commerciale e quella di pilota di linea in quanto finalizzati a svolgere l’attività professionale di pilota. Tali corsi in sostanza possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell’ambito della formazione professionale (esente da IVA) perché volti a trasmettere conoscenze utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell’attività di pilota. (…) Diversamente, l’insegnamento finalizzato all’ottenimento della licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico, come tale imponibile IVA con aliquota ordinaria (…)“. Dirimente è dunque il fine professionale o meno del corso che viene svolto.
Ritornando al caso specifico, l’Agenzia conclude il commento all’interpello definendo i corsi di nuoto degni certamente di interesse dal punto di vista sportivo e sociale ma che costituiscono comunque un insegnamento specialistico che non può essere inteso come formazione scolastica od universitaria in quanto non equivale “alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo”. Oltretutto, continua l’Agenzia delle Entrate, i corsi di nuoto assumono un carattere prettamente ricreativo che li proietta al di fuori dell’alveo dell’esenzione ai fini Iva.
Da quanto argomentato ne discende, dunque, che i corsi di nuoto proposti dall’Asd sono da considerarsi imponibili ai fini dell’imposta con aliquota ordinaria al 22%.
Ciò detto ci preme comunque sottolineare che l’attività svolta dall’Asd di nuoto era da intendersi come attività puramente commerciale.
Per le Asd e SSD esiste una disciplina speciale che rende decommercializzate le attività statutarie (e tra esse i corsi sportivi) purché siano rispettati alcune condizioni, ossia che tali attività, oltre a rientrare nell’ambito dell’oggetto sociale siano proposte da Asd e SSD regolarmente affiliate a Federazioni Sportive o Enti di promozione sportiva, in possesso dell’iscrizione al Registro CONI e proposte ai loro soci e tesserati o, comunque, a tesserati della stessa Federazione o Ente di promozione. Per tali attività a norma dell’art. 4 c.4 del DPR 633/72 non è dovuta l’Imposta sul Valore Aggiunto.
|di Mario Rapisarda, Cosulente del Lavoro|