Associazionismo e democraticità: un binomio indivisibile

La circolare 18/E del 1 Agosto 2018, tra i tanti temi affrontati, non poteva non dare indicazioni anche su uno degli aspetti di maggior rilievo per le associazioni. Stiamo parlando dei principi di democraticità e di uniformità del rapporto associativo, il cui mancato rispetto può comportare gravi conseguenze.

Le fondamenta dell’associazionismo

Per comprendere la valenza di tali principi bisogna avere chiari in mente sia i concetti e le regole base dell’associazionismo, sia le norme di costituzione e di gestione previste per gli enti associativi.

Già a livello costituzionale l’articolo 18 sancisce la libertà dei cittadini di associarsi in enti che perseguano scopi non contrari alla legge. Appare chiaro, quindi, che far parte o meno di un’associazione è una libera scelta del cittadino mentre, per il ruolo sociale svolto dalle associazioni, il legislatore concede loro importanti agevolazioni di carattere fiscale.

A tal proposito intervengono gli artt. 143-150 del TUIR che dettano le norme per determinare il reddito degli enti associativi concedendo loro un regime di favore rispetto agli altri operatori economici, per cui la loro attività è spesso considerata non commerciale.

In particolare, l’art. 143 non considera attività commerciali i servizi direttamente conformi ai fini istituzionali, senza specifica organizzazione, con corrispettivi non eccedenti i costi direttamente imputabili. Per le associazioni sportive dilettantistiche, anche i corrispettivi specifici, a norma dell’art 148 c.3 del TUIR, pagati dagli iscritti, associati o partecipanti non concorrono a formare il reddito. Perché questo avvenga devono essere rispettate le disposizioni di cui al successivo comma 8, che prevede l’inserimento nello statuto, di alcune clausole essenziali.

Uniformità e democraticità

Tra queste troviamo i due principi di cui in premessa, ossia l’uniformità del rapporto associativo e la democraticità dell’Ente, che determinano fra l’altro la libera eleggibilità di ciascun socio all’organo direttivo.

I presupposti definiti dalla Circolare 18/E

Come puntualizzato dalla Circolare 18, tali principi costituiscono presupposto essenziale per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali alle Asd anche al fine di evitare un uso distorto ed intralciare la libera concorrenza tra operatori commerciali. I controlli effettuati dagli organi di vigilanza preposti, mirano infatti  ad appurare il rispetto di tali principi, attraverso la verifica dei modi con cui l’associazione assicura la libera partecipazione all’attività dell’Ente da parte dei propri soci.

Questi, infatti, devono essere coinvolti non soltanto nella mera partecipazione ai corsi organizzati dalle Asd, ma devono avere puntuale conoscenza delle convocazioni assembleari, poterne prendere parte costituendo elettorato attivo e passivo, essere messi a conoscenza delle decisioni prese nelle assemblee cui non hanno preso parte.

Come scongiurare il disconoscimento?

Qualora un’operazione di verifica dovesse riscontrare, invece, gravi indizi, quali l’assoluta mancanza di forme di comunicazioni, differenti quote associative in corrispondenza di differenti categorie di soci o il limitato diritto di voto per la presenza di soci più o meno privilegiati, si avrebbe la sicurezza del mancato rispetto dei principi di cui sopra con la grave conseguenza del disconoscimento delle agevolazioni fiscali per l’associazione.

L’ente sarebbe, dunque, classificato come ente commerciale e come tale obbligato a pagare le imposte come se fosse una normale società.  E’ evidente, pertanto, che esiste un nesso profondo tra socio e associazione.

Essere socio non comporta solo il pagamento di quote associative o corrispettivi specifici per l’attività esercitata, bensì l’attribuzione di diritti ben precisi, l’associazione, a sua volta, deve garantire tali diritti. Il rispetto della democraticità interna deve essere valutato caso per caso, ma l’associazione deve preoccuparsi che tale principio sia ben presente tra le clausole del proprio statuto e porre in essere tutti gli atti necessari al fine di dimostrare il suo libero ed effettivo esercizio.

| di Mario Rapisarda, Consulente del Lavoro

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