Ci pare degna di segnalazione un’interessante pronuncia della Corte UE, riguardo all’interpretazione dell’art.98, 1 e 2 paragrafo della Direttiva Comunitaria IVA.
L’articolo, in deroga a quanto previsto dall’art.96 della stessa direttiva, regolamenta per ciascuno degli Stati membri, l’applicazione dell’aliquota normale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e riconosce la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte sempre per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi riguardanti le categorie elencate nell’allegato III della medesima direttiva.
Al punto 14 del suddetto allegato viene previsto “il diritto di uso di impianti sportivi”.
Nel caso in questione, siamo in Belgio, nell’ambito di una controversia tra una società soggetta ad iva per la gestione di “palestre” e l’Amministrazione Finanziaria Belga, viene contestato il fatto che per l’uso delle apposite attrezzature sportive individualmente o in gruppo, con o senza assistenza limitata e con la proposta di personal training e corsi collettivi, la società riteneva che, ai sensi del sopracitato art.98, paragrafo 2, primo comma, per tale attività avrebbe potuto applicare l’aliquota ridotta (in Belgio 6%) in luogo dell’aliquota ordinaria ( in Belgio 21%) e per questo motivo ha prodotto istanza di rimborso della differenza.
Dicevamo che il punto 14 dell’allegato III della Direttiva Comunitaria Iva autorizza gli Stati membri ad applicare un’aliquota ridotta sul “diritto di uso di impianti sportivi” e né la Direttiva stessa né il Regolamento d’esecuzione n°282/2011, contengono alcuna definizione di tale nozione, quindi tale diritto viene lasciato alla libera interpretazione.
Nel legislatore Comunitario permane l’intento di favorire la pratica dello sport e dell’educazione fisica pertanto le categorie contenute nell’allegato III ritenute particolarmente necessarie, vengono rese meno onerose e, di conseguenza, più accessibili al consumatore finale.
Nella fattispecie la società in questione oltre a concedere l’accesso alla palestra con il diritto all’uso degli impianti sportivi, fornisce assistenza personalizzata e corsi collettivi. La Commissione rileva che in questi casi ( ….. la maggior parte, aggiungiamo noi) occorre verificare se l’insieme dei servizi proposti, i quali sono raggruppabili in un’unica prestazione, possa quest’ultima rientrare nel sopracitato punto 14 dell’allegato III.
Si parla di un’unica prestazione quando l’insieme dei servizi offerti sono talmente e strettamente collegati da formare una sola e unica prestazione, non divisibile. La fattispecie si verifica quando una prestazione, che considereremo principale (l’accesso alla palestra e l’uso degli attrezzi), viene accompagnata da altre prestazioni, che considereremo accessorie (assistenza personalizzata e corsi collettivi). A tale complesso insieme di servizi può essere applicato lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale.
Sempre per il caso in analisi, la Corte Europea ha già affermato in precedenza che tutte le prestazioni che hanno per oggetto lo Sport e la pratica dell’educazione fisica sono da considerare nel loro insieme e pertanto da formare oggetto di agevolazione.
In particolare, ci sono delle attività, svolte all’interno delle palestre, che richiedono istruzioni per la loro pratica oppure possono essere praticate solo all’interno di un corso collettivo. In questo caso l’accesso all’impianto, le istruzioni individuali e i corsi collettivi ai quali tale accesso dà diritto, sono servizi connessi tra loro e costituiscono una sola prestazione. Allo stesso tempo i pacchetti e le proposte fatte ai clienti prevedono l’accesso ai locali e ai corsi collettivi senza alcuna distinzione dell’impianto utilizzato e della partecipazione o meno ai corsi collettivi, l’eventualità costituisce una prova concreta che l’intera offerta costituisce una prestazione unica.
Venendo alle conclusioni che a noi interessano, la Corte UE ha deciso che una prestazione di servizi relativa alla concessione del diritto di uso di un impianto sportivo e l’assistenza a singoli o a gruppi di persone da parte di addetti, possono essere assoggettati ad una singola aliquota Iva ridotta nel caso in cui l’assistenza sia necessaria alla pratica dello sport e dell’educazione fisica oppure l’assistenza appena detta sia accessoria al diritto d’uso o all’uso effettivo degli stessi e delle attrezzature.
E’ naturale che tale decisione deve essere recepita e normata dallo Stato Italiano, il quale potrà applicare per tale casistica l’aliquota iva ridotta e non già quella normale e potrà altresì recepire in toto oppure limitare l’applicazione di tale aliquota ridotta considerando elementi specifici di tale categoria di prestazioni.
Il mondo sportivo italiano, attende fiducioso!
14/10/2022
Sentenza Corte UE del 22/9/2022 Causa C-330/21 tra The Escape Center BVBA Vs. Belgische Staat
Dott. Gianluca Bruni Commercialista esperto in A.S.D.