IL DECRETO CORRETTIVO ALLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Lavoratore sportivo

Art. 16 del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163

Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dal decreto correttivo (D.Lgs. n.163/2022 in GU 2.11.2022) al D.Lgs. n.36/21 sulla riforma del lavoro sportivo che si applicherà dal 1.1.2023,  è di sicuro interesse la previsione contenuta all’art.28 che regola il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. La disposizione prevede infatti che in tale contesto il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

La presunzione comporta che in presenza di tali due condizioni – che devono sussistere congiuntamente –  il contratto di lavoro applicabile di diritto sarà quello della collaborazione coordinata e continuativa e pertanto un contratto di natura autonoma, così individuato in base all’intensità del rapporto. La prestazione infatti dovrà essere contenuta nel limite delle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato a gare, trasferte, manifestazioni.

A chi si applica?

La norma è applicabile soltanto ai lavoratori sportivi, come definiti dall’art.25 del D.Lgs. n.36/21 e quindi esclusivamente alle seguenti figure:

atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara e ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti (FSN,DSA,EPS).

Le prime sono le tipiche figure del lavoratore sportivo, mentre per individuare i tesserati che svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva si dovrà fare riferimento ad appositi regolamenti (c.d. mansionari) che federazioni ed enti di promozione sportiva dovranno adottare sulla base delle esigenze delle specifiche discipline e delle professionalità del settore. Si potranno individuare varie figure ausiliarie come ad esempio segnapunti, raccattapalle, omologatore dei campi, general manager, addetti agli arbitri etc.

Quindi la presunzione in parola non è applicabile ad altri lavoratori che, seppure operanti presso sodalizi sportivi , non siano qualificati come lavoratori sportivi “in senso stretto”: rimangono esclusi  a titolo esemplificativo i manutentori, i giardinieri, i custodi, gli addetti al bar.

Sono esclusi dalla categoria dei lavoratori sportivi anche gli addetti alla segreteria in quanto per espressa previsione normativa, i lavoratori che svolgono prestazioni amministrative-gestionali non sono considerati lavoratori sportivi e pertanto non potranno applicare le specifiche disposizioni per i contratti sportivi. In particolare, non  potranno applicare la presunzione della co.co.co. inferiore alle 18 ore di cui ci stiamo occupando. (Ricordiamo per completezza che a tale categoria di addetti –  nonostante si tratti di lavoratori non sportivi e a differenza di altri lavoratori non sportivi –  sono invece estese le stesse agevolazioni fiscali e previdenziali previste  per il lavoro sportivo dilettantistico).

Come si calcolano le 18 ore?

In base alla lettura della norma non è chiaro come debba considerarsi il limite delle 18 ore settimanali: va rispettato per ogni settimana nel corso dell’intero contratto? O è sufficiente che sia garantita una media annuale?

Sarebbe cioè possibile, ad esempio,  ipotizzare settimane a 20 ore che verrebbero compensate con  altrettante settimane a 16 ore in modo da non alterare nel complesso il limite di legge?

Al momento, in mancanza di indicazioni operative a livello di prassi, si suggerisce per prudenza di non superare settimanalmente il limite previsto ( quindi di mantenere per tutte le settimane una prestazione inferiore alle 18 ore), anche se il calcolo come media annuale sarebbe a nostro avviso più coerente con la peculiarità del sistema sportivo, caratterizzato da periodi di diversa intensità della prestazione lavorativa.

Cosa comporta la presunzione?

La presunzione prevista dalla norma è una presunzione relativa che ammette cioè la prova contraria. In sostanza, il rapporto è considerato autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando rispetta i requisiti dell’art.28 (limite delle 18 ore e coordinamento tecnico sportivo in base ai regolamenti)  ma non in termini assoluti. Infatti si ritiene sempre possibile per il lavoratore o, in caso di verifica, per gli ispettori dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, INPS e INAIL, contestare la natura autonoma, sostenendo che il rapporto è invece di tipo subordinato; ma per vincere la presunzione di legge essi dovranno dimostrare, con onere della prova a loro carico,  che il contratto in questione, pur rispettando i parametri legali, nel suo concreto svolgimento presenta gli elementi  propri della subordinazione (assoggettamento gerarchico del lavoratore al  potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro) ed è quindi incompatibile con il modello legale della co.co.co..

Cosa succede se si superano le 18 ore?

E’ sempre possibile stipulare un contratto di  collaborazione coordinata e continuativa con i lavoratori sportivi, anche di durata superiore alle 18 ore settimanali e quindi anche in caso di eventuale sforamento il contratto rimane comunque valido. Tuttavia in questi casi non è più operativa la presunzione prevista dall’art.28 e pertanto sarà maggiormente facilitato l’accertamento della eventuale natura subordinata del rapporto. 

Come distinguere autonomia e subordinazione?

In base ai principi generali, applicabili anche al settore sportivo, l’elemento identificativo del lavoro autonomo di cui all’art.2222 c.c. è l’ opera o il servizio come risultato di un’attività organizzata in piena autonomia e a proprio rischio mentre l’elemento fondante del lavoro subordinato di cui all’art.2094 c.c. è il vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del proprio datore; le caratteristiche come la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio o la forma della retribuzione costituiscono meri indici rilevatori della subordinazione stessa (ex multis Cass. Sez. Lavoro 14.6.2018 n. 15631).

Naturalmente tali aspetti vanno sempre verificati in concreto in base alle effettive e concrete modalità di svolgimento del rapporto rimanendo ininfluente l’inquadramento contrattuale formale, il c.d. nomen del contratto. Si tratta di un principio elaborato dalla Corte Costituzionale fin dagli anni ’90 che afferma l’indisponibilità del rapporto di lavoro subordinato sia per volontà delle parti sia per legge.

Dove si collocano  le co.co.co.?

Nella tradizionale ripartizione tra lavoro autonomo e subordinato, le co.co.co. si collocano nell’area del lavoro autonomo (tanto è vero che anche nella riforma del lavoro sportivo sono correttamente denominate lavoro autonomo, nella forma coordinata e continuativa) e si caratterizzano per una prestazione prevalentemente personale, continuativa e coordinata che presenta cioè una connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o nelle finalità perseguite dal committente.

Per mantenere la caratteristica di rapporto autonomo le modalità di tale coordinamento  devono essere concordate preventivamente tra le parti (art.409 co.1 n.3 c.p.c. come integrato dalla L. 81/17 c.d. Jobs Act autonomi) mentre se la prestazione è coordinata ovvero organizzata unilateralmente dal committente, al contratto si applicherà la disciplina del lavoro subordinato. Tale previsione è contenuta nell’art.2 del D.Lgs. 81/2015 che, allo scopo di arginare il fenomeno delle co.co.co. elusive, ha previsto a far data dal 1 gennaio 2016 l’applicazione ex lege del lavoro subordinato alle collaborazioni autonome organizzate dal committente.

Questa disposizione non si applica però alle collaborazioni coordinate e continuative rese per fini istituzionali a favore di ASD/SSD FSN,DSA,EPS e CONI, che, per effetto della deroga contenuta all’art.2 co.2 lett.d) del D.Lgs. n.81/2015, possono quindi validamente stipulare delle collaborazioni coordinate e continuative etero dirette dal committente (c.d. co.co.org.).  Si tratta di un’importante eccezione riservata al settore sportivo dilettantistico e giustificata dalla sua specificità: del resto a ben vedere la stragrande maggioranza dei rapporti instaurati tra asd/ssd soprattutto con istruttori e allenatori, è perfettamente riconducibile allo schema della collaborazione etero diretta, considerato che ferma l’autonomia della prestazione e la mancanza del vincolo di subordinazione, è di regola la società sportiva a determinare le modalità di coordinamento con riferimento ai tempi (turni, corsi, orari, calendario gare) e al luogo di lavoro (impianto sportivo).  Ricordiamo che questa specifica disposizione era stata abrogata dal D.Lgs.36/21 e che invece è stata opportunamente ripristinata dal decreto correttivo in modo da garantire, anche sotto tale aspetto, una più efficace attuazione dei principi della legge delega.

In definitiva gli interventi apportati dal correttivo che interessano proprio i contratti co.co.co. contribuiscono ad una migliore realizzazione degli obiettivi della legge delega che oltre alla tutela del lavoratore impone di salvaguardare la specificità e la stabilità del settore.

L’introduzione della presunzione per i contratti inferiori alle 18 ore e il ripristino della possibilità di instaurare rapporti di co.co.org. per fini istituzionali contribuiscono soprattutto a determinare maggiori certezze applicative ai fini della distinzione  tra lavoro subordinato e autonomo, fondamentale per l’applicazione del rispettivo trattamento contributivo agevolato riservato ai rapporti autonomi e di co.co.co. nell’area del dilettantismo.

Avv. Biancamaria Stivanello

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