Con il Decreto Liquidità, il tentativo è stato quello di introdurre elementi di favore per l’accesso al credito.
Grazie al decreto è stato concesso di destinare specifiche misure finanziarie anche ai soggetti sportivi che, secondo una interpretazione restrittiva di Piccole e Medie Imprese, erano stati esclusi dagli aiuti previsti col primo maxi decreto, il Decreto Cura Italia.
DL Cura Italia: Associazioni Sportive fino ad oggi dimenticate, forse.
Le misure previste nel Cura Italia del 17 Marzo sembravano riguardare esclusivamente le PMI ritenendo, secondo una prima lettura, esclusi i connubi associativi.
Per comprendere a pieno quanto previsto nel primo maxi decreto non si può prescindere dal definire il concetto di PMI, appellandosi sia alla normativa comunitaria sia al gergo utilizzato dalla Corte di giustizia europea nelle sue sentenze.
Pertanto, il primo passo da compiere è individuare la definizione comunitaria di impresa, ovvero «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica». Dunque per essere definita impresa è sufficiente ed indispensabile lo svolgimento di una attività economica, non rilevando in alcun modo la forma giuridica prescelta. Da ultimo, al fine di completare l’argomentazione, resta da definire la nozione di attività economica, intesa come vendita di prodotti o servizi a un determinato prezzo, su un mercato determinato/diretto. Per quanto finora esposto si può affermare che è impresa ogni entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.
Inoltre, sempre ai fini del nostro scopo, ovvero ricomprendere le associazioni sportive dilettantistiche nella più larga nozione europea di PMI e assoggettarle al regime di favore previsto nel Decreto Cura Italia, risultano essere prive di rilevanza:
- la mancanza della finalità di lucro;
- l’offerta del servizio prevalentemente ad un particolare soggetto (socio o tesserato);
- la tipologia di attività svolta, sportiva dilettantistica.
In fase di eventuale contrattazione con la banca, la partita iva può essere un ulteriore elemento di supporto nell’avvalorare l’esercizio di una attività economica, seppure senza scopo di lucro.
Quanto sopra può rappresentare un base di trattazione per quell’istituto che si opponga ad una moratoria sul finanziamento.
Terminata questa breve riflessione sul Cura Italia passiamo alle le novità introdotte con l’ultimo Decreto Liquidità.
DL Liquidità: Novità Introdotte per Sport Dilettantistico
L’art. 14 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 rubricato Finanziamenti erogati dall’Istituto del Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti, va infatti ad intervenire su due istituti riservati ai soggetti di tipo sportivo come FSN, DSA, EPS e ASD/SSD.
Primo Intervento: Fondo per la fornitura di Garanzia Sussidiaria
Il primo intervento riguarda gli interventi sul Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge n. 289/2002 ovvero il Fondo per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all’impiantistica sportiva e all’attrezzatura sportiva
Grazie alla previsione introdotta col recente decreto il Fondo potrà prestare garanzia sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle FSN, DSA, EPS e ASD/SSD. Tale garanzia potrà essere accordata fino al 31 dicembre 2020. A tal fine viene costituito un apposito comparto del Fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per il 2020.
Secondo Intervento: Fondo per la fornitura di Garanzia Sussidiaria
Ad opera del secondo comma dell’art. 14 del Decreto è stato invece costituito un apposito Comparto del Fondo speciale per la concessione, fino al 31 dicembre 2020, di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle FSN, DSA, EPS e ASD/SSD
Le modalità, al momento in cui si scrive non sono rese note, verranno stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione, il Fondo è stato dotato per il 2020 di 5 milioni di euro
Cos’è il Contributo Conto Interessi?
Tralasciando la prima misura che si può rivolgere ad una platea ristretta che necessita di una specifica valutazione il secondo provvedimento consiste in un contributo concesso a fronte della stipula di un contratto di finanziamento. Lo scopo è quello di ridurre il costo del tasso di interesse applicato al finanziamento stipulato dal beneficiario.
Questo consentirebbe di destinare importanti risorse – secondo quanto sta trapelando si parla di circa 100 milioni di euro – con tassi vicini allo zero a quei soggetti che non possono accedere al Fondo centrale di Garanzia per le PMI. Resteranno pertanto escluse le SSD.
In attesa del Istituto del Credito Sportivo
Le modalità di concessione di garanzie e contributi conto interessi saranno stabilite dall’Istituto per il Credito Sportivo il quale sta progettando i criteri e il regolamento per ultimare tale strumento; entro questa settimana dovrebbero essere noti tramite la pubblicazione sul sito internet.
|di Michele Meucci, Commercialista Esperto in A.S.D.|