Il D.L. 4/2019 ha concesso ai lavoratori che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano conseguito almeno 62 anni di età e 23 anni di contributi la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata (c.d. pensione quota 100).
La L. 234/2021 ha esteso tale possibilità anche ai soggetti che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano conseguito almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione quota 102).
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, D.L. 4/2019, tali forme di pensione anticipata non sono cumulabili “con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Come noto, la riforma dello sport ha introdotto nel nostro ordinamento una norma, l’art. 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021, secondo la quale, “nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa”. L’operatività di tale presunzione è condizionata al fatto che, con riferimento al medesimo committente, la durata delle prestazioni oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e che le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023 – data a partire dalla quale sono applicabili le “nuove” norme sul lavoro sportivo –, la maggior parte dei lavoratori sportivi operanti nell’ambito del dilettantismo sono da considerarsi titolari di un rapporto di lavoro autonomo, nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa (non essendo peraltro più possibile, in seguito all’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, ricondurre i lavoratori sportivi dilettantistici nell’ambito di applicazione dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m, TUIR).
In ogni caso, non sembrano esservi dubbi sul fatto che, a partire dal 1° luglio 2023, i soggetti che prestino, in favore di un ente sportivo dilettantistico, una delle attività di cui all’art. 25, D.Lgs. 36/2021, debbano essere considerati come veri e propri lavoratori.
Ciò ha portato l’INPS a muovere diverse contestazioni nei confronti di titolari di “pensione quota 100”, i quali godevano del trattamento pensionistico anticipato e, allo stesso tempo, percepivano compensi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro sportivo in favore di enti sportivi dilettantistici.
Con riferimento ad uno di tali casi, è intervenuta la Corte dei conti, Sez. Veneto, la quale, con la sentenza 16 gennaio 2025, n. 19, si è espressa sul rapporto intercorrente tra il trattamento economico del lavoro sportivo dilettantistico, da un lato, e quello pensionistico “quota 100”, dall’altro.
Prendendo le mosse dalla pronuncia della Corte costituzionale, 24 novembre 2022, n. 234 – con la quale è stata esaminata la legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, D.L. 4/2019, con specifico riferimento ad un’ipotesi in cui il percettore della misura denominata “quota 100” aveva cumulato il relativo trattamento con redditi da lavoro dipendente in misura inferiore a 5.000,00 € –, la Corte dei conti ha posto la propria attenzione non tanto sulla natura del rapporto lavorativo sportivo dilettantistico, quanto piuttosto sulla necessità di verificare se tale rapporto possegga o meno i requisiti che comportano l’applicazione del divieto di cumulo di cui all’art. 14, comma 3, individuati nel reinserimento nel mercato del lavoro e nella conseguente incidenza sul sistema pensionistico e previdenziale.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha escluso che, attraverso la conclusione di un contratto di collaborazione continuativa e coordinata di tipo sportivo dilettantistico con compensi annui inferiori alla soglia di esenzione contributiva di € 5.000,00, un soggetto titolare del trattamento pensionistico “quota 100” possa essere considerato come un soggetto che si reimmette nel mercato del lavoro (non essendo, peraltro, il medesimo rapporto idoneo a produrre effetti a carico del sistema previdenziale).
Ciò ha portato la Corte dei conti a ritenere cumulabile il diritto al trattamento pensionistico “quota 100” con il compenso percepito a fronte dell’attività di lavoro sportivo dilettantistico, a condizione che lo stesso sia inferiore al limite annuo di € 5.000,00 (il quale rileva sia quale soglia di esenzione contributiva dall’art. 35, comma 8-bis, D.Lgs. 36/2021, sia quale deroga al divieto di cumulabilità dall’art. 14, comma 3, D.L. 4/2019).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’ipotesi in cui venga in rilievo non il trattamento pensionistico “quota 100”, bensì quello “quota 102”, in ragione del fatto che il divieto di cumulabilità di cui all’art. 14, comma 3, D.Lgs. 4/2019, si applica con riferimento ad entrambe le prestazioni pensionistiche.
di Matteo Clò, Avvocato in Modena