IMU e impianti sportivi comunali: il concessionario deve pagarla?

Quando una SSD o una ASD gestisce un impianto comunale, chi è davvero tenuto al pagamento dell’IMU? Tra norme, sentenze e adempimenti, facciamo il punto su uno dei temi più dibattuti della fiscalità sportiva.

L’IMU rappresenta uno dei costi più rilevanti nella gestione di un impianto sportivo. Non stupisce quindi che uno dei quesiti più frequenti posti da ASD e SSD riguardi proprio gli impianti comunali concessi in gestione: è il Comune a dover pagare l’imposta oppure il concessionario?

La risposta, purtroppo, non è così immediata. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha espresso orientamenti differenti e, ancora oggi, non si può parlare di una posizione definitiva.

Chi paga l’IMU?

La regola generale stabilisce che l’IMU è dovuta dal proprietario dell’immobile o dal titolare di un diritto reale.

Esiste però una disposizione particolare che individua come soggetto passivo anche il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.

Ed è proprio da questa norma che nasce il dibattito: un impianto sportivo comunale è sempre un bene demaniale oppure appartiene al patrimonio indisponibile del Comune?

La risposta cambia completamente il soggetto chiamato a pagare l’imposta.

Le sentenze non dicono tutte la stessa cosa

Per diversi anni numerose pronunce hanno escluso che il concessionario fosse tenuto al pagamento dell’IMU quando l’impianto sportivo apparteneva al patrimonio indisponibile del Comune.

Secondo tale orientamento, infatti, la norma che individua il concessionario come soggetto passivo riguarderebbe esclusivamente i beni demaniali e non quelli appartenenti al patrimonio indisponibile.

Più recentemente, però, la giurisprudenza ha iniziato a seguire una strada diversa.

Anche la Corte di Cassazione ha evidenziato come beni demaniali e beni appartenenti al patrimonio indisponibile svolgano entrambi una funzione pubblica e possano quindi giustificare, in presenza di una concessione, l’applicazione dell’IMU in capo al concessionario.

Ne consegue che oggi non esiste una risposta valida per ogni situazione: ogni concessione deve essere valutata attentamente.

Conta anche come viene utilizzato l’impianto

Un aspetto spesso trascurato riguarda la destinazione concreta dell’impianto.

Non è sufficiente che la struttura sia di proprietà del Comune o sia gestita da una SSD: occorre verificare come viene effettivamente utilizzata.

Se l’impianto è destinato prevalentemente allo svolgimento dell’attività sportiva istituzionale, la posizione del concessionario può essere diversa rispetto a quella di una struttura utilizzata con modalità prettamente commerciali.

Pensiamo, ad esempio, a un centro sportivo nel quale prevalga la semplice messa a disposizione di campi da tennis, padel o calcetto dietro pagamento di un corrispettivo, con modalità del tutto assimilabili a quelle di una normale impresa commerciale.

In casi come questi il rischio di una piena soggettività passiva ai fini IMU diventa certamente più elevato.

L’esenzione può spettare anche alle SSD

Molti ritengono che le agevolazioni IMU siano riservate esclusivamente alle associazioni sportive dilettantistiche.

Non è così.

Grazie all’equiparazione prevista dalla Legge n. 289/2002, anche le Società Sportive Dilettantistiche possono beneficiare dell’esenzione prevista per gli enti non commerciali, purché siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Tra questi assumono particolare rilievo:

  • l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
  • l’assenza di scopo di lucro prevista dallo statuto;
  • l’utilizzo dell’immobile per finalità sportive istituzionali;
  • lo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali, secondo i criteri fissati dal D.M. 19 novembre 2012 n. 200.

Non basta quindi qualificarsi come SSD: è necessario dimostrare che l’attività venga effettivamente svolta secondo i principi richiesti dalla legge.

Attenzione alla Dichiarazione IMU ENC

Esiste poi un adempimento spesso dimenticato.

Quando un immobile comunale viene concesso in gestione a una ASD o a una SSD che intende beneficiare dell’esenzione IMU, occorre verificare anche gli obblighi legati alla Dichiarazione IMU ENC.

La dichiarazione consente di comunicare al Comune le caratteristiche dell’immobile, il soggetto utilizzatore e le modalità con cui viene svolta l’attività, dimostrando la permanenza dei requisiti richiesti per mantenere il beneficio fiscale.

È un adempimento che viene frequentemente sottovalutato ma che, in sede di controllo, può risultare determinante.

Ancora una volta emerge un principio fondamentale: non basta possedere i requisiti sostanziali, ma occorre rispettare anche gli adempimenti formali previsti dalla normativa.

Conclusioni

Il tema dell’IMU sugli impianti sportivi comunali è tutt’altro che semplice.

Le diverse interpretazioni della giurisprudenza dimostrano come non sia possibile fornire una risposta valida per tutte le situazioni.

Ogni concessione deve essere analizzata considerando la natura dell’immobile, il contenuto della convenzione, le modalità concrete di utilizzo dell’impianto e la presenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’eventuale esenzione.

Per questo motivo, prima di ritenere automaticamente dovuta — o non dovuta — l’IMU, è sempre opportuno effettuare una verifica preventiva della propria posizione. Un’attenta analisi può evitare contestazioni future e, in molti casi, consentire di applicare correttamente le agevolazioni previste dalla normativa.


Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Art. 1, commi 743 e 759, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Nuova IMU).
  • Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
  • D.M. 19 novembre 2012, n. 200 (Modalità non commerciali).
  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (equiparazione ASD e SSD ai fini delle agevolazioni).
  • Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009.
  • Cassazione Civile, sentenza n. 23678/2020.
  • TAR Campania – Napoli, Sez. II, sentenza n. 5703/2022.
  • CTP Milano, sentenza n. 761/2022.
  • CTR Lazio, sentenza n. 3545/2020.
  • Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sentenze nn. 1158/2025 e 1364/2025.

Dott. Mattonai Luca – Tributarista esperto in SSD

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