Con riferimento alle CU, la Certificazione Unica, certificazione dei redditi da lavoro dipendente (estesa anche ai compensi sportivi) che i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare entro il termine annualmente stabilito (attualmente il 16 marzo dell’anno successivo), per attestare: l’ammontare complessivo delle somme e dei valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, riferite ai singoli periodi di imposta, la legge di conversione del decreto Milleproroghe ha previsto la possibilità di sanare gli errori relativi alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Infatti, il decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022) è intervenuto sulla possibile riapertura dei termini per il pagamento per i soggetti decaduti dal beneficio prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020. Sarò pertanto possibile, per queste cartelle, presentare la richiesta di dilazione fino al 30 aprile 2022 con una dilazione fino a 72 rate mensili.
Sanatoria
Fra i termini già scaduti per i quali si può fruire di una sanatoria, nel testo del D.L. n. 228/2021, è stato aggiunto all’art. 3 il comma 5-bis che modifica l’art. 4 del D.P.R. 322/1998 inserendovi il nuovo comma 6-quinquies.
La modifica normativa interessa i primi periodi di obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta per gli anni 2015, 2016, 2017.
In particolare, il nuovo periodo aggiunto dopo il comma 6-quinquies dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, esclude l’applicazione delle sanzioni dispone ora che ““Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies”.
A norma dell’art. 4 comma 6-quinquie del richiamato D.P.R. n. 322/1998 le predette certificazioni sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, entro il termine attualmente fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Un maggior termine è consentito per la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, trasmissione che può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Sanzioni
Il regime sanzionatorio per gli omessi o ritardati invii telematici è assai severo: per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
|di avv. Andrea Albertin del Foro di Padova|