I CORRISPETTIVI TELEMATICI

L’istituzione del registratore di cassa telematico per l’invio dei corrispettivi giornalieri nasce dal disposto normativo di cui all’articolo 2 del D.lgs. 127/2015 aggiornato nel 2019 che prevede quanto segue:

“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.

L’articolo 22 del T.U.IVA richiamato sopra e rubricato “Commercio al minuto e attività assimilate” prevede al comma 1 punto 6) espressamente alcune attività esenti articolo 10 ed al comma 2 prevede che la disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Un esonero specifico per le attività sportive era precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018, si considerano attività commerciali connesse le attività commerciali funzionali all’attività istituzionale. Fino all’entrata in vigore della Riforma D.lgs. 36/2021 erano tali ad esempio, la vendita di gadget pubblicitari, integratori e bevande energetiche, sponsorizzazioni, attività istituzionale svolta nei confronti di terzi, bar sociale e ristorazione dei soci.

Sempre nel 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal D.L. 119/2018 in vigore il 1° gennaio 2019, prevedeva specifiche deroghe per asd/ssdrl in regime 398/91 con ricavi commerciali annui pari o inferiori a 65.000 euro. Successivamente nel 2022 ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3 del D.L. 36/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 79 del 29 giugno 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI) veniva abbassato alle asd/ssdrl in regime 398/91 con ricavi commerciali annui pari o inferiori a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024 é caduto anche tale limite quindi la fatturazione elettronica per attività commerciali che quindi non godono più di alcun esonero a carattere dimensionale. Quindi tutte le asd/ssdrl anche se in regime 398/91 sono obbligate all’emissione della fattura elettronica ed alla conservazione della stessa, molto semplicemente attraverso il portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò deriva da vari aggiornamenti della Riforma ovvero l’art. 36-bis del D.L. 75/2023, convertito dalla Legge 112 del 10/8/2023 che stabilisce quanto segue:

Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

Sicuramente derimente in via definitiva il secondo comma dell’art. 36-bis che senz’altro rappresenta norma di interpretazione autentica, stabilendo che:

“Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

Come tali quindi é fuor di dubbio che vengano attratte dalle norme descritte ad inizio articolo almeno dal 1° gennaio 2025 se non in via più restrittiva dall’entrata in vigore della Legge 112/2023 ovvero dal 17 agosto 2023. Questo aspetto era stato oggetto di molte interpretazioni definitivamente eliminate dal c.d. Decreto Omnibus (D.L. 113/2024) che ha previsto il mantenimento fino al 31 dicembre 2024 delle disposizioni dell’art. 4, comma 4, del DPR 633/72 per le prestazioni sportive dilettantistiche relegandole fino a quella data fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

Non essendo stato specificato, volutamente, se ciò riguardi sia gli associati che clienti esterni, si ritiene che ciò derivi dal fatto che la norma sia stata scritta appositamente e specificatamente con riguardo all’applicazione dell’esenzione IVA e che la differenziazione dello status di chi riceve il servizio attenga successivamente al rientro nell’esenzione IRES art. 148.3 oppure all’assoggettamento ad IRES per clienti esterni.

Può sembrare un mero esercizio di semantica, ma il passaggio netto previsto e sancito definitivamente dal regime “articolo 4” al regime “articolo 10”, rende gli incassi per servizi sportivi almeno ai fini IVA dalla natura di “non commerciali ai fini IVA” a “commerciali ai fini IVA ma esenti da applicazione dell’imposta”.

Quindi:

  • Sono esenti iva ma rimangono decommercializzati ai fini IRES gli incassi delle attività svolte dalle asd/ssdrl in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
  • Sono esenti iva ma saranno commerciali ai fini IRES gli incassi delle attività svolte dalle asd/ssdrl in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di NON ISCRITTI e/o di ALTRE ASD/SSDRL AFFILIATE AD ALTRI ENTI LOCALI O NAZIONALI.

In quanto “esenti” e non più “non commerciali” tutti questi incassi non rientrano più nelle deroghe, ma chiamiamole agevolazioni amministrative e contabili, previste per la asd/ssdrl dalla già citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018. Sono pertanto soggette agli obblighi prima descritti di emissione telematica e conservazione sul portale “fatture e corrispettivi”.

Quindi dal 1° gennaio 2025 tutte le asd/ssdrl saranno tenute innanzitutto a dotarsi di partita iva ed emettere corrispettivi o fattura per tutte le prestazioni di servizi… “strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese alle persone che esercitano lo sport, inclusi i servizi didattici e formativi”. Rimarrebbero marginalmente escluse da questo obbligo eventuali associazioni che percepissero solo ed esclusivamente la quota annuale associative ma permane il dubbio se il mero pagamento delle stesse dia comunque il diritto a riceve i servizi sportivi citati allora tale esonero verrebbe meno.

Vale la pena sottolineare che in caso di emissione di fattura esente nel 2024 andrebbe indicata come norma di riferimento l’art. 36-bis del D.L. 75/2023 mentre dal 2025 sarebbe sufficiente indicare l’esenzione con norma di riferimento art. 10 DPR 633/72.

Recap obblighi materiali dal 1° gennaio 2025:

  1. Già citata attribuzione della partita iva, tuttavia come “esenti abituali” si rimane esonerati sia dalla trasmissione delle Li.Pe. che della Dichiarazione Annuale IVA sia in presenza delle sole quote associative che dei corrispettivi specifici ed anche delle fatture emesse per attività secondarie e strumentali (art. 9 D.lgs. 36/2021) a cui si applica iva ordinaria 22% ma rientranti quindi nel regime forfettario della 398/91.
  2. Dotazione del registratore di cassa per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri esenti articolo 10 DPR 633/72.

Suggerimento: Visto l’obbligo di dotazione del registratore di cassa telematico, si consiglia di provvedere contestualmente a lettore ottico di codice fiscale / tessera sanitaria così da emettere “scontrino parlante” recante il codice fiscale dell’associato nonché ovviare alla annosa questione della certificazione ai genitori per detraibilità delle spese sportive dei minori in quanto tali spese saranno poi presenti nella loro sezione “dichiarazione precompilata” della dichiarazione dei redditi.

Pistone Alessio

Dott. Commercialista

Total
0
Shares
Articoli correlati