Nel ddl di conversione in legge del Decreto “sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n.41), approvato ieri il 6 maggio 2021 dal Senato, sono presenti alcune importanti novità rispetto alla versione originaria.
Ora toccherà alla Camera esaminare il provvedimento per il via libera definitivo.
In sede di conversione sono state inoltre introdotte misure in materia di versamenti Irap, esenzioni Imu, esonero Irpef per gli affitti non riscossi, nonché l’estensione della rivalutazione agevolata dei beni di impresa.
Ma per il mondo dello Sport la cosa da sottolineare è il nuovo slittamento della Riforma dello Sport.
Riforma dello sport e proroghe
L’entrata in vigore della riforma dello Sport, prima attesa per il settembre 2021 era stata prorogata al giorno 1 luglio 2022. Oggi, se riceverà il via libera da parte della Camera, vi sarà un ulteriore slittamento di 18 mesi ovvero a decorrere dal 31 dicembre 2023.
La stessa sorte – rinvio al 31 dicembre – tocca anche altri decreti della Riforma dello Sport tra cui:
- il nuovo Registro che verrà gestito dal Dipartimento dello Sport del governo (che sostituirà il registro tenuto dal Coni);
- la nuova procedura, tanto attesa per le ASD, di acquisizione della personalità giuridica.
Viene invece confermata dal 1 gennaio 2022 l’esclusione delle cooperative dalle le forme giuridiche che possono essere utilizzate per le sportive dilettantistiche.
Contributi a fondo perduto
In merito ai contributi a Fondo Perduto previsti per chi ha subito nel 2020 un calo di fatturato maggiore del 30% rispetto al 2019 si conferma l’ammissione tra i soggetti ammessi anche degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ma solo in relazione allo svolgimento di attività commerciali; pertanto ogni calo relativo alla attività istituzionale resta ignorato.
Altri provvedimenti
Resta ferma la proroga al 31 maggio 2021 per le Onlus, Odv e Aps che potranno adeguare i propri statuti con le maggioranze “semplici” come previsto dall’art. 101 D.Lgs. 117.
Allargato invece al Terzo Settore l’esonero del Canone Rai per il 2021 se svolgono attività in strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.
E’ stato, anche introdotto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario, a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.
Il credito di imposta spetta per le spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo (ad es. rappresentazioni teatrali, concerti, balletti). Il credito è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
|di Luca Mattonai, Dottore Tributarista e Michele Meucci, Dottore Commercialista|