Circolare 2 del 25 ottobre 2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in tema di Lavoro Sportivo.
L’INL ha ritenuto necessario fornire le prime indicazioni al personale ispettivo, in seguito al riordino e alla riforma in materia del lavoro sportivo, per gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, in vigore dal 1° luglio 2023, visto il D.Lgs n.36 2021 in attuazione dell’Art. 5 della legge 8 agosto 2019, n.86, modificato dal D.Lgs. n.120 del 2023.
La circolare riportando L’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, riprende quanto viene stabilito dalla norma in merito ai lavoratori sportivi, “l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività̀ sportiva verso un corrispettivo (…) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività̀ sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Mentre in merito al “lavoratore subordinato sportivo” ricorda che in ragione della sua specialità̀, la riforma, prevede delle deroghe espresse a talune normative che interessano la generalità̀ dei rapporti di lavoro subordinato. L’art. 26 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce infatti che ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano alcune disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 18 della L. n. 300/1970.
Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
La Circolare si sofferma su questo tema ritenendolo “più di interesse per l’attività̀ del personale ispettivo”.
L’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 (v. art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36/2021), definisce quanto segue: “l’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società̀… che svolgono attività̀ sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità̀ altruistica, senza distinzioni tra attività̀ agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”).
Pertanto, diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
I due requisiti se presenti entrambi, sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo tant’è che, anche in ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo, non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.
Attenzione: come previsto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021, sono le associazione o società̀ Sportive Dilettantistiche, destinatarie delle prestazioni sportive, sono obbligate a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (v. art. 6, D.Lgs. n. 39/2021) i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
Ps.: La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e “deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi”.
La comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego.
Per i rapporti di lavoro iniziati dal 1 luglio al 30 settembre, si ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v. (visto che il D.Lgs è stato pubblicato 4 settembre).
Il mancato adempimento comporta l’irrogazione delle sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego e cioè le sanzioni previste dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500). In relazione a tale violazione, la cui sanzione è adottata dagli “organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza”, il legislatore individua inoltre gli Uffici territoriali di questo Ispettorato quali autorità competenti a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981.
L’ adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Con riguardo agli adempimenti di tenuta del libro unico del lavoro, l’iscrizione del lavoratore può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Entro il 31 dicembre 2023 è atteso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità̀ politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che individuerà le disposizioni tecniche necessari a consentire la tenuta del libro unico del lavoro in via telematica all’interno di apposita sezione del medesimo Registro delle attività̀ sportive dilettantistiche.
La circolare ribadisce che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.
Ulteriori chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione del lavoro sportivo rilasciati sempre dal INL il 26 ottobre.
In ragione di alcune richieste di chiarimento in ordine agli obblighi comunicazionali relativi al rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo concernenti, in particolare, l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro entro il trentesimo giorno del mese successivo al suo inizio, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Con circ. n. 2/2023 è stato chiarito che la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e che, per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., si ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v.
La medesima circolare ha altresì chiarito che i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sia pienamente operativo. Ciò in ragione della necessaria integrazione applicativa prevista dall’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021. Tale ultima precisazione, tuttavia, non può che valere per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro, rispetto alle quali non è quindi dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.
Prestazioni sportive dei volontari
Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche,possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività̀ istituzionali di volontari.
I volontari sono coloro “che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”.
Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività̀ sportiva.
Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità̀ civile verso i terzi, anche attraverso i meccanismi assicurativi semplificati di cui all’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
L’attività̀ di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ricorrendone i presupposti, può̀ essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. Non rientrano viceversa tra i soggetti in questione coloro che forniscono attività̀ di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
I collaboratori hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale e tributario seguno le regole del collaboratore sportivo come meglio descritte nell’ultimo paragrafo.
Assicurazione contro gli infortuni
I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche
I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi.
Gli sportivi dilettanti che svolgono attività̀ sportiva come volontari, si applica la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi e la tutela assicurativa obbligatoria prevista in materia di responsabilità̀ civile verso i terzi.
Ai rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 38/2000, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
L’art. 33 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che, per tutto quanto non regolato dallo stesso decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, “in quanto compatibili con le modalità̀ della prestazione sportiva”.
L’attività̀ sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità̀ politica da esso delegata in materia di sport.
L’idoneità̀ alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività̀ sportiva, è rilasciata dal medico competente il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede la facoltà̀ di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività̀ svolte.
Inoltre, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità̀ e della genitorialità̀, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
Pertanto, ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi (v. infra), a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità̀ previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità̀ economiche iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità̀ economica di malattia e per il finanziamento dell’indennità̀ economica di maternità̀ è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della L. n. 41/1986 e dall’art. 79 del D.Lgs. n. 151/2001).
Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano inoltre le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (D.P.R. n. 797/1955 e D.L. n. 69/1988 conv. da L. n. 153/1988) con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano altresì̀ le tutele previste dalla NASPI, in relazione alla quale la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è quella prevista dall’art. 2, commi 25 e 26, della L. n. 92/2012. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti invece al versamento dei contributi di cui all’art. 2, commi 28 e 31, della L. n. 92/2021 (contributo addizionale e c.d. ticket di licenziamento).
Per quanto riguarda l’impiego di minori in attività̀ sportive restano ferme le disposizioni contenute nella L. n. 977/1967 e si prevede al riguardo l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità̀ politica da esso delegata in materia di sport per l’introduzione di ulteriori disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei minori “inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società̀ e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità̀ fisica e morale dei giovani sportivi”.
Ai minori che praticano attività̀ sportiva si applica altresì̀ quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 – recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – che, come noto, ha previsto l’obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte soggetto che intenda “impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività̀ professionali o attività̀ volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
Trattamento pensionistico e tributario
Gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2021 introducono una speciale disciplina in materia previdenziale e fiscale in relaziona alla quale, nel rinviare ogni possibile approfondimento alle indicazioni che saranno fornite dalle competenti amministrazioni, si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti.
Si prevede anzitutto che i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività̀, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS (rinominato “Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi”). Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì̀ iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici.
Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS applicandone la relativa disciplina.
Per gli stessi lavoratori che risultino iscritti alla Gestione separata INPS e assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24%, mentre per quelli che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e per coloro che svolgono prestazioni di lavoro autonomo di cui di cui all’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, l’aliquota è stabilita nella misura del 25%, ferma restando l’applicazione delle aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS.
L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche in favore dei soggetti appena indicati sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Sotto il profilo tributario appare infine utile evidenziare quanto previsto dal comma 6 dell’art. 36 secondo il quale i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000. A tal fine si prevede che, all’atto del pagamento, il lavoratore sportivo rilasci una autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre). Analogamente, al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, si prevede che le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscano reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Tale previsione si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.
|di Luca Mattonai, Dottore Tributarista ed Esperto in SSD|