Il DM del 7 Aprile 2023, sull’utilizzo dei defibrillatori

Il DM del 7 Aprile 2023, sull’utilizzo dei defibrillatori

In data 10 agosto 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero della Salute 7 aprile 2023, contenente indicazioni sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici.

Nonostante il Decreto sembri interessare le sole “società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici”, numerose delle disposizioni in esso contenute riguardano tutti gli enti sportivi, a prescindere dalla natura professionistica o dilettantistica e dalla forma giuridica di adozione.

Il D.M. 7 aprile 2023 modifica il precedente D.M. 24 aprile 2013, introducendo nuove “linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita”.

La novità certamente più rilevante riguarda l’estensione dell’obbligo, a carico degli enti sportivi, di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici o automatici sia durante le gare, sia durante gli allenamenti.

A differenza del D.M. 26 giugno 2017, che, pur sancendo l’obbligo per gli enti sportivi di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, prevedeva che la presenza di una persona formata al relativo utilizzo fosse necessaria solamente “durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportive, nonché le gare organizzate da altre società dilettantistiche”, l’allegato E del D.M. 7 aprile 2023 richiede espressamente che sia garantita “la presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore […] nel corso delle gare e degli allenamenti”, a prescindere dall’attività sportiva praticata e dall’appartenenza al settore professionistico o dilettantistico.

Il “nuovo” allegato E specifica che il numero dei soggetti da formare all’utilizzo del defibrillatore debba essere proporzionato al luogo in cui è posizionato il DAE e al tipo di organizzazione presente nell’impianto, e che per il personale formato debba essere prevista l’attività di re-training ogni due anni.

Vengono, inoltre, riaffermate alcune delle regole già previste dal D.M. 24 aprile 2013, tra le quali:

  • l’onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico delle società; le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui all’allegato E;
  • le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del DAE al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione dei defibrillatori;
  • i DAE devono essere sottoposti alle verifiche, alle manutenzioni ed ai controlli periodici secondo le scadenze

previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali;

  • i DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza; deve essere identificato un referente incaricato di verificare regolarmente l’operatività dei DAE; gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature.

Per quanto riguarda, nello specifico, gli enti che gestiscono impianti sportivi pubblici, il D.M. 7 aprile 2023 prevede l’obbligo delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi.

Il D.M. 7 aprile 2023 prevede, inoltre, che le società sportive che gestiscono impianti sportivi (pubblici o privati) siano tenute ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico, ecc.) della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o altra modalità (video, incontri, riunioni, ecc.).

Da ultimo, si rileva come il D.M. 7 aprile 2023 non compia alcun riferimento al D.M. 26 giugno 2017, contente “linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e della società sportive dilettantistiche”. Ciò potrebbe creare qualche difficoltà di coordinamento tra le disposizioni contenute nel “nuovo” D.M. e quelle contenute nel “vecchio” D.M., ai sensi del quale l’obbligo di presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore era previsto solamente durante le gare o lo svolgimento di attività sportive competitive o agonistiche.

Il D.M. 7 aprile 2023, estendendo l’obbligo della presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore anche durante i semplici allenamenti (non distinguendo, peraltro, tra attività dilettantistica ed agonistica), pur non abrogando, né modificando, espressamente le disposizioni di cui al D.M. 26 giugno 2017, pare aver implicitamente abrogato le stesse, nella misura in cui si pongono in contrasto con quanto disposto dal “nuovo” D.M.

A partire dall’agosto 2023, è pertanto necessario che gli enti sportivi, anche se dilettantistici, qualora svolgano la propria attività in un impianto sportivo, debbano dotarsi di defibrillatori semiautomatici o automatici, nonché garantire la presenza, per tutta la durata dell’attività sportiva esercitata, anche se non agonistica o di semplice allenamento, di (almeno) una persona formata all’utilizzo del defibrillatore.

Paiono rimanere escluse dall’obbligo di dotazione dei DAE (e, conseguentemente, della presenza di personale formato all’utilizzo degli stessi), in forza delle norme del D.M. 26 giugno 2017, gli enti che organizzano esclusivamente attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio (di cui all’allegato A del medesimo D.M.) e quelli che esercitano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo.

Matteo Clò, avvocato in Modena

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