Dopo la riforma dello sport, gli enti che operano con minori sono obbligati a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, se sì, per chi?

Aspetti normativi

Il tema affrontato in questo non è una novità normativa ma partiamo ad analizzare cosa riporta la “Riforma dello Sport” (D.Lgs. 36/21 Art. 33 C.7)

 Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”

Come si può vedere, la riforma si limita solo a richiamare il decreto che dava attuazione ad una direttiva Europea a tutela dei minori.

La Direttiva europea n. 93 del 2011, ha come scopo quello di dettare nuove disposizioni alla lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori, ed è stata resa attuabile nel nostro paese dal  Decreto legislativo n. 39 del 2014,

Il DL richiamato dalla riforma dello Sport, stabilisce che il soggetto che intende “impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori ”deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di accertare:
·         L’esistenza di condanne relative a reati che riguardino minori (nello specifico, i reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico, di sfruttamento della prostituzione minorile e di adescamento di minori).

Se andiamo a ripercorrere le circolari interpretative rilasciate dal Ministero del lavoro, della Giustizia e dal CONI, rilasciate al tempo, possiamo comprendere il motivo per cui oggi tale tema ritorna di grande attualità.


Già al tempo fu chiarito che  la normativa in questione si applicava anche alle associazioni e società sportive; la Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 9 dell’11 aprile 2014, è stata infatti molto chiara nell’affermare come anche gli enti associativi possano ricoprire la veste di “datori di lavoro”.

La Circolare ha stabilito inoltre che gli obblighi in capo all’ente non sorgono solamente quando il rapporto di lavoro sia di tipo subordinato, ma anche in relazione alle tipologie di lavoro autonomo o occasionale.


Sempre la Circolare in esame ha sottolineato come i soggetti interessati dalla disposizione siano coloro che hanno contatti diretti e continuativi con i minori.

L’obbligo non riguarda invece “i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto”, i quali hanno un contatto solo occasionale con i soggetti minorenni.

Anche al tempo il profilo che più ha destato preoccupazione all’interno del mondo associazionistico è stato quello relativo ai volontari: è necessario anche in relazione ad essi richiedere il certificato penale?


La già menzionata circolare interpretativa n. 9 del 2014 aveva però chiarito come “rimangono fuori dalla sfera di operatività dell’intervento normativo (…) i rapporti di volontariato”; affermazione rafforzata anche dalla nota esplicativa del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014, la quale ha spiegato che l’opera dei volontari “resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”.


Da tali due disposizioni si ricava che le associazioni che lavorano con minori avvalendosi dell’opera di volontari non hanno l’obbligo di richiedere, in relazione a questi ultimi, il certificato penale del casellario giudiziale, non essendo quindi sottoposte alle sanzioni menzionate in precedenza.

Il CONI alla luce di quanto sopra, pubblico nelle “news” del proprio sito, che non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Pertanto, nulla doveva essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).

Oggi con il passaggio da “redditi diversi” a “lavoratori sportivi” si può dire che questi rapporti, che nelle sostanze non variano nella loro “operatività” devono essere o meno considerati “rapporti di lavoro in senso stretto”?

Perché questo era il discrimine richiamato nei chiarimenti forniti dai Ministeri e ripreso dal Coni, al fine di far scaturire o meno l’obbligo dell’ente sportivo nel richiedere il certificato al collaboratore.

Nella speranza di un ulteriore chiarimento, riportiamo le FAQ  che il Ministero della giustizia aveva rilasciato al tempo.

Sanzioni

l legislatore ha infine posto una sanzione amministrativa in capo ai datori di lavoro che non adempiono a tale obbligo, quantificandola nel pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00

Richiesto del Certificato

Il certificato del casellario giudiziale viene richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 25 bis del t.u. al fine di verificare:

  • l’esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
  • l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l’applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
     

Deve essere richiesto:

  1. dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato

quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Ps.: la “Scheda pratica” sul sito del Ministero della Giustizia, ricorda che l’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione.

Come si richiede il certificato

La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello 3BIS. La richiesta può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Attenzione: è stata prevista la possibilità di una richiesta diretta da parte del datore di lavoro e se è una ASD o una SSD, senza necessità di delega o procura.

Quanto Resta valido il certificato

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio (anche se lo chiedesse il lavoratore).

Attenzione: se il rapporto di lavoro avesse una durata maggiore non è necessario richiederne un altro trascorsi i 6 mesi, mentre qualora si dovesse interrompere il rapporto per riprenderlo nuovamente in seguito, allora occorrerà richiederne uno nuovo prima di iniziare (Min. Giustizia nota del 3/4/2014 – Min. Lavoro nota del 15/9/2014).

Costi del certificato

– 1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza

– 1 marca per diritti da € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza

– 1 marca da bollo da 16 euro

 Attenzione: I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B. Se a richiederlo è il datore di lavoro e questo è una ASD o una SSD è previsto il solo pagamento dei soli diritti.

Dove richiedere il certificato

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative, certificato “antipedofilia”) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente. 

Come essere in regola da subito

Il Ministero aveva precisato altresì che era possibile, una volta fatta la richiesta del mentre siamo in attesa del rilascio, si poteva utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), resa dal lavoratore (sportivo) al datore di lavoro (ASD e SSD) solo per iniziare l’attività nell’attesa del certificato.

Privacy



I dati personali riportati all’interno del certificato del casellario giudiziale appartengono, come noto, al genus dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’articolo 10 del Regolamento UE 2016/679, a mente del quale, il relativo trattamento può aver luogo soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, approntando adeguate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti. A tal fine si consiglia di redigere un progetto privacy per ridurre al minimo i rischi, interventi in seguito con misure correttive ed evitare eventuali sanzioni.

Riflessioni

Premesso che la normativa europea e italiana ha come obiettivo fondamentale ed ultimo quello di tutelare i minori contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale.

Come si può pensare che sia l’inquadramento fiscale/contributivo o il fatto che la persona svolga l’opera a titolo oneroso o gratuito, a far scaturire l’obbligo di richiedere o meno il certificato al collaboratore?

Pur capendo la difficoltà degli enti sportivi che si trovano a gestire anche questo adempimento è ovvio, purtroppo, che gli “abusi”, possono essere compiuti da qualsiasi persona, indistintamente dall’inquadramento.

Ma forse non è che va rivista la norma, trovando altri metodi per tutelare i minori?

|di Luca Mattonai, Dottore Tributarista ed Esperto in SSD|

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