Bonus acqua potabile

L’Agenzia delle Entrate ha definito, con il decreto di giugno, i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, previsto dalla legge di Bilancio 2021.

Il legislatore, con l’obiettivo di ridurre il consumo di acqua minerale in bottiglia di plastica che ci vede in testa alla classifica mondiale, ha previsto un credito d’imposta del 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva, per gli acquisti sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Spese agevolate

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 1087 a 1089) ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese complessive sostenute risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata.

L’importo massimo della spesa su cui calcolare l’agevolazione è:

  • di 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
  • di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata) al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui all’art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria al criterio di competenza.

Attenzione: Posto che il limite di spesa annua è di 5 milioni di euro, la percentuale sarà calcolata rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

In conseguenza, l’ammontare del credito d’imposta fruibile è pari all’importo del credito indicato nella comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. Se l’ammontare complessivo dello sconto risulta uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

La misura percentuale sarà comunicata entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.

A chi spetta

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo. Si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l’immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d’azienda e comodato d’uso.

In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso, il credito d’imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Il provvedimento dell’Agenzia si è reso necessario, come previsto dalla legge di Bilancio 2021, al fine di definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche per assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.

Come usufruire dell’agevolazione

Per usufruire del credito d’imposta occorre che l’importo delle spese sostenute sia documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.

Per i privati e, in generale, i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con sistemi tracciabili di pagamento (versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti), l’uso di sistemi tracciabili di pagamento è consigliato per tutti i soggetti.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento delle Entrate, sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile

I soggetti aventi diritto al bonus acqua potabile devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguardante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente.

A tal fine è disponibile il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”.

Tale comunicazione:

  • va presentata nel periodo dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
  • va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite applicativo web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o trasmissione di un file, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Utilizzo del credito d’imposta acqua potabile

I soggetti diversi dalle persone fisiche utilizzano l’agevolazione in compensazione tramite modello F24.

Per persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, il credito entra nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo dello stesso; diversamente, può essere compensato con F24 (in attesa di conoscere il codice tributo).

Comunicazione anche ad Enea?

Secondo quanto riferito in una nota dell’Agenzia delle entrate, apparsa in particolare sufiscoggi.it del 16 giugno 2021, “Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea, per il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, al ministro dell’Economia e delle Finanze e a quello dello Sviluppo economico”.

Allo stato attuale non conosciamo le modalità di questa ulteriore comunicazione.

| di Luca Mattonai, Dottore Tributarista |

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