SECONDA RATA I.M.U. 2024

Rapida panoramica delle regole, condizioni dell’imposta municipale propria.
L’Imposta Municipale Unica (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali collocate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli situati sul territorio italiano, dai proprietari, da coloro che godono un altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) dai concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Il saldo o seconda rata, va versato entro lunedì 16 dicembre 2024.
Ricordando che il 28 ottobre scorso, i Comuni che hanno apportato variazioni alle aliquote Imu, avrebbero dovuto comunicare la modifica attraverso il portale MEF, occorrerà, prima di pagare, verificare se nel proprio Comune sono stati deliberati dei cambiamenti.
Il calcolo del saldo IMU avviene calcolando la base imponibile (rendita catastale maggiorata del 5%) moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale. Sull’importo così determinato viene applicata l’aliquota del Comune e va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso nell’anno.
Dall’imposta che scaturisce, viene sottratto il versamento dell’acconto 2024, versato in data 17 giugno 2024.
L’I.M.U. viene versata in modo autonomo da ciascun comproprietario e ciascun obbligato è responsabile della propria imposta.
Una particolare attenzione ci piace dedicarla alle esenzioni, le quali sono contenute principalmente nella Legge istitutiva dell’IMU e secondariamente da successive disposizioni di Legge.
Le esenzioni previste con la legge che ha istituito l’Imposta Municipale Unica sono:
✓ Immobili posseduti dallo Stato ed altri soggetti pubblici;
✓ Fabbricati delle categorie catastali da E/1 a E/9 (banchine ed aree scoperte dei porti, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, i depositi funzionali alle attività portuali);
✓ Fabbricali con destinazione ad usi culturali (es. musei, biblioteche, archivi, cineteche, terreni parchi e giardini aperti al pubblico e di pubblico interesse, riconosciuti dal Ministero dei Beni culturali e ambientali) anche di privati e fondazioni quando ai possessori non produca alcun reddito dal loro utilizzo;
✓ Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e di proprietà della Santa Sede;
✓ Fabbricati di proprietà degli Stati Esteri e delle organizzazioni internazionali;
✓ Posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali quali sono quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali, ricreative e sportive.
Poniamo un attimo l’attenzione sugli immobili posseduti, a qualsiasi titolo, dagli Enti sportivi dilettantistici, i quali rivestono un ruolo primario nel promuovere l’attività sportiva a livello amatoriale. L’utilizzo degli immobili esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, senza fini di lucro, prevede l’esenzione dell’IMU e questo riconoscimento vale oltre che per le A.S.D. anche per le Società Sportive Dilettantistiche.
Con sentenza numero 17968/2024 del 15 marzo 2024 pubblicata in data 01 luglio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla corretta interpretazione del criterio soggettivo, richiamando l’art.7 lett. i del D. Lgs. 504/92 e l’art.90 della Legge 289/02, con espresso riferimento alle società sportive dilettantistiche. Quest’ultimo articolo infatti sancisce che le norme tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite sotto la forma di società di capitali, purché queste escludano il lucro e le stesse
sia affiliate ad un ente sportivo formalmente riconosciuto ai sensi dell’art.90 della legge 289/02, nonché svolgano un’attività tra quelle riconosciute dal C.O.N.I.
Dal punto di vista oggettivo, la sentenza sancisce che l’esenzione I.M.U. è riconosciuta solo nel caso in cui l’immobile sia destinato allo svolgimento di un’attività non commerciale e la dimostrazione di tale condizione è interamente a carico del contribuente e non conta la classificazione catastale dell’immobile. Nel caso oggetto della sentenza sopracitata, per esempio, si era in presenza di un fabbricato con categoria catastale D6, impianti sportivi. In questo tipo di destinazione infatti, può essere praticabile anche un’attività lucrativa e in assenza di qualsiasi dimostrazione contraria da parte del contribuente, si presume lo svolgimento di un’attività con scopo di lucro.

Tornando all’elenco delle esenzioni, quelle previste da disposizioni successive all’emanazione della norma originaria:
✓ possono essere esentati dal pagamento dell’I.m.u. gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione all’occupazione abusiva degli stessi per un preciso periodo dell’anno (Art. 1 comma 81, Legge n°197/2022, a decorrere 1° gennaio 2023).
Per questa condizione di esenzione, l’obbligo dichiarativo (Dichiarazione IMU) per il possesso dei requisiti è condizione inderogabile come pure, la loro cessazione.
✓ Godono di esenzione gli immobili dell’Accademia dei Lincei (Legge di bilancio 2023).
✓ Sono esenti da Imu i fabbricati “merce”, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati, dal 01 gennaio 2022 (anche per questa fattispecie, l’obbligo dichiarativo è condizione necessaria).
✓ Fabbricati in zone colpite da eventi sismici, riguardanti immobili ubicati nelle zone delle regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (art.1, comma 422, lettera b, n°2 Legge
n°213/2023 oppure da successivi provvedimenti per eventi o situazioni similari).
Infine, da ricordare che la dichiarazione Imu, qualora ne ricorrano le condizioni, deve essere presentata entro il 30 giugno 2025, con le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, relativi all’anno 2024.

27/11/2024

Gianluca Bruni

Ragioniere commercialista

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