Il decreto Sostegni Bis diventato Legge 106/2021 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 – supplemento ordinario n. 25 in vigore dal 25 luglio 2021.
Tale Decreto fa slittare i principali termini di versamento delle imposte e dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni
Proroga imposte al 15 settembre 2021
È stato nuovamente modificato il calendario delle scadenze delle imposte sui redditi dovute dai titolari di partita IVA.
La novità è contenuta nella legge di conversione del decreto Sostegni bis, approvata in via definitiva.
Dopo la proroga d’urgenza del termine ordinario del 30 giugno 2021, per i versamenti di saldo e primo acconto IRPEF, IRES, IRAP e annesse imposte sostitutive, è stato previsto un ulteriore rinvio al 15 settembre 2021 senza maggiorazioni.
L’emendamento approvato e rientrato nel testo della legge di conversione del Decreto Sostegni bis ha fissato al 15 settembre 2021 la nuova scadenza per il versamento delle imposte sui redditi, senza l’applicazione di maggiorazioni.
Rispetto all’ipotesi di una proroga lunga al 30 settembre, la scadenza ultima per il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 viene anticipata di qualche settimana, avvicinandosi al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2021
La proroga al 15 settembre 2021 non prevede la possibilità di differire i versamenti ai 30 giorni successivi, applicando lo 0,40 per cento di maggiorazione.
Come previsto dal nuovo articolo 9-ter della legge di conversione del decreto Sostegni bis, la proroga è disposta “in deroga a quanto disposto dall’ art.7, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435 ”, il quale prevede per l’appunto che: “I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”
Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Il “Decreto Sostegni bis” (D.L n.732021), convertito con modificazioni della Legge n.106/2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione.
Il decreto Sostegni bis fa slittare dal 30 giugno al 31 agosto 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di pagamento esecutivi e avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione.
Ne consegue che i pagamenti dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 per le rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in base ai piani di dilazione concessi e poi sospesi, o in alternativa a rate, tenendo presente che per le istanze presentate fino il 31 dicembre 2021, per debiti fino ad euro 100.000,00, non sarà necessario provare lo stato di difficoltà.
Se ci fosse difficoltà al pagamento in unica soluzione, occorre tenere presente che solamente il mancato pagamento di n. 10 rate comporterà la decadenza del piano di dilazione.
Sono, altresì, sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Rottamazione ter, saldo e stralcio e Definizioni agevolata.
a) Rate in scadenza nel 2020
Il “Decreto Sostegni bis” (D.L n.732021) ha rimodulato anche il termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:
- 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”;
- 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
- 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.
b) Rate in scadenza nel 2021
Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
- Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”
Per il pagamento entro i termini di scadenza sopra esposti (rate sia in scadenza sia nel 2020 che nel 2021) sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Pagamenti delle PA (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori a 5 mila euro
Il “Decreto Sostegni bis” (D.L n.732021) inoltre ha previsto la sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
|di Andrea Sebastiani, Tributarista Esperto in ASD|