La disciplina trova le proprie radici nel DPR 917/1986 – T.U.I.R. a cui fece seguito la Legge 398/1991 che tutti gli operatori del mondo sportivo conoscono bene perché concede tutt’ora la determinazione secondo diversi forfait delle imposte reddituali e dell’iva commerciale. Per completezza storica di questo incipit riportiamo la Legge 133/1999 che intervenne in adeguamento al mutare della valuta corrente dalla Lira all’Euro ma soprattutto la Legge 289/2002 art. 90 introdusse una radicale riforma dell’associazionismo sportivo.
VEDIAMO COME INTERVIENE IL D.LGS. 36/2021 CON GLI ARTICOLI 7 E 9
L’articolo 7 comma 1 oltre a quanto già previsto in maniera analoga per dire identica, é presente un ampliamento con riformulazione focale dell’oggetto sociale che deve fare specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale sia all’organizzazione che alla gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Tali sono le attività che il CONI riconosce come sport e di conseguenza ogni altra attività anche se apparentemente potrebbe sembrare essere uno sport, non lo é per l’ordinamento giuridico italiano.
Da segnalare che il D.Lgs. 163/2022 all’articolo 4 inserisce nell’articolo 7 della Riforma:
- il comma 1-bis per le APS iscritte anche al RUNTS per le quali il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non e’ richiesto quando il presupposto dell’attività svolta non è sportivo ma sociale;
- Il comma 1-ter per le SSDRL escludendole dall’esenzione del fine di lucro e devoluzione in sede di scioglimento laddove vedasi art. 8 commi 3 e 4 ma soprattutto 4-bis.
Per le associazioni che opteranno per la doppia iscrizione RAS – RUNTS in quanto sono già stati previsti dei limiti quantitativi per le attività diverse/secondarie/strumentali che sono stati fissati ad un limite del 30% delle entrate o del 66% dei costi complessivi.
L’articolo 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possano esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano.
Queste attività devono avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Come per gli altri articoli anche qui interviene il D.Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163 (c.d. Decreto Correttivo) introducendo il comma 1-bis che recita:
“I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti ed indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.”
Quindi abbiamo una specifica diversificazione tra:
1) le attività principali (fiscalmente non imponibili)
2) le attività secondarie e strumentali sopra citate (fiscalmente imponibili ma sicuramente forfettizzabili)
3) Le attività diverse che non saranno lasciate al libero mercato ma identificate con successivi decreti (non forfettizzabili?)
Sul punto: qualora non si applicasse la forfettizzazione 398/91 alle attività del punto 3 e qualora ciò generasse un credito iva, sarebbe questo utilizzabile? E’ stato chiarito in occasione di Telefisco 2025 che alle attività di comodo e/o in perdita sistematica, determinate compilando il quadro di controllo che restituirebbe un valore negativo e quindi indisponibilità del credito iva, andrebbe obbligatorio spostare il credito ad “iva indisponibile”, in quest’ottica sarebbe corretto e/o prudenziale sterilizzare il surplus iva nel modulo relativo quadro VF.
AFFITTO CAMPI E NOLEGGIO IMPIANTI
Abbiamo visto che l’articolo 9 della Riforma prevede in modo inequivocabile la gestione impianti come attività commerciale, senza alcun timore di smentita né é mai sopraggiunta notizia di dottrina contraria almeno fino al 17 febbraio 2025, data di pubblicazione di risposta ad interpello su fattispecie ‘’noleggio impianti sportivi’’.
Con risposta numero 36 al citato interpello, l’Agenzia delle Entrate prende in esame il caso di una Federazione Sportiva Nazionale riguardo l’assoggettabilità ad iva di un impianto sportivo affidato da un Comune alla Federazione stessa che vorrebbe noleggiarlo ad una SSDRL affiliata.
Prime tre considerazioni:
- L’interpello non assurge ad interpretazione autentica.
- Il soggetto attivo del noleggio é una Federazione Sportiva, che hanno obiettivi e scopi completamente differenti da una associazione o società sportiva.
- Si fa riferimento al noleggio dell’impianto nella sua interezza, non parzialmente quindi né a giorni/ore.
Sul punto 2 si ricorda che le Federazioni Sportive, che sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato, rientrano nel perimetro dell’amministrazione pubblica in ragione delle funzioni pubbliche che possono assolvere. Ciò perché l’assenza di una definizione precisa di pubblica amministrazione segue la logica di allargare il novero di soggetti qualificabili come pubblica amministrazione, prediligendo appunto il carattere intrinsecamente funzionale, peraltro richiamato nella risposta all’interpello come vedremo successivamente. Sono funzioni e obiettivi delle Federazioni:
- Promuovere e disciplinare l’attività identificata come sport dal CONI e da questo arrogatale;
- Curare relazioni internazionali di quello sport;
- Regolamentare tecniche organizzative e di garanzia nonché medico sanitarie di quello sport;
- Organizzare le competizioni nazionali di quello sport e regolarne requisiti di partecipazione.
Per chi ha questi obiettivi, il primo soprattutto, senz’altro é “completamento” il noleggio di impianti affidati da altre pubbliche amministrazioni ad affiliati e non. Nel caso di affiliati e nel rispetto della citata esclusività é quasi indiscutibile che il “completamento” sia palese.
Analizziamo ora quando la “gestione” é “completamento”. Dalla risposta 36 all’interpello citato, si riporta in conclusione che:
- L’articolo 9 della Riforma qualifica come strumentali a prescindere da criteri e limiti le attività di gestione di impianti sportivi, tra le quali é riconducibile anche quella di noleggio.
- Non é di per sé sufficiente a ritenere che tali attività siano svolte, in ogni caso, ”…in conformità agli scopi istituzionali…” dell’associazione/società sportiva dilettantistica noleggiante rilevando, a tali fini, invece, il concreto utilizzo dell’impianto noleggiato per l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
- Nel caso prospettato, conformemente con quanto precisato dalla richiamata documentazione di prassi, l’attività di noleggio dell’impianto costituendo il naturale completamento degli scopi specifici e particolari della società istante risulta svolta in «conformità alle proprie finalità istituzionali» solo a condizione che l’Impianto noleggiato continui ad essere utilizzato e destinato allo SVOLGIMENTO ESCLUSIVO dell’attività sportiva, che rappresenta l’oggetto sociale dell’istante.
Dalla lettura del punto 2 senz’altro emerge che non sia sufficiente la formale previsione di utilizzo sportivo ma la necessità che l’attività sia circoscritta ad un utilizzo ai fini di esercizio ed organizzazione esclusiva di attività sportive.
Stante la fattispecie di cui all’interpello laddove il noleggio é effettuato da una Federazione, può applicarsi la medesima disciplina a cascata ad una società noleggiante che successivamente affitta ad ore ad altre asd/ssdrl ed ha importanza secondariamente che siano esse affiliate allo stesso ente nazionale che ha dato a nolo l’impianto?
Sulla base dell’analisi di tutti i risvolti contenuti nell’interpello, l’applicazione (fino al 31/12/2025) della disciplina iva fuori campo articolo 4 comma 4 é possibile solo:
- Tra asd/ssdrl affiliate alla stessa FSN, EPS o DSA e svolgimento attività sportiva analoga;
- In caso di noleggio di un impianto sportivo a condizione che ciò riguardi esclusivamente le attrezzature sportive;
- Supponiamo sia sufficiente che non vi sia da parte del noleggiante alcuno svolgimento di attività commerciale all’interno benché sia presente.
Quindi in conclusione non appare riconoscibile la stessa disciplina fuori campo iva articolo 4 comma 4 da parte del gestore dell’impianto al noleggio di singole attrezzature. Inoltre, una associazione o società sportiva che noleggiasse un intero impianto, anche frazionando su più soggetti le singole attività sportive, anche parzializzando i tempi di noleggio ad ore/giorni, dovendo mantenere per sé le attività commerciali, si troverebbe nella condizione di equiparazione a società di gestione immobiliare e non di attività sportiva.
Rimane senz’altro possibile mettere a disposizione attrezzature e spazi, anche ad ore/giorni, laddove vengano rispettati gli elementi essenziali già ben riportati nel precedente articolo di cui al seguente link CONTRATTO DI UTILIZZO SPAZI: UNA VALIDA ALTERNATIVA – ASI Sport&Fisco redatto dal dott. Salvatore Parrinello.
Tra questi, al fine di non far ricadere il corrispettivo concordato sotto applicazione dell’iva ordinaria 22%, poniamo quindi attenzione alle modalità di accesso ed ai servizi didattici e formativi sportivi previsti dal momento che sono parte fondamentale dell’accordo tra il prestatore e l’utilizzatore.
Vanno indicati in modo preciso tutti i servizi primari a carico del gestore sportivo dell’impianto e vanno indicati inoltre precisamente le attrezzature e/o gli spazi e le destinazioni d’uso degli stessi, dando una descrizione dettagliata relativamente allo spazio e della sua ubicazione all’interno della struttura.
Pistone Alessio
Dott. Commercialista