Green pass: importanti chiarimenti ufficiali

La stagione sportiva sta partendo tra molte incertezze ma –  almeno sul lato green pass –  il Dipartimento per lo Sport, con l’aggiornamento delle FAQ del 4 settembre,  ha chiarito una serie di dubbi frequenti sull’obbligo di certificazione verde nell’ambito dei servizi sportivi che vanno a rassicurare molti dirigenti e gestori di impianti.

Come noto, a far data dal 6 agosto, in base all’art 9bis del D.L. 23/07/2021 n.105 sull’impiego delle certificazioni verdi, l’accesso a servizi e attività al chiuso  per piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazione verde (conseguita per avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione o per effettuazione di tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti).  L’obbligo vale per le zone bianche ma anche per le zone gialle, arancioni e rosse laddove le attività sportive siano consentite e alle condizioni previste per le singole zone. Sono esentati dall’obbligo i minori fino a 12 anni e i soggetti esenti in base a specifica certificazione medica rilasciata all’esito di particolare procedura (si rinvia alla circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021 n.35309 e successivi provvedimenti).

Le formulazione della norma, generica quanto all’accesso, ha sollevato numerosi dubbi nella sua applicazione pratica: in particolare non era evidente se si riferisse ai soli utilizzatori/frequentatori o a tutti i presenti a vario titolo all’interno della struttura sportiva come gestori, personale, accompagnatori o richiedenti informazioni. Inoltre, nel silenzio della norma, si poneva il problema di capire se nel caso di attività sportive praticate all’aperto  – pacificamente escluse dell’obbligo – il green pass dovesse comunque essere richiesto e controllato per l’accesso agli spogliatoi interni.

Con la pubblicazione sul sito istituzionale http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ il Dipartimento per lo Sport ufficializza alcune importanti risposte che  aiutano a comprendere l’interpretazione delle disposizioni normative nell’applicazione quotidiana. Seppure l’uso invalso di ricorrere allo strumento delle FAQ non abbia di per sé  particolare valore ed efficacia riconosciuti i dall’ordinamento giuridico si tratta di indicazioni importanti per gli operatori che conformandosi alla norma e alle precisazioni ufficiali del Governo vanno ad adottare un comportamento corretto e in buona fede.

 Ma vediamo nel dettaglio i singoli aspetti oggetto del chiarimento.

C’è obbligo di green pass per il personale?

No. Si precisa al riguardo che gli operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno delle strutture non hanno l’obbligo di certificazione che riguarda esclusivamente gli utilizzatori dei servizi. Si ritiene che l’ampia formulazione utilizzata si riferisca non solo agli operatori inquadrati con contratti di lavoro di diritto comune ma anche ai collaboratori, sia sportivi che amministrativo gestionali, che svolgono attività regolata dall’art.67 comma I lett.m) TUIR (compensi sportivi dilettantistici). Aggiungiamo che la controprova dell’esenzione dall’obbligo per il personale e per gli addetti deriva dal fatto che in difetto di uno specifico obbligo imposto per legge la misura presenterebbe delle criticità nell’applicazione al rapporto di lavoro, tanto è vero che in altri settori come ad esempio per il personale scolastico si è provveduto appositamente. Per le strutture sportive, al momento, dunque l’obbligo è escluso, in applicazione dei principi generali e delle norma che si riferisce esclusivamente agli utilizzatori. Segnaliamo tuttavia che – da quanto appreso dalla stampa – il Governo si appresta a introdurre l’estensione dell’obbligo di green pass anche al personale addetto ai servizi già interessati all’obbligo di green pass per i frequentatori, come appunto ristoranti, piscine e palestre. In particolare, per quanto di nostro interesse,  si dovrà verificare se l’annunciato provvedimento normativo farà un distinguo tra lavoratori e collaboratori ad altro titolo come i percettori di compensi sportivi o se sarà invece generalizzato a qualunque addetto. Vi terremo aggiornati.

C’è obbligo di green pass per gli accompagnatori?

No. Si precisa che la certificazione non è richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili che li assistono all’interno degli spogliatoi. Tuttavia la loro permanenza all’interno dei locali deve essere strettamente limitata all’assistenza alle persone non autosufficienti. Non potranno infatti sostare all’interno e dovranno attendere all’esterno o tornare al termine delle attività, a meno che non siano in possesso di green pass. Ricordiamo che nel rispetto delle linee guida è ammesso un solo accompagnatore.

C’è obbligo di green pass per l’accesso alle segreteria/reception per informazioni?

No. Anche in questo caso, trattandosi di accessi occasionali e che comportano una permanenza limitata nei locali e circoscritta alla segreteria, l’obbligo di green pass è escluso.

C’è obbligo di green pass per le attività individuali senza condivisone di attrezzi?

Si. L’obbligo di green pass si estende a qualsiasi attività sportiva al chiuso atteso che con il termine “palestra” come precisato nelle FAQ, si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

C’è obbligo di green pass per l’accesso alla struttura e agli spogliatoi interni per le attività sportive all’aperto?

No. Viene specificato che per il solo transito all’interno della struttura da parte di utilizzatori che svolgono attività sportiva all’aperto non è richiesta la certificazione. Gli stessi utilizzatori delle attività sportive all’aperto possono utilizzare gli spogliatoi interni, senza obbligo di green pass, nel rispetto delle linee guida. In particolare dovranno rispettare il distanziamento e indossare la mascherina.

Le linee guida per l’attività sportiva di base e motoria in genere

A proposito di linee guida, ricordiamo e richiamiamo il documento aggiornato al 6 agosto http://www.sport.governo.it/media/2829/linee-guida-pratica-sportiva-rev-6-agosto-2021.pdf e invitiamo a consultare in particolare l’allegato 7 destinato alle attività sportive al chiuso.

Va chiarito che l’obbligo di green pass non sostituisce gli obblighi e le prescrizioni precedenti ma si aggiunge agli stessi: si dovranno pertanto mantenere tutte le misure organizzative dirette a garantire il distanziamento – tranne che durante la pratica sportiva di contatto –  il divieto di assembramento, l’igienizzazione e sanificazione dei locali, il ricambio dell’aria, la misurazione della temperatura e la capienza massima della struttura (12mq per persona calcolati sull’intera struttura al chiuso; 5 mq per attività di gruppo in relazione allo spazio destinato alle predette attività); l’obbligo della mascherina ad eccezione di quando si svolge l’attività sportiva.

Si segnala a tal proposito una specifica FAQ relativa all’obbligo di tracciamento che permane e viene riconfermato, come previsto dalle linee guida. Si ricorda a tal proposito che l’obbligo di tracciamento di tutti coloro che partecipano alle attività sportive deve essere attuato mediante soluzioni tecnologiche (applicativi web o per device mobili) che consentano la prenotazione in anticipo e la verifica della compresenza, per le strutture con capienza attuale superiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento. Le strutture con capienza attuale inferiore, sono esentate dall’obbligo di utilizzare soluzioni tecnologiche ma hanno l’obbligo di prenotazione in anticipo delle lezioni e di registrazione l’effettiva presenza su registro cartaceo.

|di Biancamaria Stivanello, Avvocato del Foro di Padova|

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