IL DECRETO CORRETTIVO ALLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Abolizione del vincolo sportivo

Art. 19 del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (c.d. Decreto correttivo) 

 

Il decreto legislativo 5 ottobre 2022 n. 163 ha introdotto modifiche – integrative e correttive – al decreto legislativo 36/2021, la norma di riforma dello sport, che in attuazione della legge delega del 08 agosto 2019 n.86 era intervenuta in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In particolare all’articolo 19 vengono introdotte alcune modifiche, di cui si dirà in seguito, che intervengono sul sopra citato articolo 31 del D.LgS n.36 del 28 febbraio 2021 rubricato “Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione”.

Merita ripercorrere brevemente la storia di questo controverso Istituto, più volte tirato in ballo dalle parti, a volte come salvatore dei settori giovanili altre come prigione dei giovani praticanti sportivi. Vediamo da cosa nasce questa ambivalenza e perché negli anni è stato oggetto di molte controversie.

Il vincolo sportivo rappresenta uno dei principali obblighi nascenti dall’atto di tesseramento. Esso comporta che l’atleta dilettante, una volta tesserato presso un’associazione sportiva, non possa liberamente tesserarsi presso un altra associazione operante nell’ambito della stessa disciplina sportiva.

 In Italia il vincolo fa la sua prima apparizione con l’istituzione delle liste di trasferimento nel 1923. Questo istituto venne considerato un “male” necessario in quanto anche in Italia si era assistito alla razzia dei migliori giocatori, da parte dei Clubs più forti finanziariamente. Il vincolo non era altro che il rapporto associativo che intercorreva fra il giocatore e la propria associazione, mentre il tesseramento era l’atto che istituiva il rapporto tra il singolo e la federazione. La nascita del professionismo ha provocato il sorgere di un terzo rapporto che ha contenuto essenzialmente economico.

Il vincolo sportivo è stato definitivamente abolito per gli atleti professionisti con il decreto legge 20 settembre 1996, n. 485 (c.d. Decreto Bosman) convertito nella legge 18 novembre 1996, n.586, che ha  modificato l’art. 6 della legge 23 marzo 1981, n.91, nella parte in cui si prevedeva l’obbligo del pagamento dell’indennità di preparazione e promozione con riferimento ad ogni trasferimento di atleta professionista. L’art. 6  della legge 91/1981, nella versione novellata, prevede l’obbligo del pagamento dell’indennità, oggi denominato “premio di addestramento e formazione tecnica”, soltanto in caso di stipula del del primo contratto professionistico e soltanto a favore della società o dell’associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività sportiva dilettantistica o giovanile.

A seguito dell’abolizione del vincolo sportivo per gli atleti professionisti, le Federazioni Sportive si sono comunque mosse nella direzione di attenuare la disparità di trattamento in atto con gli atleti dilettanti, modificando la disciplina sul vincolo sportivo nel senso di prevedere limiti temporali. In particolare, alcuni regolamenti prevedono un termine di durata, diverso a seconda delle varie Federazioni, alla scadenza del quale il vincolo auto automaticamente si estingue, altri stabiliscono invece che l’effetto estintivo del vincolo consegua a raggiungimento da parte dell’atleta di un’età predeterminata (ad esempio 25 anni).

L’art.31 della c.d. Riforma dello Sport, intitolato proprio “abolizione del vincolo e premio di formazione tecnica”, ha previsto esplicitamente che “le limitazioni alla libertà contrattuale  dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022”. Parimenti si consente alle Federazioni Sportive Nazionali la facoltà “di dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso”. E chiudendo nel senso che “decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito”.

Nella norma è stata letta da subito l’intenzione del Legislatore di mettere fine al vincolo, sostituendolo con l’obbligo di versare un premio di formazione tecnica, come indicato nel secondo comma, che distingue fra società professionistiche e società dilettantistiche nel senso che “le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività giovanili ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione”, mentre quelle dilettantistiche riconosco un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione”.

Pertanto non più vincolo, con la società in cui si è formato il ragazzo che tratta l’entità dell’indennizzo per liberare il ragazzo e farlo approdare alla società che lo ha richiesto, ma libertà per il ragazzo ed un indennizzo fissato con parametri federali che quindi è dovuto senza alcuna possibilità di bloccare il trasferimento.

Sennonché, arrivati a ridosso della scadenza fissata, questa è stata prorogata. L’abolizione del vincolo è stata rimandata nella conversione del decreto, l’entrata in vigore delle norme sulle tutele per il lavoro sportivo e per l’abolizione del vincolo è stata spostata di un anno e mezzo. Un rinvio tira l’altro: si passa dal primo luglio 2022 al 31 dicembre del 2023.

In questo contesto è intervenuto l’art.19 del D.Lgs n.163 del 5.10.2022 con il quale si è stabilita come data di entrata in vigore della suddetta norma al 31 luglio 2023.

Altre modifiche riguardano l’aggiunta, al comma 1) delle Discipline sportive associate a fianco delle Federazioni Nazionali, per quanto attiene alla possibilità di dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima del vincolo.

Si passa poi al comma 2) dove si aggiungono le Discipline sportive associate alle Federazioni Nazionali nella possibilità di prevedere con proprio regolamento di riconoscere un premio di formazione tecnica, regolando modalità e parametri.

Alle lettere a) e b) del secondo comma erano sorti dei problemi interpretativi nell’individuare a chi spettasse il c.d. “premio di formazione tecnica”, poiché al punto a) si parlava in maniera specifica di “attività dilettantistica, amatoriale e giovanile”. In questo caso, con la soppressione delle parole “amatoriale e giovanile” si intende far sì che il premio  che dovranno versare le società professionistiche spetti, in maniera da stabilire, verso tutte le società dilettantistiche e/o professionistiche in cui l’atleta ha svolto il proprio percorso di formazione.

Mentre alla lettera b) con la soppressione delle parole “amatoriale e giovanile”, si intende far sì che il premio che dovranno versare le società dilettantistiche spetti a tutte le società presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività.

Da questa analisi emerge in maniera evidente quanto continui ad essere persistente la pressione delle società sportive verso il legislatore, e come la diatriba creatasi negli anni intorno al Vincolo Sportivo sia ancora lontana da una soluzione finale.

Francesco Banchelli – Avvocato esperto nel settore sportivo

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