Lo scorso 28 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 23 febbraio 2024, n. 18, con la quale è stato convertito in legge il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. Decreto Milleproroghe).
La L. 18/2024 ha provveduto ad apportare diverse modifiche al D.L. 215/2023, tra le quali ve ne sono alcune che rivestono notevole importanza per gli enti sportivi dilettantistici.
1) Proroga in materia di comunicazioni ai centri per l’impiego relative agli arbitri e agli altri soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive
Ai sensi dell’art. 25, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021, introdotto dalla L. 18/2024, le comunicazioni al centro per l’impiego riguardanti gli arbitri e gli altri soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, relativamente al periodo intercorrente tra i mesi di luglio e dicembre 2023, possono essere effettuate entro il 31 marzo 2024, senza incorrere in alcuna sanzione.
Per le comunicazioni relative al periodo successivo, ovvero quelle che si rendono necessarie a partire dal mese di gennaio 2024, rimangono valide le regole previste dall’art. 25, comma 6-ter, D.Lgs. 36/2021, il quale prevede che tali comunicazioni siano «effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l’Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare».
2) Proroga del termine entro il quale i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FLPS) possono esercitare l’opzione per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento
La L. 18/2024 proroga al 30 giugno 2024 il termine entro il quale gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, nonché i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive (di cui, rispettivamente, ai punti 20 e 22, D.M. 15 marzo 2005), che alla data del 30 giugno 2023 risultavano iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FLPS), potranno optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. I lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non eserciteranno l’opzione prevista dall’art. 35, comma 3, D.Lgs. 36/2021, entro il 30 giugno 2024 saranno iscritti alla Gestione separata INPS, con conseguente applicazione della relativa disciplina previdenziale.
3) Introduzione di un’agevolazione fiscale per i premi corrisposti dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024 agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche
La L. 18/2024 introduce un’agevolazione relativa al trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche.
Come noto, l’art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021 prevede che a tali somme si applichi una ritenuta alla fonte dell’ammontare pari al 20% del premio corrisposto. La L. di conversione del c.d. decreto Milleproroghe prevede che tale ritenuta venga operata solo se l’ammontare complessivo delle somme corrisposte a titolo di premio superi l’importo di 300 euro. L’esenzione sarà applicabile alle somme versate a titolo di premio solamente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della L. di conversione (29 febbraio 2024) ed il 31 dicembre 2024.
L’agevolazione non si riferisce a ciascun premio, singolarmente considerato, bensì all’ammontare delle somme attribuite (a titolo di premio) nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto, con la precisazione che in caso di superamento del limite di 300 euro, le somme saranno interamente assoggettate a ritenuta alla fonte.
4) Proroga del termine entro il quale è possibile svolgere le assemblee da remoto
La L. 18/2024 proroga al 30 aprile 2024 il termine entro il quale è possibile avvalersi della possibilità (prevista dall’art. 106, D.L. 18/2020) di svolgere le assemblee da remoto.
Anche per gli enti sportivi dilettantistici sarà pertanto possibile, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, prevedere, con il relativo avviso di convocazione, che le assemblee ordinarie o straordinarie si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.
5) Proroga del termine per l’entrata in vigore delle “nuove” disposizioni in materia di IVA
La L. 18/2024 proroga al 1° gennaio 2025 il termine (precedentemente fissato al 1° luglio 2024) a partire dal quale saranno applicabili le “nuove” disposizioni in materia di IVA contenute nel D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
A partire dal 1° gennaio 2025, sarà parzialmente abrogato l’art. 4, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sarà modificato il successivo art. 10, con la conseguenza che le prestazioni di servizi, anche se svolte in favore dei soci o dei tesserati ed in conformità agli scopi istituzionali, saranno da ricondurre al novero delle operazioni esenti IVA, e non più a quello delle operazioni escluse dall’ambito di applicazione di tale imposta. A partire dal 1° gennaio 2015, gli enti sportivi dilettantistici, relativamente ai corrispettivi ricevuti a fronte di servizi prestati in favore di soci o tesserati in conformità agli scopi istituzionali, dovranno pertanto emettere fattura elettronica (sebbene senza esercitare la rivalsa IVA), non essendo più sufficiente l’emissione di semplice ricevuta (non fiscale).
12/03/2024
di Matteo Clò, Avvocato in Modena