RIMBORSI FORFETARI AI VOLONTARI SPORTIVI: I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 7/E/2026

Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle entrate interviene, tra le altre questioni, sul rimborso forfetario ai volontari sportivi, previsto dall’art. 29 co. 2 del D.Lgs. 36/2021 nella versione introdotta dal D.L. 71/2024 (c.d. Decreto Sport), convertito in L. 106/2024. Il quesito affrontato è quello che gli operatori si ponevano fin dall’entrata in vigore della norma: che trattamento fiscale riceve il rimborso forfetario erogato a un volontario che ha già superato, nello stesso anno solare, la soglia di non imponibilità di 15.000 euro per effetto di compensi da lavoro sportivo percepiti da altri enti nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo?

La risposta, in sintesi, è che il rimborso forfetario, pur non costituendo reddito concorre al raggiungimento della soglia di 15.000 euro: se la soglia è già stata superata, il rimborso diventa interamente imponibile come reddito di lavoro autonomo e l’ente che lo eroga deve applicare la ritenuta. Vediamo i passaggi, ripercorrendo prima i punti fermi della disciplina.

I punti fermi: chi, quando, quanto

Il rimborso forfetario può essere riconosciuto dai soggetti che si avvalgono di volontari ai sensi dell’art. 29 co. 1 (società e associazioni sportive, Federazioni, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, CONI, CIP e Sport e salute S.p.a.) per le spese sostenute nello svolgimento di attività in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dai medesimi organismi, nel limite complessivo di 400 euro mensili per volontario. Come ribadito anche dalla Circolare 7/E e dalla Consulenza giuridica 14/2025, il limite va riferito al singolo volontario cumulando le somme ricevute anche da più enti, mentre ciascun ente può erogare somme complessive maggiori a più volontari, purché ognuno resti nel proprio tetto individuale. Il superamento del tradizionale concetto di trasferta consente di riconoscere il rimborso anche per attività svolte nel comune di residenza del volontario, purchè correlate alle spese sostenute.

Condizione essenziale è la delibera dell’organismo che riconosce la manifestazione, chiamato a individuare le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per ASI vale la delibera della Giunta Nazionale n. 7/2024 del 15 giugno 2024, che ha approvato un’ ampia gamma di spese ammissibili (trasporto, noleggio veicoli, vitto e alloggio, materiali e attrezzature, manutenzioni, spese telefoniche e di comunicazione, spese amministrative, rimborsi giornalieri) in relazione alle attività sportive e formative riscontrabili sul RASD.

 Resta fermo, e va ribadito, che il rimborso forfetario non deve dissimulare una prestazione lavorativa: il rapporto deve essere genuinamente volontaristico, fondato su spontaneità, gratuità e assenza di fini di lucro, e non su una causa di scambio tra prestazione e remunerazione. In difetto, il rischio è la riqualificazione del rapporto, perché la giurisprudenza presume oneroso ogni lavoro oggettivamente individuabile, ponendo a carico di chi ne beneficia l’onere di provare la causa gratuita (ex multis Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2003).

Gli enti eroganti devono infine comunicare nominativi e importi corrisposti a ciascun volontario attraverso l’apposita sezione del RASD, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.

Il nodo: rimborso forfetario e soglia di 15.000 euro

La disciplina fiscale del lavoro sportivo dilettantistico ruota attorno all’art. 36 co. 6 del D.Lgs. 36/2021: i compensi non sono imponibili fino a 15.000 euro annui, e per la parte eccedente si applicano le regole ordinarie.[1] Il rimborso forfetario ha, come avevamo già evidenziato, una natura ibrida: non concorre a formare il reddito del volontario, ma la stessa norma prevede che concorra al superamento del limite di non imponibilità dell’art. 36 co. 6.[2] (nonché della soglia di esenzione previdenziale).

La circolare chiarisce cosa ne consegue quando, al momento dell’erogazione, la soglia è già esaurita. Il rimborso forfetario erogato a chi abbia già conseguito, nello stesso periodo d’imposta, compensi da lavoro sportivo superiori a 15.000 euro da altri enti sportivi, in base a rapporti di lavoro autonomo, deve essere computato nella determinazione dell’eccedenza imponibile, e in tal caso assume rilevanza reddituale come reddito di lavoro autonomo.  Sul piano operativo, il sostituto d’imposta che eroga compensi di lavoro autonomo sportivo dilettantistico deve applicare la ritenuta dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973 sugli importi che eccedono i 15.000 euro.[3]

Gli esempi dell’Agenzia

La circolare propone due esempi, riferiti al 30 giugno 2026, che sintetizziamo nella tabella.

 Esempio 1Esempio 2
Rimborso forfetario350 euro380 euro
Compensi già percepiti da altri enti (lavoro autonomo sportivo)16.000 euro14.800 euro
Totale rilevante ai fini della soglia16.350 euro15.180 euro
Quota imponibileIntero rimborso (350) + 1.000 già eccedenti la soglia180 euro (15.180 – 15.000)
Ritenuta ex art. 25 D.P.R. 600/1973Suil’importo di  1.000 euro e su quello di 350 euroNessuna ritenuta fino a 15.000 euro, se l’ente ha ricevuto l’autocertificazione

Nel primo caso la soglia è già superata di 1.000 euro: il rimborso di 350 euro, che in sé sarebbe fuori dal reddito, si aggiunge interamente alla parte imponibile, e gli enti eroganti devono operare la ritenuta sia sull’eccedenza di 1.000 euro sia sul rimborso. Nel secondo caso la soglia viene superata proprio per effetto del rimborso (14.800 + 380 = 15.180): è imponibile solo l’eccedenza di 180 euro, mentre gli altri enti e quello che ha erogato il rimborso, fino a 15.000 euro, non applicano la ritenuta se hanno ricevuto all’atto del pagamento l’autocertificazione dell’art. 36 co. 6-bis.

[1]Art. 36, co. 6, D.Lgs. 36/2021: «I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00». Per la quota eccedente si applicano le regole ordinarie di tassazione (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 474 dell’11 dicembre 2023). Ai fini di tale soglia, l’art. 36, co. 6-bis richiede che il lavoratore sportivo rilasci, all’atto del pagamento, un’autocertificazione dei compensi percepiti nell’anno solare per prestazioni sportive dilettantistiche.


[1]Art. 29, co. 2, ultimo periodo, D.Lgs. 36/2021, come sostituito dal D.L. 71/2024, conv. in L. 106/2024. [1]Art. 25 D.P.R. 600/1973; dal 1° gennaio 2027 la disposizione è trasfusa nell’art. 38 del Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33). Sul punto la circolare richiama la risposta alla consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025.

Cosa cambia in pratica per gli enti

La circolare non modifica la norma, ma rende evidenti alcune conseguenze operative che richiedono un adeguamento delle procedure:

  1. Autocertificazione sempre, anche per i volontari. Prima di erogare un rimborso forfetario l’ente dovrebbe acquisire dal percettore l’autocertificazione dei compensi da lavoro sportivo e assimilati percepiti nell’anno solare, includendovi anche i rimborsi forfetari ricevuti da altri soggetti. Senza questo dato l’ente non è in grado di sapere se il rimborso sia o meno imponibile.
  2. Il volontario può diventare percettore di reddito di lavoro autonomo. Quando la soglia è esaurita, il rimborso forfetario è tassato come reddito di lavoro autonomo e l’ente può trovarsi a operare come sostituto d’imposta nei confronti di un soggetto che per lo stesso ente opera come volontario. Ciò non intacca l’incompatibilità dell’art. 29 co. 3, che riguarda la sovrapposizione tra volontariato e lavoro a favore del medesimo ente: il cumulo con compensi di altri enti, già ammesso, resta possibile.
  3. Tracciare le somme in corso d’anno. L’imponibilità dipende dall’ordine temporale delle erogazioni e dalle dichiarazioni del percettore, per cui è opportuno conservare autocertificazioni datate e aggiornarle a ogni pagamento.
  4. Comunicazioni RASD. Gli obblighi di comunicazione trimestrale di nominativi e importi restano invariati.

Sul versante previdenziale la circolare non interviene, trattando solo le imposte sui redditi. Restano quindi validi i chiarimenti INPS: i rimborsi forfetari concorrono alla franchigia di 5.000 euro annui, insieme ai compensi di co.co.co. sportiva e amministrativo-gestionale, alle prestazioni autonome sportive e occasionali e ai compensi per attività arbitrale, con criterio di cassa, e costituiscono base imponibile previdenziale al superamento.[4]

E per i rimborsi piè di lista?

La disposizione in commento non riguarda i rimborsi analitici, c.d. piè di lista, per le spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per le trasferte del volontario che per un principio generale costituiscono importi irrilevanti fiscalmente, non concorrono alla determinazione delle soglie di franchigia e non scontano limiti massimi, purché siano documentati e congrui rispetto alla struttura e all’organizzazione del sodalizio. Né devono essere comunicati sul RASD. Quanto alle buone pratiche è sempre utile e opportuna, l’adozione di una delibera preventiva che determini regole, criteri e limiti massimi dei rimborsi piè di lista da riconoscere ai volontari così come ai dirigenti per le spese di trasferta sostenute.

Chiarezza e complessità

La circolare dà una risposta chiara al quesito e conferma la natura ibrida del rimborso forfetario, ma al tempo stesso ne mostra costi e oneri in termini di complessità: per un’operazione pensata come semplificazione, l’ente deve verificare la posizione complessiva del volontario, raccogliere autocertificazioni e, se del caso, trattenere l’imposta nonché provvedere alle comunicazioni periodiche sul RASD per il censimento delle prestazioni rese. Il rischio è che il rimborso venga erogato senza verifiche, con potenziali conseguenze sul piano della ritenuta e delle responsabilità dell’ente che si aggiungono ai rischi di riqualificazione del rapporto quando l’ente erogante non sia in grado di dimostrare che le somme corrisposte al volontario non eccedono il mero rimborso spese e non hanno natura remunerativa. Dunque l’istituto è sicuramente da maneggiare con cura.


[4]INPS, circolare n. 88/2023.

Padova, 30 settembre 2026

avv. Biancamaria Stivanello

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