PROROGA IVA AL 2026, LO STATO DI FATTO AD OGGI TRA RINVII, OPPORTUNITA’ E ADEMPIMENTI

L’art. 3 c. 5 dello schema del DL Milleproroghe approvato il 9 dicembre 2024 dal Consiglio dei Ministri prevede lo slittamento dal 2025 al 2026 dell’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi.

Ci eravamo illusi che il 1° gennaio 2025 avremmo visto l’adozione delle norme IVA definitive per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Il susseguirsi di modifiche e rinvii, evidenziate nelle note a margine, rende estremamente difficile capire quali disposizioni siano oggi vigenti.

Nel frattempo abbiamo adottato un pacchetto di misure transitorie. La prima per le società sportive dilettantistiche (SSD), che pur essendo società commerciali (società a responsabilità limitata o cooperative) si erano considerate escluse dall’applicazione dell’imposta, applicando la normativa delle associazioni, in base alla risposta di alcune Direzioni Regionali delle entrate, mai convalidate a livello centrale. Il DL 113/2024 (L. 143/2024) all’art. 3 convalida la scelta della non soggettività IVA da parte delle SSD, che “può essere applicata” sino all’entrata ad effetto delle norme, ora rinviate.

Dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 si profila una svolta epocale nel trattamento IVA delle prestazioni sportive dilettantistiche in Italia. Il passaggio dal regime di ESCLUSIONE a quello di ESENZIONE IVA comporterà significativi cambiamenti negli obblighi fiscali e amministrativi per le ASD  e le SSD.

Le modifiche in atto sono il risultato di un complesso processo di adeguamento alla normativa comunitaria, avviato in seguito a una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nel 2010 nei confronti dell’Italia.

Questa rivoluzione introduce nuove sfide ma anche opportunità per il settore sportivo dilettantistico.

Ogni sodalizio sportivo avrà un anno di tempo per valutare attentamente la propria situazione specifica per determinare il regime fiscale più vantaggioso, monitorare il limite dei ricavi, adeguare i propri sistemi gestionali e prestare attenzione alla distinzione tra trattamento iva e imposte dirette.

Il cuore della riforma risiede nel D.L. 15.10.2021, n. 146 che modifica gli articoli 4 (operazioni fuori campo iva) e 10 (operazioni esenti) del DPR 633/72, che entrerà in vigore dal 01.01.2026.

Alcuni proventi che fino al 31.12.2025 possono godere dell’esclusione da Iva diventeranno con il 2026 imponibili, mentre vi sono casi dove al contrario la nuova normativa introdotta dal D.L. 146/2021 è meno stringente: alcune operazioni assoggettate ad Iva diventeranno esenti Iva.

Queste modifiche comporteranno:

– L’eliminazione dall’art. 4 della collocazione fuori campo IVA delle prestazioni sportive a soci e tesserati;

– L’inserimento nell’art. 10 dell’esenzione per “le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport“.

Si evince quindi una portata più ampia della norma di esenzione Iva riservate agli enti sportivi dilettantistici in quanto:

– da un lato si parla sia dell’esercizio dello sport, ma anche più genericamente dell’educazione fisica;

– dall’altro i corrispettivi specifici versati per la frequenza di corsi, lezioni o la partecipazione a gare e competizioni saranno considerati esenti Iva sia nel caso in cui la prestazione sportiva si svolga nei confronti di soci e tesserati, ma anche nei confronti di terzi poiché la norma fa riferimento genericamente alle “persone che esercitano lo sport e l’educazione fisica” non legando l’esenzione Iva al vincolo del tesseramento o alla qualifica di socio, trasformando quindi il trattamento Iva di questi ricavi da imponibili a esenti Iva.

Attenzione però perché medesima agevolazione non è prevista ai fini Ires e quindi l’importo versato dal terzo sarebbe esente Iva, ma soggetto ad Ires generando non pochi problemi per la determinazione delle imposte dovute a fine anno sociale.

Questa nuova formulazione mira a risolvere le contestazioni mosse in sede comunitaria, trasformando le operazioni da “fuori campo IVA” a “esenti iva”, ed estendendo l’esenzione a tutti coloro che praticano lo sport, non solo ai soci e tesserati.

L’art. 36-bis del DL 75/2023

In attesa dell’entrata in vigore delle modifiche sopra citate, il legislatore ha introdotto l’art. 36-bis del DL 75/2023, convertito dalla legge 112 del 10/8/2023. Questa norma, in vigore dal 17 agosto 2023, stabilisce che: “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

Il secondo comma dell’art. 36-bis introduce inoltre una norma di interpretazione autentica, stabilendo che le prestazioni didattiche e formative rese prima dell’entrata in vigore della legge di conversione si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’art. 10, primo comma, numero 20, del DPR 633/72. Questa disposizione mira a sanare eventuali contenziosi relativi al passato.

Il Decreto Omnibus e il regime transitorio

Il quadro normativo si completa con il mantenimento, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni dell’art. 4, comma 4, del DPR 633/72, che pone le prestazioni sportive dilettantistiche fuori dal campo di applicazione dell’IVA, sia per le ASD che per le SSD. Questo è stato chiarito dal Decreto Omnibus (D.L. n. 113 del 9 agosto 2024), che ha dissipato i dubbi sulla possibile applicazione anticipata del nuovo regime, ora rinviato il tutto al 31.12.2025.

Ambito di applicazione

La nuova normativa estende l’esenzione IVA a tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, non limitandosi più solo ai soci e tesserati. Questo ampliamento include potenzialmente anche i servizi offerti a clienti occasionali o non tesserati. Ciò significa che dal 01.01.2026 tutte le prestazioni sportive rese da ASD/SSD nei confronti di qualsiasi persona fisica (socio, tesserato, associato o mero frequentatore) indistintamente diventano esenti IVA e non più fuori campo iva o con iva al 22% in caso di attività commerciale.

Le principali operazioni degli enti associativi che beneficeranno dell’esenzione IVA sono:

– Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, rese da organismi senza fine di lucro (inclusi enti sportivi dilettantistici) alle persone che esercitano lo sport (art. 36-bis DL 75/2023);

– Le prestazioni didattiche e formative connesse allo sport, rese da organismi senza fine di lucro;

– Le prestazioni sportive rese da ASD e SSD nei confronti di soci, associati o tesserati;

– Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport rese da ASD e SSD alle persone che esercitano lo sport;

La messa a disposizione di spazi e attrezzature sportive (es. affitto campi, piscine) a favore di soggetti che praticano sport possono essere considerate prestazioni strettamente connesse che, ai fini iva, godono dell’esenzione (dal 17.08.2023 per effetto dell’art.36-bis D.L. 75/2023 e dal 01.01.2026 per il novellato art. 10 D.P.R. 633/72), resta fermo che tali attività (cosiddette “diverse” ex art. 9 D.lgs 36/2021) sono commerciali ai fini delle imposte dirette.

I biglietti per assistere a manifestazioni sportive organizzate da enti non profit (da confermare).

È importante notare che ci sono ancora alcune incertezze interpretative riguardo all’esatta definizione di “prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport“, che richiederanno chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nuovi obblighi di fatturazione elettronica

Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA comporta significativi cambiamenti negli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) a partire dal 1° gennaio 2026.

Quando scatta l’obbligo di emettere fattura

Con il nuovo regime, le ASD e SSD saranno tenute a emettere fattura per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese alle persone che esercitano lo sport, inclusi i servizi didattici e formativi. Questo obbligo si applica sia per le prestazioni rese a soci e tesserati, sia per quelle fornite a clienti occasionali o non tesserati.

Vale la pena sottolineare che in caso di emissione di fattura esente dal 2026 è obbligatorio indicata come norma di riferimento art. 10 DPR 633/72.

Modalità e tempistiche di emissione

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico. La fattura elettronica deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica

Con il nuovo regime di esenzione IVA, le ASD e SSD saranno tenute, in linea generale, a certificare i corrispettivi ricevuti per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport. Questo obbligo si concretizza nella memorizzazione elettronica e nella trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Il passaggio netto previsto e sancito definitivamente dal regime “articolo 4” al regime “articolo 10”, rende gli incassi per servizi sportivi almeno ai fini IVA dalla natura di “non commerciali ai fini IVA” a “commerciali ai fini IVA ma esenti da applicazione dell’imposta”.

Quindi:

  • Sono esenti iva ma rimangono decommercializzati ai fini IRES gli incassi delle attività svolte dalle asd/ssdrl in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
  • Sono esenti iva ma saranno commerciali ai fini IRES gli incassi delle attività svolte dalle asd/ssdrl in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di NON ISCRITTI e/o di ALTRE ASD/SSDRL AFFILIATE AD ALTRI ENTI LOCALI O NAZIONALI.

In quanto “esenti” e non più “non commerciali” tutti questi incassi non rientrano più nelle deroghe, ma chiamiamole agevolazioni amministrative e contabili, previste per la asd/ssdrl dalla già citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018. Sono pertanto soggette agli obblighi di emissione dello scontrino telematico e conservazione sul portale “fatture e corrispettivi”.

Per adempiere a questo obbligo, le associazioni dovranno dotarsi di un registratore telematico o utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, quando molte associazioni potevano limitarsi a rilasciare semplici ricevute cartacee.

Per le attività considerate istituzionali ai fini delle imposte dirette (come le quote associative), non sussiste l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Visto l’obbligo di dotazione del registratore di cassa telematico, si consiglia di provvedere contestualmente a lettore ottico di codice fiscale / tessera sanitaria così da emettere “scontrino parlante” recante il codice fiscale dell’associato nonché ovviare alla annosa questione della certificazione ai genitori per detraibilità delle spese sportive dei minori in quanto tali spese saranno poi presenti nella loro sezione “dichiarazione precompilata” della dichiarazione dei redditi

Adempimenti contabili e dichiarativi

Il passaggio al regime di esenzione IVA per le prestazioni sportive dilettantistiche comporta una serie di nuovi adempimenti contabili e dichiarativi per le ASD e SSD. Tuttavia, è importante sottolineare che l’entità di questi adempimenti può variare significativamente in base al regime fiscale adottato dall’ente.

Attribuzione Partita IVA obbligatoria

In linea generale, dal 1.1.2026, con il passaggio delle prestazioni sportive da escluse a esenti IVA, molte ASD potrebbero essere tenute ad aprire la partita IVA. Tuttavia, questa non è una regola assoluta. Le ASD che percepiscono esclusivamente le quote associative da parte dei propri associati potrebbero continuare a operare con il solo codice fiscale.

Le ASD che hanno anche introiti derivanti da sponsorizzazioni o pubblicità e che prestano servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, saranno invece tenute ad aprire la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2026 (salvo rinvii dell’ultima ora, tanto ormai ci siamo abituati)

Registrazione delle operazioni

Le operazioni esenti dovranno essere registrate nei libri contabili IVA, in particolare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al precedente regime di esclusione, dove spesso non era necessaria alcuna registrazione ai fini IVA.

Liquidazioni periodiche IVA

Le associazioni e società sportive dilettantistiche saranno tenute a effettuare le liquidazioni periodiche IVA (modelli Li.Pe) se svolgono anche attività commerciali

Saranno esonerati dalla trasmissione della LI.PE se svolgeranno solo operazioni esenti e non ci sarà imposta da versare.

Questo adempimento non è richiesto per i soggetti in regime 398/91.

Dichiarazione IVA annuale

La presentazione della dichiarazione IVA annuale diventa obbligatoria qualora si svolgono anche attività commerciali.

I soggetti in regime 398/91 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA cosi come sono esonerati i soggetti che svolgono solo operazioni esenti.

Ricordiamo infine che alcune tipologie di proventi non muteranno la loro natura fiscale e non dovranno essere considerati incassi esenti o imponibili Iva, si tratta ad esempio di quote associative, rimborsi tesseramenti, erogazioni liberali, 5 x 1000, contributi pubblici non corrispettivi e contributi erogati in occasione della partecipazione ai bandi.

Invece per i corrispettivi specifici versati per la frequenza di corsi, lezioni o la partecipazione a gare e competizioni sarà necessario emettere fattura elettronica o corrispettivo telematico.

Ricordiamo da ultimo la possibilità di applicare la “Dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti Iva” introdotta dall’art. 36-bis D.P.R. 633/1972 che eviterebbe di emettere fattura elettronica per le operazioni riferibili all’art. 10 del medesimo decreto (da valutare caso per caso per coloro che svolgono solo operazioni esenti)

Abbiamo un anno di tempo per orientarci tra rinvii, decreti, aggiornamenti, e valutare attentamente la situazione specifica della singola associazione.

Attendiamo fiduciosi il 2026, ad maiora

Dott. Commercialista Sebastiani Andrea

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