L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 18/E del 1 agosto 2018, tra i vari argomenti trattati, ha fornito indicazioni sui comportamenti da adottare per rispettare l’obbligo di tracciabilità del denaro contante per le somme ricevute a fronte di iscrizione a corsi sportivi.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono, incassare tali quote in contanti trattandosi di somme esigue. Il totale di tali somme, successivamente versato sul proprio conto corrente, potrebbe risultare pari o superiore al limite di 1.000,00 euro.
Quali modalità di documentazione e contabilizzazione deve seguire l’ASD o SSD senza fini di lucro al fine rispettare il predetto obbligo di tracciabilità?
Va ricordato che nonostante la Legge di Stabilità del 2016 abbia aumentato ad euro 3.000,00 il limite del divieto di utilizzo del contante (normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007) sull’argomento gli enti sportivi dilettantistici senza fini di lucro devono ancora fare riferimento all’art. 25, comma 5, L.133/1999.
L’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, stabilisce che tutti i versamenti e i pagamenti di importo pari o superiore al limite di 1.000 euro, riguardanti le ASD e le SSD senza fini di lucro che si avvalgono del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, devono essere disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’ente sportivo, ovvero effettuati mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati all’ASD o alla SSD senza fini di lucro destinataria dei versamenti, o il pagamento tramite bollettino postale.
Nei casi di violazione del predetto obbligo di tracciabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2016 non si incorre più nella decadenza dal regime agevolato di cui alla L. 398/1991 ma unicamente nell’irrogazione di una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
Cosa fare per garantire la tracciabilità?
Tornando alla questione oggetto di domanda, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità in argomento, debba adottare le seguenti modalità di documentazione e contabilizzazione.
Per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l’ente deve rilasciare un’apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata dall’ente stesso. Inoltre, al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali, l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato. Tali modalità di registrazione, unitamente alla redazione del rendiconto economico finanziario (per le ASD) o del bilancio di esercizio (per le SSD), nel quale sono riportate anche le quote di iscrizione ai corsi o di affiliazione all’ente, consente, inoltre, all’organo di rappresentanza dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro di soddisfare le esigenze informative, sia degli associati/soci che dei terzi, in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell’ente stesso.
Le erogazioni liberali
Sempre in tema di contanti è bene ricordare che nel caso di erogazioni liberali vige l’obbligo della tracciabilità del pagamento per qualsiasi importo come condizione, per chi effettua l’elargizione, di accedere ai benefici fiscali connessi, trattandosi di un principio che vale per tutte le donazioni agevolate.
|di Andrea Sebastiani, Tributarista e Presidente del Comitato Provinciale ASI Viterbo|